Sentenza 7 febbraio 2001
Massime • 1
In base all'interpretazione letterale delle disposizioni di cui all'art. 26 legge 30 aprile 1969 n. 153, come modificato dall'art. 3 D.L. 2 marzo 1974 n. 30, convertito in legge 16 aprile 1974 n. 114, la pensione sociale può essere attribuita, con i relativi aumenti stabiliti dalle norme successivamente emanate in materia, ai cittadini ultrasessantacinquenni residenti in Italia che posseggono redditi propri non superiori ad un determinato ammontare, essendo inoltre richiesto, in caso di coniugio(non seguito da successiva separazione legale ed effettiva), che - oltre al reddito individuale - sia preso in considerazione anche il reddito cumulato dei due coniugi e dovendosi, quindi, in questa seconda ipotesi, procedere ad una duplice valutazione, inerente sia al reddito individuale che a quello cumulato, con la conseguenza che il diritto alla pensione sociale ed ai relativi aumenti - come anche riconosciuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 88 del 1992 (relativa alla determinazione di un tetto differenziato per i soggetti invalidi) - spetta solo ove ricorrano entrambe le condizioni, e cioè il mancato superamento del limite individuale da parte del reddito del richiedente e di quello cumulativo da parte dei redditi congiunti dei coniugi (principio affermato in fattispecie cui non era applicabile "ratione temporis" l'art. 3 legge 8 agosto 1995 n. 335).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/02/2001, n. 1754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1754 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - rel. Consigliere -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE-INPS, in persona del legale rappresentante, elett.te dom.to in Roma, Via della Frezza n. 17, presso l'Ufficio legale dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli Avv. Carlo De Angelis, Michele Di Lullo e Gabriella Pescosolido per procura speciale in calce al ricorso.
- ricorrente -
contro
La TT PA.
- intimata -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Palermo n. 3966 del 24.1.1998 (R.G. n. 905/96). Udita nella pubblica udienza del 28.11.2000 la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Sentito l'Avv. Di Lullo per il ricorrente;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso del 2 giugno 1995 PA La TT conveniva davanti al Pretore del lavoro di Palermo l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e, premesso che con decorrenza dal lo agosto 1993 le era stata erogata la pensione sociale, chiedeva che fosse riconosciuto il suo diritto ad ottenere la relativa prestazione in misura intera e non ridotta.
A sostegno del ricorso la ricorrente deduceva che, se era vero, come asseriva l'ente convenuto, che ella possedeva redditi che, individualmente considerati, non consentivano la liquidazione della pensione nella misura intera, era però altrettanto vero che tali redditi, cumulati con quelli del marito con essa convivente, non superavano i limiti richiesti dalla legge per il riconoscimento della prestazione in misura piena.
Costituitosi in giudizio, l'INPS contestava la fondatezza della pretesa avversaria, di cui chiedeva il rigetto.
Con sentenza dell'8 agosto 1996 il Pretore accoglieva il ricorso e condannava l'Istituto convenuto a liquidare alla La TT la pensione sociale in misura intera.
Questa decisione, impugnata dall'INPS, veniva confermata dal Tribunale di Palermo con sentenza del 24 gennaio 1998, in base al rilievo che il principio affermato dalla Corte di Cassazione e concernente l'unicità del requisito reddittuale, in caso di soggetto coniugato che aspira alla pensione sociale, non era contraddetto dalla tesi sostenuta dall'Istituto - esigenza di tutelare maggiormente la posizione del soggetto celibe o nubile rispetto al coniugato - essendo tale tesi contrastante con l'art. 31 della Costituzione. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, che ha dedotto un unico motivo.
L'intimata non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo dell'impugnazione l'Istituto ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 26 l. 26 aprile 1969 n. 153, come sostituito dall'art. 3 d.l. 2 marzo 1974 n. 30, convertito in l. 16 aprile 1974 n. 114, in relazione all'art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c. e sostiene che la disposizione di legge applicabile alla materia - a differenza di quanto ha poi stabilito la norma contenuta nell'art. 3, sesto comma, della l. 8 agosto 1995 n. 335, che ha innovato il sistema - aveva stabilito, per i cittadini coniugati aventi diritto alla pensione sociale, un duplice requisito reddituale, l'uno in aggiunta all'altro, il primo, individuale, del richiedente la prestazione, il secondo inerente al cumulo dei redditi di entrambi i coniugi. Secondo il medesimo ricorrente, questa interpretazione deriva dall'uso fatto, nel contesto della norma, della congiunzione "e" in luogo della disgiunzione "o" nonché dalla successiva previsione secondo cui, in caso di separazione legale fra i coniugi, deve essere escluso il cumulo.
