Sentenza 12 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/04/2001, n. 5484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5484 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2001 |
Testo completo
5484 / 0 1 REPUBBLICA ITALIAN IN NOME DEL POPOL ITA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Responsabile te SEZIONE TERZA CIVILE exact. 2051 e.c. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GIULIANO Presidente R.G.N. 19697/98 Consigliere Cron. 11857 Dott. Vincenzo SALLUZZO Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI Rep. 1988 · Consigliere Dott. Italo PURCARO Ud.22/01/01 Dott. NO CE - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: IL SOLE OS dal Sig. 000 BI IA TERESA, elettivamente per diritti domiciliata in 11. 12 APR. 2054 ROMA VIA SALANDRA 6, presso lo studio dell'avvocato IL CANCELLIERE GIOVANNA FIORE, che la difende anche disgiuntamente LIRE 3000 RI all'avvocato LUCIANO OLGIATI, giusta delega in atti;
ricorrente contro 6509383 RI RL, ON PI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SARDEGNA 29, presso lo studio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dell'avvocato VASI GIORGIO, che li difende anche UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SANTINO SLONGO, giusta disgiuntamente all'avvocato Fire dal Sig. 2001 delega in atti;
5000 per diritt UG. 2001 111 controricorrenti IL CANCELLIE - -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE avverso la sentenza n. 1105/97 del Tribunale di BUSTO Richiesta copia studio VASI ARSIZIO, SEZIONE CIVILE, emessa il 03/10/97 e dal Sig. 13002 per diritti ✓ depositata il 07/10/97 (R.G. 206/97); il 14 GIU.2001 IL CANCELLIERE udita la relazione della causa svolta nella pubblica LIRE 1500 udienza del 22/01/01 dal Consigliere Dott. NO RI CE;
udito l'Avvocato Luciano OLGIATI;
udito l'Avvocato Giorgio VASI;
0096849 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 0096850 Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. RI -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 10 febbraio 1994 RI TE AN esponeva che sul soffitto del proprio appartamento di Busto Arsizio erano comparse, nell'anno 1990, macchie di umidità provenienti dal sovrastante appartamento di proprietà di CA RI e PI NA. Li conveniva pertanto davanti al Pretore del luogo, chiedendone la solidale condanna al risarcimenti dei danni. Radicatosi il contraddittorio, il Pretore rigettava la domanda e la sentenza, impugnata dalla soccombente, era confermata dal Tribunale di Busto Arsizio, che affermava non provato il nesso di causalità fra cosa in custodia dei convenuti e il danno Elucent dell'attore. Per la cassazione della sentenza la AN ha proposto ricorso sulla base di tre motivi illustrati da memoria. Resistono con controricorso gli intimati. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo mezzo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2051, 2697 c.c., 112, 115, 116 c.p.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione agli artt. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la ricorrente deduce che il danno era derivato dalla cosa custodita dalle controparti, visto che le macchie di umidità erano derivate, secondo gli accertamenti peritali, da traboccamento di acqua derivante dal piano superiore, ossia dall'appartamento delle controparti, posto 3 proprio sopra il suo. Nel citare Cass. 26 giugno 1997 n. 5706, secondo cui non è necessaria, ai fini della responsabilità da cose in custodia, l'individuazione del fatto generatore del danno, bastando la prova del nesso causale fra cosa in custodia e danno, deduce, essa ricorrente, che il secondo giudice aveva disapplicato tali principi. Con il secondo mezzo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 C. C., omessa e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la ricorrente deduce che, avendo il giudice d'appello glucent dato per pacifico che un danno v'era stato, "il rigetto della domanda per mancanza di prove non (aveva) senso giuridico", stante la sufficienza del nesso di causalità tra danno e cosa in custodia e l'indifferenza della prova della colpa