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Sentenza 14 maggio 2026
Sentenza 14 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/05/2026, n. 17537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17537 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OZ IO, nato a [...] il [...] avverso l’ordinanza del 09/01/2026 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IO PI, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Nicastro. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 09/01/2026, il Tribunale di Napoli, pronunciandosi sulla richiesta di riesame che era stata proposta da IO OZ, confermava l’ordinanza del 22/12/2025 con la quale il G.i.p. del Tribunale di Napoli aveva applicato al OZ: a) la misura della custodia cautelare in carcere per essere egli gravemente indiziato dei reati di: a.1) tentata estorsione continuata e pluriaggravata (dall’essere stata la minaccia commessa da più persone riunite e con metodo mafioso) in concorso (con CO LA) ai danni dell’imprenditore agricolo Carmine Micillo di cui al capo 6); a.2) estorsione continuata e pluriaggravata (dall’essere stata la minaccia commessa da più persone riunite e con metodo mafioso) in concorso (con CO LA) ai danni dell’imprenditore agricolo LE AL di cui al capo 7); a.3) tentata estorsione continuata e pluriaggravata (dall’essere stata la minaccia Penale Sent. Sez. 2 Num. 17537 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 14/04/2026 commessa da più persone riunite e con metodo mafioso) in concorso (con CO LA) ai danni dell’imprenditore agricolo Massimo LD di cui al capo 9); a.4) tentata estorsione continuata e pluriaggravata (dall’essere stata la minaccia commessa da più persone riunite e con metodo mafioso) in concorso (con CO LA) ai danni dell’imprenditore agricolo CO Pellegrino di cui al capo 11); a.5) tentata estorsione continuata e pluriaggravata (dall’essere stata la minaccia commessa da più persone riunite e con metodo mafioso) in concorso (con CO LA) ai danni degli imprenditori agricoli LI AP e ET D’RO di cui al capo 13); a.6) estorsione continuata e pluriaggravata (dall’essere stata la minaccia commessa da più persone riunite e con metodo mafioso) in concorso (con CO LA) ai danni dell’imprenditore agricolo Tommaso Di Girolamo di cui al capo 14); b) la misura degli arresti domiciliari per essere egli gravemente indiziato dei reati di: b.1) danneggiamento continuato e pluriaggravato (dall’essere stato commesso per eseguire il reato di estorsione di cui al capo “7” e con metodo mafioso) in concorso (con CO LA) ai danni dell’imprenditore agricolo LE AL di cui al capo 8); b.2) danneggiamento continuato e pluriaggravato (dall’essere stato commesso per eseguire il reato di estorsione di cui al capo “9” e con metodo mafioso) in concorso (con CO LA) ai danni dell’imprenditore agricolo Massimo LD di cui al capo 10); b.3) danneggiamento continuato e pluriaggravato (dall’essere stato commesso per eseguire il reato di estorsione di cui al capo “11” e con metodo mafioso) in concorso (con CO LA) ai danni dell’imprenditore agricolo CO Pellegrino di cui al capo 12); b.4) danneggiamento continuato e pluriaggravato (dall’essere stato commesso per eseguire il reato di estorsione di cui al capo “14” e con metodo mafioso) in concorso (con CO LA) ai danni dell’imprenditore agricolo Tommaso Di Girolamo di cui al capo 15). Tali misure cautelari erano state disposte in relazione al pericolo che il OZ commettesse delitti della stessa specie di quelli per i quali si stava procedendo. Secondo l’accusa, i contestati reati di estorsione e di tentata estorsione sarebbero stati commessi imponendo o tentando di imporre agli indicati imprenditori agricoli, avvalendosi della forza di intimidazione che promana dal clan camorristico dei “CA”, delle tangenti estorsive per un presunto servizio di “guardiania” sui fondi agricoli degli stessi, ai fine di evitare danni alle strutture, alle colture, agli attrezzi e ai mezzi agricoli. I contestati reati di danneggiamento sarebbero stati commessi danneggiando le serre poste a protezione delle colture.
