Cass. pen., sez. I, sentenza 01/02/2005, n. 4192
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Sentenza 1 febbraio 2005

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L'istanza di sospensione del dibattimento, prevista dall'art. 5 della legge n. 134 del 2003 al fine di verificare l'opportunità di presentare una richiesta di patteggiamento secondo i nuovi termini di cui all'art. 444 cod. proc. pen., come per la richiesta di accesso al rito speciale, deve essere presentata dall'imputato o dal suo difensore munito di procura speciale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 01/02/2005, n. 4192
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4192
    Data del deposito : 1 febbraio 2005

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