Il motivo è fondato.
La pensione sociale, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ai cittadini italiani residenti nel territorio nazionale era stata riconosciuta per la prima volta con l'art. 26 l. 30 aprile 1969 n. 153. Nel primo comma di tale articolo erano state contemplate le condizioni per ottenere l'erogazione della prestazione: in particolare, quanto alla condizione reddituale, era stato previsto che il diritto potesse essere conferito a coloro che "non risultino iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile e - se coniugati - il cui coniuge non risulti iscritto nei ruoli dell'imposta complementare sui redditi". Nel terzo comma, poi, era stato stabilito che "le persone di cui al primo comma che percepiscono ...... i redditi, ivi previsti, ma di importo inferiore a lire 156.000 annue, hanno diritto alla pensione sociale ridotta in misura corrispondente all'importo ...... dei redditi percepiti".
Questo articolo di legge è stato poi modificato dall'art. 3 d.l. 2 marzo 1974 n. 30, convertito in l. 16 aprile 1974 n. 114, che ha provveduto a sostituire, nello stesso, i commi primo, secondo e terzo. In base alle norme modificatrici, con il primo comma dell'art. 26 della suddetta legge n. 153 del 1969, risultante dalla sostituzione, è stato disposto, quanto alla condizione reddituale, che la pensione sociale potesse essere attribuita ai cittadini ultrasessantacinquenni "che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a L. 336.050 annue e, se coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a L.
1.320.000 annue"; è stato altresì stabilito, nell'ultimo periodo del medesimo primo comma, che "non si procede al cumulo del reddito con quello del coniuge nel caso di separazione legale". Inoltre, nel quinto comma (sempre risultante dalla norma modificatrice), è stato prescritto che "coloro che percepiscono ...... i redditi previsti nei precedenti commi, ma di importo inferiore a lire 336.050 annue, hanno diritto alla pensione sociale ridotta in misura corrispondente all'importo ...... dei redditi percepiti".
Dopo che con successive disposizioni di legge i limiti di reddito, sia quello individuale che quello comprendente i redditi di entrambi i coniugi, erano stati via via rivalutati (v. l'art. 3 l. 3 giugno 1975 n. 160 e l'art. 28 l. 21 dicembre 1978 n. 843), con l'art. 2 l. 15 aprile 1985 n. 140 è stato disposto l'aumento dell'importo mensile della pensione sociale;
e, a tale scopo, è stata operata una distinzione a seconda che l'interessato non facesse parte o, al contrario, facesse parte "di un nucleo familiare composto di due o più persone": nel primo caso, per ottenere l'aumento, dovevano essere presi a parametro, ovviamente, solamente i redditi individuali, nel secondo caso, viceversa, il parametro riguardava i redditi dell'interessato "cumulati con quelli degli altri componenti il nucleo familiare".
Infine, con l'art. 2 l. 29 dicembre 1988 n. 544 - disposizione di legge, questa, ratione temporis applicabile alla fattispecie oggetto del presente giudizio - con effetto dal 1^ luglio 1988 è stato accordato un ulteriore aumento della pensione sociale ed è stato previsto (v. i commi secondo e terzo) che l'aumento "spetta anche ai soggetti esclusi in relazione alle condizioni di reddito di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969 n. 153 e successive modificazioni ed integrazioni ...... a condizione che la persona":
"a) non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo della pensione sociale e dell'aumento di cui al presente articolo";
"b) non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), ne' redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo della pensione sociale comprensiva dell'aumento di cui al presente articolo e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato".
Nel quarto comma del medesimo articolo di legge, infine, è stato previsto che "qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b) del comma terzo, l'aumento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi".
