Sentenza 1 febbraio 2005
Massime • 1
L'istanza di sospensione del dibattimento, prevista dall'art. 5 della legge n. 134 del 2003 al fine di verificare l'opportunità di presentare una richiesta di patteggiamento secondo i nuovi termini di cui all'art. 444 cod. proc. pen., come per la richiesta di accesso al rito speciale, deve essere presentata dall'imputato o dal suo difensore munito di procura speciale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/02/2005, n. 4192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4192 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 01/02/2005
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 131
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 042545/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CC ID N. IL 17/07/1951;
2) NI OL N. IL 20/12/1967;
avverso SENTENZA del 09/01/2004 TRIB. SEZ. DIST. di SANT'ELPIDIO A MARE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del che ha concluso per annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
udito il difensore avv.to Giancarlo Nascimbeni, didensore di fiducia di PI DO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 9 gennaio 2004, il tribunale monocratico di Fermo - Sezione distaccata di S. Elpidio a Mare condannava CC DO e IN LO alla pena di 200 euro di ammenda ciascuno, ritenendoli responsabili del reato di cui agli artt. 110, 659 c.p. perché, il 6 luglio 2002, in S. Elpidio a Mare, il RI "quale pilota dell'elicottero che sorvolava "Villa RA (luogo di privata dimora di Della valle Diego)" e il PI fotografo "disturbavano con il rumore del velivolo le occupazioni del Della Valle e dei suoi ospiti (tra i quali NA NR e CO di EP HE, i quali stavano contraendo matrimonio)".
Ad avviso del tribunale, tutti i testi escussi avevano riferito che l'elicottero aveva stazionato nella zona della cerimonia per diverso tempo creando un reale disturbo ai presenti tanto è vero che lo stesso sindaco che officiava il rito era stato costretto ad alzare il tono della voce per sovrastare il rumore del motore. La condotta doveva considerarsi inoltre volontaria perché entrambi gli imputati erano a conoscenza che stavano sorvolando il parco del Della Valle, dove si svolgeva una cerimonia nuziale: nessuna concreta rilevanza poteva quindi essere attribuita alla documentazione fotografica prodotta dalla difesa del PI, dal momento che le foto non rappresentavano la totalità delle riprese effettuate e in ogni caso non potevano inficiare le concordi dichiarazioni dei testi escussi.
2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati.
Il PI, a mezzo del suo difensore, denuncia innanzitutto, sotto il profilo dell'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, che il giudice aveva rigettato ingiustificatamente l'istanza di sospensione del processo presentata dal difensore a norma dell'art. 5 l. n. 134/2003, al fine di verificare l'opportunità di presentare una richiesta di patteggiamento ex art. 444 c.p.p.. Secondo la difesa del PI non poteva condividersi ne' la tesi della tardività dell'istanza per superamento del termine posto dall'art. 555 comma 2 c.p.p., ben potendo l'imputato presentarla nel corso del dibattimento come espressamente prevede l'art. 5 della legge richiamata, ne' la tesi che l'istanza deve essere necessariamente presentata dall'imputato o dal suo difensore munito di procura speciale, dovendo tenersi distinta l'istanza di patteggiamento, che deve essere presentata dall'imputato o dal suo difensore munito di procura speciale, dall'istanza di sospensione del processo al fine di verificare l'opportunità di presentare la richiesta di patteggiamento, che può essere presentata anche da un difensore non munito di procura speciale.
Nel merito, la difesa del ricorrente lamentava l'illogicità manifesta della motivazione, soprattutto per quanto concerne il mancato riconoscimento di qualsiasi valore probatorio alla documentazione fotografica (si trattava in particolare di tre riproduzioni fotografiche) che dimostravano inconfutabilmente come il sorvolo della villa fosse stato effettuato ad alta quota ad onta della contraria opinione espressa dai testi escussi, tanto più che le riprese erano state effettuate da un fotografo professionista che, essendo munito di teleobiettivo, non aveva alcun bisogno di far effettuare il sorvolo della zona a bassa quota.
