CASS
Sentenza 21 giugno 2023
Sentenza 21 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/06/2023, n. 26981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26981 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LO ON, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/07/2022 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale BR AF, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26981 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 29/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza 3 luglio 2020 la Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva l'istanza di ON LO, volta al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione;
e, per l'effetto, procedeva a nuova determinazione del trattamento sanzionatorio. Il provvedimento era annullato con rinvio da questa Corte, in quanto il giudice di merito, al fine di quantificare nuovamente la pena, non aveva proceduto allo scorporo di tutti i reati uniti in continuazione, né aveva motivato sull'entità dei singoli aumenti ex art. 81, cpv., cod. pen. 2. Con ordinanza 7 luglio 2021 il giudice di rinvio individuava, quale reato più grave, quello ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, di cui al capo 80) della sentenza della Corte di appello di Milano 24 novembre 2011 (titolo A), emessa in esito a rito abbreviato;
sulla relativa pena di sedici anni di reclusione apportava l'aumento unico, per continuazione, di due anni e sei mesi, in relazione all'ulteriore «traffico illecito di stupefacenti» giudicato nella medesima sentenza;
riduceva la pena, per il rito, alla misura di dodici anni e quattro mesi;
operava quindi distinti aumenti per gli ulteriori due reati in materia di stupefacenti, oggetto della sentenza della Corte di appello di Milano 18 gennaio 2019 (titolo B), emessa in esito a rito ordinario, nella misura rispettiva di tre anni e sette mesi di reclusione per il primo reato e di un mese per il secondo. Il provvedimento era nuovamente annullato con rinvio da questa Corte, limitatamente all'aumento per continuazione operato in relazione al titolo A). Quest'ultimo comprendeva, oltre alla fattispecie associativa, violazioni distinte: le plurime cessioni di stupefacente di cui al capo 48) e una detenzione illecita di sostanza, giudicata in precedente sentenza irrevocabile, su cui era stata già riconosciuta in cognizione la continuazione esterna. Nel fare generico ed unico riferimento ad un «traffico illecito di stupefacenti», la decisione rescissoria non si era uniformata al principio di diritto dello scorporo di tutti i reati in continuazione. Questa Corte giudicava, viceversa, congruamente motivati gli aumenti in continuazione operati in relazione ai reati oggetto del titolo B), non accogliendo in questa parte il ricorso. 3. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, giudice del rinvio, determinava l'aumento di pena in continuazione per il predetto capo 48) nella misura di un anno e sei mesi di reclusione, e l'aumento per la detenzione di droga 2 ulteriore nella misura di un anno, al lordo della riduzione per il rito, confermando le altre statuizioni del provvedimento 7 luglio 2021. 4. Il condannato ricorre ulteriormente per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Nell'unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione. L'ordinanza impugnata non si sarebbe uniformata al principio di diritto dello scorporo di tutti i reati in continuazione, tenuto conto del fatto che il capo 48) includeva in realtà plurime condotte di cessione di sostanza stupefacente. L'ordinanza impugnata avrebbe inoltre incongruamente ribadito gli aumenti di pena in precedenza stabiliti per i reati di cui al titolo B), senza avvedersi dell'evidente sproporzione sanzionatoria che si era determinata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Non è qui in discussione il principio di diritto, che peraltro fa stato in questo processo ai sensi dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., secondo cui il giudice dell'esecuzione — il quale deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cpv. cod. pen. — debba dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, poi individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo. Il principio, tuttavia, non può essere letto in modo tale da portare il giudice dell'esecuzione a superare le valutazioni, in tema di identità o pluralità dei reati, già operate in cognizione, che sono anzi per lui vincolanti (cfr. sez. 5, n. 12788 del 24/01/2023, Bifone, Rv. 284264-01). Non può allora non rilevarsi che i fatti incriminati nel capo 48) della sentenza sub A) erano stati già considerati, in cognizione, come un reato unitario (a torto o a ragione, non rileva in questa sede) e che, per essi, era stato apportato un solo aumento di pena ai sensi dell'art. 81 cpv. cod. pen., sicché non competeva al giudice dell'esecuzione discostarsi da quanto irrevocabilmente deciso e discriminare ulteriormente all'interno del capo. Quanto agli aumenti di pena per i reati oggetto della sentenza sub B), esiste una chiara preclusione da giudicato interno al riesame della questione, essendo stato il precedente ricorso per cassazione disatteso sul punto, come chiaramente emerge dalla già resa decisione di legittimità. 3 2. Il ricorso è dunque respinto. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 29/03/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale BR AF, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26981 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 29/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza 3 luglio 2020 la Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva l'istanza di ON LO, volta al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione;