del custode. Ne derivava che il Tribunale avrebbe dovuto applicare le presunzioni sulla riferibilità delle macchie alla custodia delle controparti. Con il terzo mezzo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e 194 c.p.c.. omessa e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 nn.3 e 5 c. p. c., la medesima ricorrente - rilevato che il consulente tecnico non aveva potuto ispezionare la proprietà Scala, mancando della relativa autorizzazione, deduce che in atto d'appello aveva chiesto che la consulenza tecnica fosse 4 completata ovvero rinnovata. Tribunale aveva ritenuto esaustivo l'accertamento sul rilievo che il vizio era stato eliminato da parecchio tempo, ond'era precluso ogni ulteriore accertamento. Così, il sollecitato esame tecnico era rimasto ineseguito, “non avendo il Tribunale attribuito il debito rilievo alla localizzazione dell'umidità pur dando atto che da quelle tubature era uscita l'acqua che (aveva) invaso l'appartamento sottostante". Osserva il Collegio. || Tribunale di Busto Arsizio -premesso che da tempo era stata eliminata la causa del danno, il che "precludeva (...) qualunque altro accertamento in quanto, in ogni caso, le Glucent tubature sono state sistemate"- rigettò la domanda, considerando che il nominato consulente tecnico aveva accertato che la macchia poteva essersi formata per perdite di tubazioni del sovrastante appartamento RI-NA, ovvero dell'appartamento di tale Sala. Aggiunse, quel giudice, che la perdita poteva anche essere riferita a tubature condominiali. In tale situazione, non era applicabile l'art. 2051 c.c., il quale rende presumibile la colpa del custode, ma non il nesso di causalità fra custodia e danno. sfugge ai dedotti mezzi di Ebbene, ia decisione annullamento. Quanto al primo, il motivato accertamento del giudice del merito circa la non identificata provenienza delle perdite di 5 acqua rende la doglianza inammissibile, essa risolvendosi in una non consentita richiesta di riesame del merito della controversia. Conviene aggiungere, per completezza, che è ben vero che il danneggiato non deve provare, ai fini della responsabilità del custode, il fatto generatore del danno (ovvero la colpa del custode), bastando la sola prova del nesso causale. Ma è proprio quest'ultimo requisito, non l'altro, che il Tribunale ritenne non provato. Quanto al secondo mezzo, il Tribunale non violò affatto l'art. glucen pur essendo il danno incontestato, rigettò la 2051 C. C. se, domanda per difetto di prova del nesso causale, poiché la prova del primo elemento non interferisce (non può interferire) sulla prova del secondo. Sulla seconda parte del mezzo, basti ricordare, per mostrane tutta l'infondatezza, che l'omessa utilizzazione, da parte del giudice di merito, di una presunzione semplice, la quale è rimessa alla sua prudenza, non può essere denunciata in cassazione, qui essendo deducibile solo la congruenza del relativo convincimento sotto il profilo della logica e del rispetto dei principi di diritto che regolano tale mezzo di prova (Cass. 5 dicembre 1994 n. 10442, Cass. 18 gennaio 1982 n. 298). Sul terzo motivo di gravame, infine, la sentenza non risulta inficiata dal denunciato vizio motivazionale (inammissibile essendo, per mancanza di specificità, l'error in procedendo, 6 del pari denunciato), perché appare perfettamente conforme a logica il rilievo del Tribunale secondo cui ulteriori indagini peritali non avrebbero portato ad alcun utile risultato, visto che il guasto era stato riparato da parecchio tempo. Il ricorso va così integralmente rigettato. La condanna alle spese ed onorari segue la soccombenza, nella liquidazione di cui in dispositivo. hoooo
P.Q.M.
290000 rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in life 170.600, oltre onorari, liquidati in lire 1.600.000. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, addì 22 gennaio 2001. IL CO IGLIERE IL PRESIDENTE Араўнік IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista than 37 300 Depositata in Cancelleria OVW 98 12 APR. 2001Oggi, li O I C I F F IL CANCELLIERE U Giovanni Giambattista E Z S A N I E O T R O C 7