Sentenza 8 marzo 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/03/2019, n. 10351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10351 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BE AR UE nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 23/05/2018 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale MARIELLA DE MASELLIS, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza impugnata è stata pronunziata dalla Corte di appello di Bologna nei confronti di OU EN AM ed ha visto la conferma della decisione del Tribunale di Rimini che lo aveva condannato per tentato furto, aggravato dalla destrezza, di uno zainetto che la persona offesa RA RI aveva appoggiato all'interno di un'autovettura lasciata con le portiere momentaneamente aperte.
2. Avverso la predetta pronunzia ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, articolando due motivi.
2.1. Il primo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante della destrezza, da escludersi sulla scorta di Sezioni Unite n. 34090 del 27 aprile 2017. 2.2. Il secondo motivo censura la sentenza per vizio di motivazione in ordine alla reiezione della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato e, pertanto, deve essere esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 4), cod. pen., dal che consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il reato è improcedibile per difetto di querela. Il Collegio è giunto a questa conclusione in ossequio alla giurisprudenza della Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui "La circostanza aggravante della destrezza di cui all'art. 625, primo comma, n. 4, cod. pen., richiede un comportamento dell'agente, posto in essere prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, caratterizzato da particolare abilità, astuzia o avvedutezza, idoneo a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza sul bene stesso;
sicché non sussiste detta aggravante nell'ipotesi di furto commesso da chi si limiti ad approfittare di situazioni, dallo stesso non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore dalla cosa" (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088). Nel caso di specie il ricorrente non ha fatto altro che approfittare della disattenzione degli occupanti del veicolo (e, in particolare, della persona offesa, che aveva appoggiato lo zainetto dentro l'autovettura lasciata aperta) e, quindi, di una situazione da lui non volontariamente creata, nella quale non ha adoperato una particolare capacità predatoria che abbia neutralizzato le cautele del detentore del bene, nel caso di specie assenti. L'esclusione dell'unica circostanza aggravante contestata implica la procedibilità del reato a querela di parte, querela che, secondo la verifica condotta sugli atti del fascicolo trasmesso a questa Corte, non è stata proposta, giacché l'atto di impulso del procedimento proveniente dalla persona offesa RA RI non contiene un'espressa richiesta di punizione del responsabile del reato ai suoi danni.
P.Q.M.
Esclusa l'aggravante di cui all'art. 625, n. 4) cod. pen., dichiara non doversi procedere nei confronti dell'imputato per difetto di querela, così annullando senza rinvio l'impugnata sentenza. Così deciso il 31/01/2019. Il Consigliere estensore Il Presidente Paola Borr