Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/11/2025, n. 36907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36907 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
OS ZU
EL AN
IN DI
- Presidente -
PIERANGELO RI
OSRIA GI
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 36907/2025 Roma, li, 12/11/2025
Sent. n. sez. 1124/2025 UP 17/10/2025 R.G.N. 20976/2025
IL IN nata a [...] il [...]
avverso la sentenza del 24/09/2024 della Corte d'appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere OSria Giordano;
udita la requisitoria del Procuratore Generale Aggiunto, Giulio Romano, che, riportandosi alla requisitoria scritta in atti, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito, per la parte civile Evdige Di FE, l'avv. Angeli, su delega dell'avv. Marco Gabriele Scillitani, che ha depositato conclusioni, alle quali si è riportato, così come alla memoria in atti, e nota spese;
udito, per l'imputata, l'avv. Claudio Caira, il quale si è riportato al ricorso e ai motivi aggiunti, chiedendone l'accoglimento;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Bari, a fronte del concordato intervenuto in sede di gravame tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena comminata all'imputata nel giudizio di primo grado ad anni tre, mesi nove e giorni sedici di reclusione.
4e69a45d54a2f21a-Firmato Da: OSRIA GI Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 2ccc93684303989d
Firmato Da: OS ZU Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d
2. Avverso la richiamata sentenza la IL ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi, di seguito ripercorsi nei limiti strettamente necessari per la decisione.
2.1. Con il primo, deduce l'illegittimità costituzionale dell'art. 583-quinquies, cod. pen., in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui punisce con la reclusione da otto a quattordici anni, anziché con quella da sei a quattordici anni ovvero da quattro a quattordici anni, la causazione ad alcuno della lesione personale dalla quale deriva uno sfregio permanente del viso e non una deformazione del viso. Lamenta che, a seguito del concordato con il Procuratore Generale, aveva formulato motivi nuovi ex art. 585 cod. proc. pen. deducendo detta questione, la quale, sebbene la Corte costituzionale fossa stata adita da un altro giudice che l'aveva sollevata, non era stata esaminata dalla Corte territoriale, che aveva recepito, anche se le questioni afferenti il trattamento sanzionatorio non erano oggetto dell'accordo e della correlata rinuncia ai motivi proposti, il concordato, in quanto già perfezionato.
2.2. Mediante il secondo motivo espone che, all'udienza di discussione dinanzi alla Corte territoriale, aveva chiesto, ai sensi dell'art. 20-bis cod. pen., la sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare sostitutiva, e che tale istanza era stata disattesa perché non ricompresa nel concordato. Ciò posto deduce che tale diniego contrasta con la giurisprudenza di legittimità secondo cui le pene sostitutive possono essere richieste sino all'udienza di discussione e che, ad ogni modo, aveva il diritto di accedere alla richiesta detenzione domiciliare sostitutiva, considerata la ratio della stessa, essendo madre di due bambini in tenera età.
2.3. Assume, infine, nullità della sentenza per omessa o erronea motivazione in relazione alla mancata indicazione di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
3.Il difensore dell'imputata, a seguito della sentenza n. 83 del 2025 della Corte Costituzionale, ha depositato, in data 27 settembre 2025, motivi aggiunti a sostegno del primo motivo. In particolare, sul presupposto che tale decisione si atteggia alla medesima stregua dello ius superveniens favorevole, ha evidenziato che la pronuncia impugnata dovrebbe essere annullata con rinvio, spettando al giudice di merito l'accertamento in ordine alla riconducibilità del fatto commesso alla ipotesi lieve del delitto di cui all'art. 583-quinquies cod. pen. introdotta dalla predetta pronuncia. Ha sottolineato che, comunque sia, dalla sentenza di primo grado possono ritrarsi una serie di indici che consentono di far rientrare in detta ipotesi lieve quella in esame.
