Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/02/2001, n. 1754
CASS
Sentenza 7 febbraio 2001

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In base all'interpretazione letterale delle disposizioni di cui all'art. 26 legge 30 aprile 1969 n. 153, come modificato dall'art. 3 D.L. 2 marzo 1974 n. 30, convertito in legge 16 aprile 1974 n. 114, la pensione sociale può essere attribuita, con i relativi aumenti stabiliti dalle norme successivamente emanate in materia, ai cittadini ultrasessantacinquenni residenti in Italia che posseggono redditi propri non superiori ad un determinato ammontare, essendo inoltre richiesto, in caso di coniugio(non seguito da successiva separazione legale ed effettiva), che - oltre al reddito individuale - sia preso in considerazione anche il reddito cumulato dei due coniugi e dovendosi, quindi, in questa seconda ipotesi, procedere ad una duplice valutazione, inerente sia al reddito individuale che a quello cumulato, con la conseguenza che il diritto alla pensione sociale ed ai relativi aumenti - come anche riconosciuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 88 del 1992 (relativa alla determinazione di un tetto differenziato per i soggetti invalidi) - spetta solo ove ricorrano entrambe le condizioni, e cioè il mancato superamento del limite individuale da parte del reddito del richiedente e di quello cumulativo da parte dei redditi congiunti dei coniugi (principio affermato in fattispecie cui non era applicabile "ratione temporis" l'art. 3 legge 8 agosto 1995 n. 335).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/02/2001, n. 1754
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1754
    Data del deposito : 7 febbraio 2001

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