Per completezza va rilevato che la materia è stata in seguito interamente rielaborata, essendo stata dettata una nuova disciplina con l'art. 3, sesto comma, l. 8 agosto 1995 n. 335, recante la riforma del sistema pensionistico, della quale peraltro non si può tenere conto, per ragioni tempo, ai fini della decisione che deve essere emessa (e che, per conseguenza, non occorre esaminare). In due distinte sentenze emanate da questa Corte (Cass. 6 marzo 1986 n. 1501 e Cass. 28 novembre 1992 n. 12749), il suddetto art. 26 della legge n. 153 del 1969, come modificato dall'art. 3 del d.l. n. 30 del 1974, convertito nella legge n. 114 del 1974, è stato interpretato nel senso che, "nel caso di soggetto coniugato, il requisito reddituale è unico e non già duplice ed è quello risultante dal cumulo col reddito del coniuge, a nulla rilevando invece che il reddito personale di colui che richiede la prestazione assistenziale superi eventualmente la soglia minima che rappresenta il requisito reddituale per i soggetti non coniugati". A questa conclusione entrambe le sentenze sono pervenute in base alle seguenti considerazioni.
I. Il testo originario dell'art. 26 della legge n. 153 del 1969 "considerava separatamente i redditi dei due coniugi, sicché la 'e' dell'espressione" "e - se coniugati" aveva valore copulativo, aggiungendosi, nella valutazione del reddito familiare, alla condizione economica del richiedente la situazione del coniuge. II. La modificazione introdotta nella norma dall'art. 3 del d.l. n. 30 del 1974 ha determinato una "diversa considerazione del requisito nel caso di persone coniugate, il quale, mentre in precedenza era assunto distintamente ma concorrentemente per il richiedente e il coniuge, ora viene considerato una sola volta congiuntamente, senza che però alla condizione economica del richiedente sia aggiunta quella complessiva dei coniugi". III. L'interpretazione letterale della norma risultante dalla modificazione alla stessa apportata trova conferma nella sua ratio, essendosi inteso valutare, da un lato, la situazione del cittadino celibe, vedovo o separato, con determinate necessità e, dall'altro, la situazione del cittadino coniugato con necessità diverse di vita. IV. La congiunzione "e" nel nuovo testo è stata ripresa da quello originario per collegare le due distinte ipotesi, con l'elisione dopo la "e" della frase "che posseggano". A parte la proposizione sopra indicata nel punto I, le altre argomentazioni non possono essere condivise.
È esatto, innanzi tutto, l'assunto secondo cui il testo originario dell'art. 26 della legge n. 153 del 1969 aveva distinto i soggetti celibi o nubili (oppure vedovi), da un lato, e quelli coniugati, dall'altro, nel senso che, riguardo alla prima categoria, ai fini del riconoscimento del diritto, doveva essere preso in considerazione, ovviamente, solo (la mancanza di) un reddito individuale soggetto all'imposta di ricchezza mobile, mentre, rispetto alla seconda, doveva essere compiuta una duplice valutazione, relativa, in primo luogo, alla situazione individuale dell'interessato e, poi, anche a quella del coniuge;
con la conseguenza che, nella seconda ipotesi, la pensione sociale non poteva essere erogata sia che il reddito individuale superasse il limite stabilito, sia che tale limite fosse superato anche da quello del coniuge.