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Firmato Da: OS ZU Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 4e69a45d54a2121a-Firmato Da: OSRIA GI Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 2ccc93684303989d Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con riferimento al primo motivo, occorre considerare che, effettivamente, dopo la proposizione del ricorso, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 83 del 2025 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 583-quinquies, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità (nonché l'illegittimità costituzionale dell'art. 583-quinquies, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui dispone *comporta l'interdizione perpetua», anziché «può comportare l'interdizione» dai pubblici uffici). Si pone dunque la questione di individuare gli effetti della pronuncia dichiarativa di incostituzionalità della norma incriminatrice relativamente al trattamento sanzionatorio sulla decisione impugnata laddove ha recepito il concordato tra le parti ad essa anteriore, disattendendo, correttamente, in forza del concordato già intervenuto la richiesta della parte volta a considerare, a fronte della mera proposizione da parte di altro giudice, della relativa questione di legittimità costituzionale, una pena meno severa.
2. Nella giurisprudenza di questa Corte si è affermato ripetutamente - anche in considerazione dei principi espressi dalle Sezioni Unite in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti (Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, [...], Rv. 264206) - che, in tema di ricorso per cassazione avverso il concordato in appello, l'illegalità sopravvenuta della pena travolge in toto l'accordo intervenuto tra le parti,con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza di ratifica dello stesso, ferma la possibilità per le parti, a seguito dell'annullamento, di rinegoziare i termini dell'accordo sulla base dei limiti edittali conformi alla legge, ovvero proseguire il giudizio d'appello nelle forme ordinarie (Sez. 1, n. 47234 del 12/09/2024, [...], Rv. 287315; Sez. 6, n. 16192 del 16/03/2021, [...], Rv. 280881; Sez. 6, n. 41963 del 10/09/2019, [...], Rv. 277371). Sennonché tale orientamento è stato affermato in ipotesi non sovrapponibili a quella considerata, atteso che riguardavano la riduzione del minimo in forza del quale era stata comminata la pena (cfr. Sez. 6, n. 41963 del 10/09/2019, [...], Rv. 277371, in relazione a fattispecie nelle quali la pena era stata
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Firmato Da: OS ZU Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 4e69a45d54a2121a-Firmato Da: OSRIA GI Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 2ccc93684303989d Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d
convenuta dalle parti sulla base della cornice edittale stabilita per le c.d. droghe "pesanti" dall'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, antecedentemente alla dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 40 del 2019). Come si è evidenziato, invece, la sentenza n. 83 del 2025, rimodulando il petitum del giudice rimettente, ha introdotto una fattispecie attenuata del delitto di cui all'art. 583-quinquies cod. pen., prevedendo la possibilità per il giudice di comminare all'imputato una pena diminuita in misura non eccedente un terzo, quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. Pertanto, non si pone, almeno in generale e in astratto, il problema, esaminato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, di vagliare l'idoneità della pronuncia di incostituzionalità a travolgere, prima della formazione del giudicato (stante la proposizione del ricorso per cassazione), il concordato in virtù della sopravvenuta illegalità della pena oggetto dello stesso. Ciò può avvenire solo in quelle fattispecie concrete nelle quali il fatto di reato, pur riconducibile sotto l'egida dell'art. 583-quinquies cod. pen., potrebbe essere considerato di lieve entità, così consentendo la diminuzione della pena.
