Sentenza 25 maggio 1999
Massime • 1
Nel rito processuale anteriore alla riforma di cui alla legge n. 353 del 1990 (e successive modifiche) una parte costituita in giudizio poteva proporre domanda di garanzia contro altra parte costituita nel medesimo giudizio mediante comunicazione di una comparsa nelle forme previste dall'art. 170 cod.proc.civ., senza che fosse necessaria la notificazione di una citazione, poiché la suddetta comunicazione era idonea ad assicurare il rispetto del principio del contraddittorio, consentendo al destinatario della domanda di interloquire sulla stessa e di apprestare la sua difesa (principio affermato dalla Suprema Corte con riferimento ad un giudizio svoltosi avanti al giudice conciliatore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/05/1999, n. 5073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5073 |
| Data del deposito : | 25 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO - Presidente -
Dott. OV Silvio COCO - Consigliere -
Dott. Vincenzo SALLUZZO - Rel. Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
Dott. Gianfranco MANZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IN MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO ZAZZA, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CA OV, FATA ASSIC SPA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1/96 del Giudice conciliatore di ALTAMURA, emessa il 10/01/96 e depositata il 12/01/96 (R.G. 240/92);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/11/98 dal Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del 1° motivo di ricorso e l'assorbimento degli altri motivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 7 ottobre 1992 CA OV conveniva in giudizio dinanzi al Giudice Conciliatore di Altamura FI IO e la F.A.T.A. Assicurazioni chiedendone la condanna in solido al pagamento della somma di L. 952.000, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura in un sinistro stradale avvenuto in Altamura il 19 giugno 1992 e la cui responsabilità era a suo dire da ascrivere in maniera esclusiva al Rufino.
La F.A.T.A. Assicurazioni si costituiva ritualmente in giudizio eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva versandosi in ipotesi di assicurazione non obbligatoria e contestando nel merito la domanda.
Il FI, a sua volta costituitosi, ammetteva la propria responsabilità e chiedeva di essere manlevato dalla F.A.T.A. Con sentenza in data 10/12 gennaio 1996 l'adito Conciliatore:
dichiarava la carenza di legittimazione della F.A.T.A. e la estrometteva dal giudizio;
dichiarava il FI responsabile del sinistro e lo condannava al risarcimento dei danni comprensivo di rivalutazione ed interessi;
lo condannava infine al rimborso delle spese del giudizio.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il FI affidandone l'accoglimento a quattro motivi.
Le altre parti non hanno svolto in questa sede alcuna attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si duole il ricorrente con il primo motivo, deducendo violazione dell'art. 1917 co. I e 2 c.c., dell'omesso esame della sua domanda di garanzia avanzata, nei confronti della società assicuratrice FATA. Osserva che giustamente il Giudice Conciliatore, con l'impugnata sentenza ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva dell'anzidetta società rilevando che, trattandosi di sinistro causato da macchina agricola (e cioè di mezzo per il quale non vigeva l'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile) l'attore non aveva alcuna azione diretta nei suoi confronti ma che era incorso in errore omettendo di prendere in esame la domanda avanzata da esso FI, convenuto nel giudizio, con la comparsa di costituzione, di essere manlevato dalla propria compagnia assicuratrice.
Il motivo è fondato.
Ed invero, pur trattandosi nella specie - atteso il valore della causa - di giudizio secondo equità ai sensi dell'art. 113 co 2° cod. proc. civ. (nel testo introdotto dall'art. 3 L. n. 399 del 1984)non par dubbio, al lume della pacifica giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. SS.UU. 6794/91; Cass. 883/94; Cass. 5077/97 e Cass. 9778/97) che il Giudice Conciliatore era comunque tenuto al rispetto delle norme processuali e tra esse dell'art. 112 cod. proc. civ. che fissa il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato facendo obbligo al giudice di pronunciare su tutta la domanda.
Nè in senso contrario rileva il fatto che sia mancato un formale atto di chiamata in garanzia ex art. 106 c.p.c. per instaurare nei confronti della società assicuratrice il contraddittorio ai sensi dell'art. 101 stesso codice. Questo Supremo collegio ha infatti ripetutamente affermato (cfr. Cass. 2238/1988; Cass. 9/1969; Cass. 2588/1961 e Cass. 1202/1963) che una parte costituita può ben proporre contro altra parte, pure presente nel medesimo giudizio, domanda di garanzia mediante la comunicazione di una comparsa, nelle forme previste dall'art. 170 c.p.c.. Ciò sul presupposto che costituirebbe un inutile formalismo costringere la ritualità di tale domanda negli schemi della citazione notificata quando con la comunicazione della comparsa risultano ugualmente salvaguardati i principi fondamentali del contraddittorio (art. 101 c.p.c.)con la possibilità offerta al destinatario della domanda di interloquire sulla stessa e di apprestare le sue difese.
E da tale orientamento non ritiene questo Collegio ci si debba discostare.
Il dedotto motivo va pertanto accolto e gli altri dichiarati assorbiti. Per l'effetto l'impugnata sentenza va cassata in relazione e rinviata, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Giudice di Pace di Altamura.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri. Cassa in relazione e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione al Giudice di Pace di Altamura.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 30.11.1998. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 25 MAGGIO 1999.