Articolo 11 del Regio decreto 7 luglio 1866, n. 3036
Articolo 10Articolo 12
Versione
23 luglio 1866
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Versione
28 agosto 1870
Art. 11.

Salve le eccezioni contenute nei seguenti articoli, tutti i beni di qualunque specie appartenenti alle Corporazioni soppresse dalla presente Legge e dalle precedenti, o ad alcun titolare delle medesime, sono devoluti al demanio dello Stato coll'obbligo d'inscrivere a favore del fondo per il culto, con effetto dal giorno della presa di possesso, una rendita 5 per cento eguale alla rendita accertata e sottoposta al pagamento della tassa di manomorta, fatta deduzione del 5 per cento per ispese d'amministrazione.

I beni immobili di qualsiasi altro ente morale ecclesiastico, eccettuati quelli appartenenti ai benefizi parrocchiali e alle chiese ricettizie, saranno pure convertiti per opera dello Stato, mediante iscrizione in favore degli enti morali, cui i beni appartengono, in una rendita 5 per cento, eguale alla rendita accertata e sottoposta come sopra al pagamento della tassa di manomorta. ((5))

Se vi sieno beni, le cui rendite non sieno state denunziate e sieno sfuggite alla revisione degli agenti finanziari nell'applicazione della tassa di manomorta, ne sara' determinata la rendita con le norme stabilite dalla Legge del 21 aprile 1862, quanto ai beni degli enti non soppressi, e mediante stima quanto ai beni delle Corporazioni soppresse.

Gli oneri inerenti ai beni, che non importino condominio, s'intenderanno trasferiti coi diritti e privilegi loro competenti sulla rendita come sopra inscritta.

Con Legge speciale sara' provveduto al modo di alienazione dei beni trasferiti allo Stato per effetto della presente Legge.

--------------- AGGIORNAMENTO (5)
La L. 11 agosto 1870, n. 5784 ha disposto (con l'art. 1, comma 1 dell'Allegato P) che "Sono compresi nella conversione disposta dal paragrafo secondo dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866, n. 3036 , i beni immobili delle Fabbricerie e di altre Amministrazioni in genere delle chiese parrocchiali, delle sussidiarie, dei santuari ed oratorii presentemente riconosciuti quali Enti morali ed aperti al culto".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1 dell'Allegato P) che "Sono compresi parimenti nella conversione disposta dal paragrafo secondo dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866, n. 3036 , i beni spettanti ai Capitoli cattedrali, ancorcha'© investiti di parrocchialita' , o collettivamente o singolarmente abbiano cura d'anime abituale ed attuale, obbligazione principale e permanente di coadiuvare il Parroco nell'esercizio della cura, salvo sempre una sola prebenda curata, se esiste separata dalla massa, ovvero una quota curata di massa, da separarsi per costituire la congrua di un solo Parroco".
Entrata in vigore il 28 agosto 1870
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