3. E, tuttavia, nella fattispecie considerata, a differenza di quanto prospettato con i motivi aggiunti, la gravità dell'azione commessa dalla IL emerge con chiarezza dalle argomentazioni sottese alla decisione di primo grado. Invero, il fatto è scaturito da futili motivi, atteso che la ricorrente ha aggredito la Di FE e un'altra ragazza solo per aver immaginato che queste, nei giorni precedenti, l'avevano guardata ridacchiando tra loro. Peraltro, l'aggressione in danno della Di FE è avvenuta qualche ora dopo quella nei confronti dell'altra ragazza, quando la ricorrente, non paga delle lesioni cagionate alla Lanza, è tornata sulla strada in pigiama per cercarla e, non trovandola, ha colpito (anche alla testa e da tergo) l'amica, che era seduta su una panchina con altri ragazzi, con una bottiglia di vetro vuota presa nel contenitore dei rifiuti. Inoltre, come ha evidenziato la stessa decisione di primo grado, gli esiti a carico della vittima sono stati gravissimi, consistendo in uno sfregio permanente del volto. A quest'ultimo riguardo, va sottolineato che la sentenza n. 83 del 2025 della Corte Costituzionale ha disatteso, rimodulando il petitum, la prospettazione del giudice rimettente nel senso dell'irragionevole equiparazione del trattamento sanzionatorio per lo sfregio permanente del viso e per la permanente deformazione del viso, osservando che «l'obiettivo di assicurare una protezione specifica al tratto della personalità e della stessa identità che si manifesta nei lineamenti del viso è in grado di giustificare - dall'angolatura della discrezionalità legislativa - l'uguale
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Firmato Da: OS ZU Emesso Da:
RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 4e69a45d54a2121a-Firmato Da: OSRIA GI Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 2ccc93684303989d Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d
trattamento penale riservato, sul piano delle misure edittali, a eventi di differente gravità, quali sono lo sfregio e la deformazione. Il fatto stesso che tale unificazione sanzionatoria non sia stata operata dalla legge n. 69 del 2019, ma risalga alle origini del codice penale del 1930, e abbia quindi vissuto pacificamente nell'ordinamento giuridico per quasi un secolo, conferma che, per il legislatore, sulla distinzione interna tra i due eventi lesivi, prevale ciò che li accomuna, ovvero l'incidenza di entrambi sull'immagine sociale dell'individuo e sulla percezione da parte sua della propria identità».
2.Il secondo motivo non è fondato.
Infatti, come già chiarito da questa Corte, la richiesta di conversione di una pena detentiva breve in pena sostitutiva può essere formulata anche nell'ambito di procedure a pena concordata tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2 del d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, purché faccia parte dell'accordo (Sez. 2, n. 8396 del 04/02/2025, [...], Rv. 287579). Pertanto, in caso di concordato sulla pena in appello con rinuncia ai motivi, ai sensi dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., il giudice può disporre la sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare soltanto se oggetto di esplicito accordo delle parti (Sez. 6, n. 23960 del 21/05/2025, [...]). Di conseguenza, la decisione impugnata si è posta nel solco dei predetti precedenti disattendendo l'istanza della parte di sostituzione della pena detentiva con quella domiciliare sostitutiva poiché si trattava di questione non oggetto del concordato.
3. Il terzo motivo - con il quale l'imputata contesta l'omessa motivazione della Corte territoriale sulla sussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. - è inammissibile poiché, in tema di concordato in appello, può essere proposto il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599- bis cod. proc. pen. esclusivamente ove esso faccia valere motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili - tra l'altro - le doglianze relative alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (ex ceteris, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, [...], Rv. 278170).
4.Il ricorso deve dunque essere rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
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Firmato Da: OS ZU Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 4e69a45d54a2121a-Firmato Da: OSRIA GI Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 2ccc93684303989d Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d
5. L'imputata deve essere inoltre condannata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Di FE Edvige, liquidati in complessivi euro 3686,00, oltre accessori di legge.
6. In caso di diffusione del presente provvedimento occorre omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge, considerata la natura del reato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali;
condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Di FE Edvige, che liquida in complessivi euro 3686,00, oltre accessori di legge. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.
Così è deciso, il 17/10/2025
Il Consigliere estensore OSria Giordano
Il Presidente
OS ZZ
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Firmato Da: OS ZU Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 4e69a45d54a2f21a- Firmato Da: OSRIA GI Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 2ccc93684303989d Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d