Sentenza 24 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/01/2003, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2003 |
Testo completo
O 2 L 7 - L 0 1 O - B ESPRA 6 2 I L E D D A 2 4 T 6 S . O R . P P . 0 10 72 /03 M D I REPUBBLICA ITALIANA B . l A l a D . E b a T t N 2 2 E . S t r LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E a Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente R.G.N. 18749/00 n.2377 Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Cro Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rel. Consigliere Rep.333 Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Ud. 24/09/02 Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: DI AR RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TELEGONO 6, presso l'avvocato DOMENICO VANI, rappresentato e difeso dall'avvocato ENZO CLEMENTE, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA VIA COSTANTINO MORIN 45, presso l'avvocato ANTONINO CASCIO GIOIA, rappresentata e difesa dagli avvocati GIOVANNI BALDASSARRA, GERARDO 2002 GNAGNI, giusta delega a margine del controricorso;
1687 : -1- - controricorrente avverso la sentenza n. 2158/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 05/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/2002 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
-2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 7.3.1997 RI Di CA conveniva avanti alla Corte d'Appello di Roma 1'Amministrazione Provinciale di Frosinone, chiedendo la determinazione delle indennità di occupazione e di esproprio relative ai suoi terreni, siti nel Comune di Fontichiari e distinti in catasto al foglio n.6 mappali nn. 475, 455 ed osservando che dette indennità erano state determinate con riferimento al loro valore agricolo nonostante la natura di terreni edificabili. Si costituiva 1'Amministrazione Provinciale che chiedeva il rigetto della domanda, sostenendo che trattavasi di terreni agricoli. All'esito del giudizio, nel quale veniva tra l'altro svolta una C.T.U., la Corte d'Appello con sentenza del 18.6-5.7.1999 accertava la natura agricola dei terreni, procedendo conseguentemente alla determinazione delle richieste indennità in base alla Legge 22.10.1971 n.865. Determinava così l'indennità di esproprio in £ 2.278.350 e quella di occupazione in £ 1.301.009 e, tenuto conto di quanto già depositato presso la Cassa Depositi e Prestiti, condannava la Provincia a depositare le ulteriori somme di £ 1.133.000 a titolo di 3 indennità di esproprio con gli interessi dal 21.10.1996 e di £ 1.211.176 a titolo di indennità di occupazione con gli interessi decorrenti da ciascuna annualità. Avversc tale sentenza propone ricorso per deducendo un unico cassazione RI Di CA, motivo di censura. Resiste con controricorsc la Provincia di Frosinone. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso RI Di CA 4 lamenta che la Corte d'Appello, nel determinare le indennità in base alla Legge 865/71 con riferimento al valore agricolo dei terreni, non abbia tenuto conto che, essendo coltivatrice diretta, aveva diritto all'ulteriore indennità prevista dall'art. 17 della stessa legge richiesta nell'atto di citazione, con la consequenza che gli importi liquidati per le due indennità devono essere raddoppiati. In accoglimento dell'eccezione sollevata dal Comune la censura deve essere dichiarata inammissibile, essendo stata prospettata per la prima volta in questa sede la richiesta in esame di riconoscimento del diritto all'indennità di cui 4 all'art. 17 della Legge 865/71 prevista in tema di espropriazione per i coltivatori diretti. Risulta infatti dall'atto introduttivo del giudizio di opposizione alla stima che la domanda nella Sua era stata proposta dalla opponente qualità di proprietaria del fondo espropriato, senza alcun accenno all'indennità in esame od alla relativa disposizione di legge, richiamata solo con il presente ricorso. e senza riferimento alcuno alla sua qualità di coltivatrice diretta. h La valutazione in ordine alla presenza di tale requisito non si sarebbe esaurita del resto solo in considerazioni di ordine giuridico ma avrebbe richiesto un accertamento di fatto che esula in ogni caso dall'ambito dei poteri di questa Corte in quanto esclusivo compito del giudice di merito avanti al quale avrebbe dovuto essere formulata e provata la richiesta. Rimane quindi precluso 1'esame in ordine all'indennità in questione. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 5 la ricorrento a! Dagamento dell'onorario che limida in euro 600.00 cltre alle S0230 T axidato in euriro 67, 14 Roma, 24.9.2002 * Consiglieze est.. Il Presidente Riceart Fa bioler Mgo Depa IL CANCELLIEA Andish it CELERE CORTE SUPREMA CASSAZIONE EENTE DA IMPOSTA DI BOLLO Si atlesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 13-3·2003 at 22 fah. all.B D.P.R. 642 DEL 26-1072 --serie 4 an 10917 versate € 129.11 apposta in calce alla copia autent 66 (art: 270 TU: H°115 del 60/5/2002) JOLLABORONE DI CANCELLERIA Boherto Ricci 6