Il RI, a mezzo del suo difensore, ha impugnato sia la sentenza che l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del processo ex art. 5 l. n. 134/2003, ricalcando pressoché le stesse doglianze del PI. Si afferma anche da parte di questo ricorrente l'assenza nella legge sul c.d. patteggiamento allargato di limitazioni temporali alla presentazione dell'istanza (l'art. 5 comporterebbe una sorta di remissione in termini per l'opzione del patteggiamento, consentendo che essa possa avvenire nella prima udienza utile dopo la sua entrata in vigore), e quindi alla sua presentazione anche quando risulti decorso il termine previsto dall'art. 446 comma 1 c.p.p.. Nel merito si denuncia, sotto il profilo dell'inosservanza della legge penale e del vizio di motivazione, il disconoscimento di qualsiasi efficacia probatoria alla documentazione fotografica prodotta dalla difesa, alla mancanza di turbamento derivata dal sorvolo della zona da parte di un "piccolo elicotterino", dalla mancanza di consapevolezza da parte del ricorrente RI dello scopo del servizio richiestogli, dalla mancanza di motivazione in ordine alla mancata applicazione della non menzione della condanna nel certificato penale spedito a richiesta di privati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente precisato che, con ordinanza dibattimentale dell'11 luglio 2003, il tribunale rigettava la richiesta avanzata da entrambi i difensori degli imputati di sospendere il processo ai sensi dell'art. 5 l. 12 giugno 2003, n. 134, al fine di valutare la possibilità di richiedere l'applicazione della pena concordata tra le parti.
L'ordinanza è stata fatta oggetto di specifica impugnazione insieme con la sentenza da parte del difensore del RI, mentre il difensore del PI non l'ha impugnata, pur avendo censurato il suo contenuto tra i motivi di ricorso.
La doglianza non è fondata.
L'art. 5 della l. 12 giugno 2003, n. 134 sul c.d. patteggiamento allargato si preoccupa di risolvere gli interrogativi di diritto intertemporale derivanti dall'applicazione della nuova normativa "nei processi in corso", configurandosi come una sorta di meccanismo di restituzione nel termine per avanzare la soluzione patteggiata anche quando il processo è giunto al dibattimento. Il legislatore del 2003, invece di seguire la regola del tempus regit actum che avrebbe comportato la limitazione di tale possibilità ai soli processi con termini ancora aperti per l'iniziativa del rito, ha deciso di consentire l'applicazione della pena su richiesta delle parti non solo a chi, vigenti le norme passate, non avrebbe potuto tout court fruire di questo rito alternativo, ma anche all'imputato che, legittimato al rito anche in precedenza, si fosse visto respingere la richiesta o, più semplicemente, non si fosse neppure attivato per ottenere una definizione negoziata della sua vicenda (come è avvenuto nel caso in esame). E lo ha fatto introducendo una singolare ed inedita figura di sospensione del dibattimento idonea a permettere una meditata valutazione della "opportunità" di richiedere il patteggiamento, quantificata in "un periodo non inferiore a quarantacinque giorni" (comma 2).
Più specificamente, l'imputato, o il suo difensore munito di procura speciale, e il pubblico ministero sono autorizzati a formulare la richiesta di applicazione della pena nonostante l'avvenuto superamento del termine previsto dall'art. 446 comma 1 c.p.p., tanto se sia decorso in vano il momento preclusivo, quanto se si sia avuto un precedente tentativo infruttuoso di chiudere il processo nelle forme dell'accordo sulla pena. La norma, infatti, facendo riferimento alla "richiesta di cui all'art. 444 c.p.p.", si riferisce tanto al patteggiamento di nuovo conio quanto al patteggiamento per cosi dire "tradizionale", già previsto prima della novella. Una diversa (e forse più ragionevole) conclusione, volta a ricollegare l'iniziativa delle parti esclusivamente al novum legislativo appare preclusa, più che dalla lettera della legge, da una considerazione complessiva dei contenuti espressi dall'art. 5 della legge, che ha inteso mettere le parti in condizione di presentare la richiesta alla sola condizione che essa "non costituisca mera riproposizione della precedente". Quanto ai tempi di presentazione della richiesta, la stessa disposizione li individua con riferimento alla "prima udienza utile alla entrata in vigore della legge in cui sia prevista la partecipazione" dell'imputato o del suo difensore munito di procura speciale.