Con la legge modificatrice si è voluto attribuire il diritto non solo agli ultrasessantacinquenni privi di reddito imponibile, ma anche a coloro che possedessero redditi tassabili purché non superiori a un determinato ammontare. La modificazione, come si vede, ha riguardato solamente questa particolare situazione, mentre, per il resto, la formulazione della norma, nella sua sostanziale struttura, non ha subito mutamenti di sorta. Affermare, per conseguenza, come è stato fatto nelle due sentenze sopra indicate, che, nel contesto della precedente disposizione di legge, la congiunzione "e" aveva un preciso significato, il quale, però, non era più tale in base alla norma risultante dalla modifica, non è cosa che possa essere condivisa: ove si consideri, soprattutto, che, sia prima che dopo la modifica, secondo il tenore letterale della disposizione di legge, è stata tenuta presente, in un caso, la situazione individuale del richiedente e, nell'altro, oltre a quella del richiedente, anche quella complessiva derivante dal reddito percepito da entrambi i coniugi. Tanto è vero che, se proprio si vuole ravvisare la ratio nella norma modificata, la stessa deve essere individuata nel senso corrispondente a quello che si ricava dal dato letterale, perché, in caso contrario, non si spiegherebbe la disposizione di cui all'ultimo periodo del primo comma, secondo cui "non si procede al cumulo del reddito con quello del coniuge nel caso di separazione legale". Questa interpretazione trova conferma nelle disposizioni di legge che, successivamente, sono state emanate allo scopo di aumentare la misura della pensione sociale. Al riguardo, basta richiamare la legge n. 1051 del 6 marzo 1986, della quale sopra è stato riportato il contenuto e che è applicabile al caso di specie, per ricordare che il legislatore, allo scopo di regolare le due diverse ipotesi, ha sempre richiesto la valutazione del reddito individuale del diretto beneficiario e, in aggiunta, in caso di coniugio, la valutazione anche del reddito del coniuge. Come, infatti, risulta evidente dal tenore letterale delle norme di cui all'art. 2, l'aumento della pensione è stato sottoposto ad una duplice condizione, essendo stato il beneficio subordinato alla situazione dell'interessato, che non deve possedere redditi propri superiori ad un determinato ammontare, e, inoltre, "se coniugato", che non deve possedere, oltre a redditi propri (superiori ad un determinato ammontare), anche redditi "cumulati con quelli del coniuge" purché non "legalmente ed effettivamente separato" superiori all'ammontare indicato. Nel caso di coniugio (non modificato da un successivo stato di separazione legale o effettiva), per conseguenza. per riconoscere il diritto sia alla pensione sociale, sia agli aumenti poi stabiliti dalla legge, il giudice deve verificare se sussistano "entrambe" le condizioni previste, essendo necessario accertare tanto la misura del reddito personale dell'interessato, quanto l'ammontare del reddito risultante dal cumulo dei redditi di entrambi i coniugi. Conclusione, codesta, cui è pervenuta anche la Corte costituzionale nella sentenza n. 88 del 9 marzo 1992, nella quale è stato affermato che il diritto alla pensione sociale è conseguito dal soggetto ultrasessantacinquenne che abbia un reddito personale non superiore ad un determinato importo annuo e che pure è richiesto che, "sommando il suo reddito a quello del coniuge, l'importo che ne risulta non sia superiore" al limite stabilito dalla legge (v. la motivazione della sentenza). Avuto riguardo a tutti i rilievi esposti, si deve affermare che, nella vigenza delle disposizioni di cui all'art. 26 l. 30 aprile 1969 n. 153, come risultante dalla modificazione allo stesso apportata dall'art. 3 d.l. 2 marzo 1974 n. 30, convertito in l. 16 aprile 1974 n. 114 (prima dell'entrata in vigore dell'art. 3 sesto comma, l. 8 agosto 1995 n. 335) e in base all'interpretazione letterale delle suddette norme di legge - delle quali va effettuata una lettura sistematica con le norme successivamente emanate in materia e, in particolare, con l'art. 2 l. 29 dicembre 1988 n. 544 - la pensione sociale può essere attribuita, con i relativi aumenti, ai cittadini ultrasessantacinquenni residenti in Italia che posseggano redditi propri non superiori ad un determinato ammontare, essendo inoltre richiesto, in caso di coniugio (non seguito da successiva separazione legale ed effettiva), che, oltre al reddito individuale, sia preso in considerazione anche il reddito cumulato dei due coniugi e dovendosi quindi, in questa seconda ipotesi, procedere ad una duplice valutazione, inerente sia al reddito individuale che a quello cumulato.
Tenuto conto di questo principio di diritto, poiché il giudice di appello ha deciso la controversia in base ad una interpretazione delle norme di legge regolanti la materia che non può essere condivisa, il ricorso proposto dall'INPS deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto - incontroverso essendo che il reddito personale dell'intimata superava i limiti massimi previsti dalla legge e che, per conseguenza, la medesima non aveva diritto ad ottenere, per il periodo di tempo in contestazione, il pagamento della pensione sociale in misura intera - la causa deve essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384, primo comma, c.p.c., e la domanda della La TT deve essere rigettata.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., non deve essere emesso alcun provvedimento sulle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito e del presente giudizio (di legittimità).
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da PA La TT nel giudizio di primo grado. Nulla per le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2001