e, per l'effetto, procedeva a nuova determinazione del trattamento sanzionatorio. Il provvedimento era annullato con rinvio da questa Corte, in quanto il giudice di merito, al fine di quantificare nuovamente la pena, non aveva proceduto allo scorporo di tutti i reati uniti in continuazione, né aveva motivato sull'entità dei singoli aumenti ex art. 81, cpv., cod. pen. 2. Con ordinanza 7 luglio 2021 il giudice di rinvio individuava, quale reato più grave, quello ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, di cui al capo 80) della sentenza della Corte di appello di Milano 24 novembre 2011 (titolo A), emessa in esito a rito abbreviato;
sulla relativa pena di sedici anni di reclusione apportava l'aumento unico, per continuazione, di due anni e sei mesi, in relazione all'ulteriore «traffico illecito di stupefacenti» giudicato nella medesima sentenza;
riduceva la pena, per il rito, alla misura di dodici anni e quattro mesi;
operava quindi distinti aumenti per gli ulteriori due reati in materia di stupefacenti, oggetto della sentenza della Corte di appello di Milano 18 gennaio 2019 (titolo B), emessa in esito a rito ordinario, nella misura rispettiva di tre anni e sette mesi di reclusione per il primo reato e di un mese per il secondo. Il provvedimento era nuovamente annullato con rinvio da questa Corte, limitatamente all'aumento per continuazione operato in relazione al titolo A). Quest'ultimo comprendeva, oltre alla fattispecie associativa, violazioni distinte: le plurime cessioni di stupefacente di cui al capo 48) e una detenzione illecita di sostanza, giudicata in precedente sentenza irrevocabile, su cui era stata già riconosciuta in cognizione la continuazione esterna. Nel fare generico ed unico riferimento ad un «traffico illecito di stupefacenti», la decisione rescissoria non si era uniformata al principio di diritto dello scorporo di tutti i reati in continuazione. Questa Corte giudicava, viceversa, congruamente motivati gli aumenti in continuazione operati in relazione ai reati oggetto del titolo B), non accogliendo in questa parte il ricorso. 3. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, giudice del rinvio, determinava l'aumento di pena in continuazione per il predetto capo 48) nella misura di un anno e sei mesi di reclusione, e l'aumento per la detenzione di droga 2 ulteriore nella misura di un anno, al lordo della riduzione per il rito, confermando le altre statuizioni del provvedimento 7 luglio 2021. 4. Il condannato ricorre ulteriormente per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Nell'unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione. L'ordinanza impugnata non si sarebbe uniformata al principio di diritto dello scorporo di tutti i reati in continuazione, tenuto conto del fatto che il capo 48) includeva in realtà plurime condotte di cessione di sostanza stupefacente. L'ordinanza impugnata avrebbe inoltre incongruamente ribadito gli aumenti di pena in precedenza stabiliti per i reati di cui al titolo B), senza avvedersi dell'evidente sproporzione sanzionatoria che si era determinata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Non è qui in discussione il principio di diritto, che peraltro fa stato in questo processo ai sensi dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., secondo cui il giudice dell'esecuzione — il quale deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cpv. cod. pen. — debba dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, poi individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo. Il principio, tuttavia, non può essere letto in modo tale da portare il giudice dell'esecuzione a superare le valutazioni, in tema di identità o pluralità dei reati, già operate in cognizione, che sono anzi per lui vincolanti (cfr. sez. 5, n. 12788 del 24/01/2023, Bifone, Rv. 284264-01). Non può allora non rilevarsi che i fatti incriminati nel capo 48) della sentenza sub A) erano stati già considerati, in cognizione, come un reato unitario (a torto o a ragione, non rileva in questa sede) e che, per essi, era stato apportato un solo aumento di pena ai sensi dell'art. 81 cpv. cod. pen., sicché non competeva al giudice dell'esecuzione discostarsi da quanto irrevocabilmente deciso e discriminare ulteriormente all'interno del capo. Quanto agli aumenti di pena per i reati oggetto della sentenza sub B), esiste una chiara preclusione da giudicato interno al riesame della questione, essendo stato il precedente ricorso per cassazione disatteso sul punto, come chiaramente emerge dalla già resa decisione di legittimità. 3 2. Il ricorso è dunque respinto. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 29/03/2023