È bene dir subito che ne' le Sezioni Unite di questa Corte (24 settembre 2003, Petrella, in CED Cass., n. 226073), ne' la recente decisione della Corte costituzionale (
7-9 luglio 2004, n. 219, in Cass. pen. mass. ann., 2004, n. 1222, p. 3608) si sono occupate del problema sollevato dalle difese dei ricorrenti. La Corte costituzionale, in particolare, pur avendo affrontato il tema degli effetti temporali del c.d. patteggiamento allargato sui processi in corso, ha limitato il suo intervento alle censure di illegittimità costituzionale mosse alla previsione di un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per la sospensione del dibattimento, ma nulla ha detto sulla legittimazione a richiedere tale sospensione. Ciò premesso, correttamente il tribunale ha negato l'ammissione al rito ai due ricorrenti, essendo stata la richiesta presentata dal difensore di ciascuno non munito di procura speciale: condizione, questa, che la legge richiede espressamente nell'art. 5 comma 1 per la formulazione della richiesta di patteggiamento e che costituisce una proiezione del principio più generale che l'accordo deve formarsi tra l'imputato (la cui volontà può essere espressa "personalmente o a mezzo di procuratore speciale" art. 446 comma 3 c.p.p.) e il pubblico ministero.
Il rispetto rigoroso delle formalità relative alla legittimazione al rito è confermato dal comma secondo dell'art. 5, secondo il quale la sospensione del dibattimento per valutare l'opportunità della richiesta può avvenire "su richiesta dell'imputato", riconducendo espressamente la sospensione all'istanza unilaterale dell'imputato, consegnando a lui e soltanto a lui una sorta di arbitrium merum sui tempi del processo.
Nessuna concreta rilevanza può dunque essere attribuita alla distinzione, prospettata per la verità un po' artificiosamente dalla difesa del PI con il richiamo all'art. 99 c.p.p., tra la richiesta di patteggiamento, che deve necessariamente provenire dall'imputato o da un difensore munito di procura speciale, e l'istanza di sospensione, che potrebbe essere presentata anche da un difensore non munito di procura speciale.
Per quanto concerne il merito, è fin troppo evidente che, deducendo surrettiziamente vizi di motivazione della sentenza, i ricorrenti propongono censure su accertamenti ed apprezzamenti di fatto, insindacabili in sede di legittimità.
Contrariamente a quanto viene affermato nei motivi di ricorso, il giudice ha ritenuto provata l'azione di disturbo dei due coimputati sulla base di una prova testimoniale concorde ed inequivocabile, destinata come tale a privare di qualsiasi efficacia probatoria una documentazione fotografica che "non rappresentava certo la totalità delle riprese effettuate". Da questo angolo visuale, nessuna concreta rilevanza hanno le argomentazioni svolte dalla difesa sul sorvolo a bassa quota dell'elicottero, sulla qualità di fotografo professionista del RI e sulla sua mancanza di consapevolezza in ordine alla zona fatta oggetto delle sue riprese fotografiche. Quanto al diniego della non menzione della condanna sul certificato del casellario giudiziale, il giudice, in assenza di una richiesta dell'imputato, non è tenuto a motivare la mancata applicazione di ufficio di questo beneficio (Cass., Sez. Un., 9 ottobre 1996, n. 10495, Nastasi, RV 206175, dove si afferma che il mancato esercizio del potere discrezionale del giudice di applicare il beneficio non può costituire motivo di ricorso per cassazione).
Al rigetto dei ricorsi seguono le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p.;
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2005