Cass. civ., sez. III, sentenza 25/05/1999, n. 5073
CASS
Sentenza 25 maggio 1999

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Nel rito processuale anteriore alla riforma di cui alla legge n. 353 del 1990 (e successive modifiche) una parte costituita in giudizio poteva proporre domanda di garanzia contro altra parte costituita nel medesimo giudizio mediante comunicazione di una comparsa nelle forme previste dall'art. 170 cod.proc.civ., senza che fosse necessaria la notificazione di una citazione, poiché la suddetta comunicazione era idonea ad assicurare il rispetto del principio del contraddittorio, consentendo al destinatario della domanda di interloquire sulla stessa e di apprestare la sua difesa (principio affermato dalla Suprema Corte con riferimento ad un giudizio svoltosi avanti al giudice conciliatore).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 25/05/1999, n. 5073
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5073
    Data del deposito : 25 maggio 1999

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