2. Avverso l’indicata ordinanza del 09/01/2026 del Tribunale di Napoli, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. Pasquale Davide De Marco, IO OZ, affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione della legge penale e la contraddittorietà e manifesta 2 illogicità della motivazione, con riferimento agli artt. 110 e 81 «cpp», all’art. 629 cod. pen., in relazione all’art. 628 cod. pen., all’art. 635 cod. pen. e all’art. «416-bis comma 1 c.p.», con riguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Dopo avere richiamato il contenuto della memoria che aveva depositato davanti al giudice del riesame e il contenuto delle denunce che erano state sporte dagli imprenditori agricoli, il OZ denuncia che il Tribunale di Napoli avrebbe «manca[to] di interrogarsi sulla sussistenza dell’elemento psicologico del reato, laddove leggendo il contenuto delle denunce sporte dai contadini, non emerge mai la conoscenza da parte del LA CO, ancorché del OZ IO, del presunto patto di natura estorsiva intervenuto molti anni prima tra i contadini ed il defunto LA EN [padre di CO LA], mai denunciato per la predetta attività». Dalle medesime denunce non emergerebbe «mai l’esplicitazione da parte dei contadini di una loro contrarietà a continuare un rapporto instauratosi precedentemente con altro soggetto, consistente nel versare una quota per l’attività di vigilanza, in quanto sorta sulla base di un rapporto impositivo e non volontario, di talché la consapevolezza della natura estorsiva della loro richiesta». Al contrario, «la mancata conoscenza da parte dell’indagato, in concorso con il co- indagato, della natura pregressa di un rapporto lavorativo, evidentemente lecito nel suo svolgimento, determina di fatto l’assenza dell’elemento psicologico del reato estorsivo». Secondo il ricorrente, il fatto che la richiesta di pagamento delle somme di denaro provenisse da un soggetto dotato di caratura criminale in quanto in precedenza condannato per il reato di associazione di tipo mafioso «non riversa alcuna carica intimidatoria né tantomeno è riconducibile a forme di minacce tipiche della consorteria criminale di riferimento o comunque a quelle massime di esperienze che consentono di sussumere tali minacce nell’alveo delle frasi intimidatorie o velate del clan dei casalesi, in assenza di un’effettiva consapevolezza del suo agire illecito e/o di un suo effettivo contributo nella condotta criminosa». Il ricorrente rappresenta che nella memoria che aveva depositato davanti al giudice del riesame aveva evidenziato che egli, «a fronte di molteplici episodi contestati, di fatto era intervenuto in modo estemporaneo in sole due occasioni che tra l’altro non lo vedevano direttamente partecipe atteso che solo il co-indagato LA CO si recava successivamente presso l’abitazione dei contadini a riscuotere il prezzo pattuito per la guardiania». Tali circostanze non sarebbero state considerate dal Tribunale di Napoli. Nel soffermarsi sulla contestazione di cui al capo 7), il OZ afferma che, come risulterebbe dal contenuto della denuncia che era stata sporta dall’imprenditore agricolo LE AL, egli «risulta coinvolto esclusivamente perché in un primo incontro, assolutamente non programmato e dunque casuale, lo stesso era in compagnia del LA allorquando quest’ultimo reiterava nuovamente un anticipo della somma che [il AL] aveva sempre pagato al padre [EN LA]». Egli, peraltro, «non interveniva 3 nel dialogo, non supportava la pretesa economica del LA e soprattutto si disinteressava completamente della vicenda, come raccontato dalla stessa p.o., tanto che la somma veniva sempre richiesta è ritirata dal “solo” LA CO». Pertanto, «la mera presenza passiva del OZ, non può assolutamente costituire contributo causale attivo nella realizzazione del reato contestato né morale e/o psicologico rafforzativo anche e soprattutto alla luce del successivo epilogo della vicenda che vedeva la sola partecipazione del LA CO». Ciò nonostante, «il Tribunale del Riesame omette qualsivoglia valutazione limitandosi unicamente a richiamare il capo d’imputazione». Quanto alle valorizzate intercettazioni, il ricorrente afferma che mancherebbe «un raccordo logico tra le risultanze investigative evidenziate ed il dato da dimostrare, ovvero gli indizi acquisiti sull’effettiva responsabilità del OZ in ordine ai danneggiamenti patiti dai contadini ancorché nell’ipotesi estorsive laddove le stesse [intercettazioni] evidenziano un contenuto di segno contrario». Il OZ denuncia in particolare l’asserito travisamento del contenuto dell’intercettata conversazione del 08/03/2025 tra egli stesso e tale EL, atteso che, contrariamente a quanto è stato ritenuto dal Tribunale di Napoli, da tale conversazione non sarebbe «possibile ricavare alcun riscontro in ordine alle condotte di danneggiamento contestate», atteso che egli, «alla richiesta di conferma di un suo coinvolgimento nei danneggiamenti delle serre, non confermava bensì chiariva che si trattava di una diceria da addebitarsi al co-indagato LA» ed «escludeva categoricamente il suo coinvolgimento nelle condotte di danneggiamento e dunque nelle ipotesi estorsive». Quanto al valorizzato episodio del 2021 (quando i Carabinieri di Trentola Ducenta avevano sorpreso il OZ che aveva appena esploso un colpo di fucile contro degli alveari), il ricorrente deduce come lo stesso sarebbe «del tutto disancorato dalla piattaforma investigativa fondante la contestazione richiamata nell’OCC che si impugna, di talché lo stesso non rappresenta un elemento di riscontro bensì un mero pregiudizio».
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione della legge penale e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento agli artt. 110 e 81 «cpp», all’art. 629 cod. pen., in relazione all’art. 628 cod. pen., all’art. 635 cod. pen. e all’art. «416-bis comma 1 c.p.», con riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura. Il OZ contesta la motivazione dell’ordinanza impugnata sotto i profili dell’attualità del pericolo di reiterazione dei reati e della scelta della misura della custodia cautelare in carcere. Espone che, a fronte della deduzione difensiva secondo cui, posto che i fatti contestati risalivano ai mesi di novembre/dicembre 2024, «dopodiché nessun altro episodio risultava riscontrato», il Tribunale del riesame «avrebbe dovuto motivare in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, nonché avrebbe dovuto indicare gli elementi di assoluto rilievo, tali da giustificare l’applicazione della misura custodiale». 4 Il ricorrente rappresenta al riguardo che egli «spontaneamente a partire dal mese di Dicembre 2024 si è astenuto dal portarsi presso le campagne, circostanza indicativa di un’assenza o quantomeno di un affievolimento delle esigenze cautelari». L’esigenza cautelare di cui alla lett. c) del comma 1 dell’art. 274 cod. proc. pen. non sussisterebbe, in particolare, alla luce del fatto che egli «risultava coinvolto esclusivamente perché in un primo incontro, assolutamente non programmato e dunque casuale, lo stesso era in compagnia del LA allorquando quest’ultimo reiterava nuovamente un anticipo della somma che aveva sempre pagato al padre. Difatti, il OZ non interveniva nel dialogo, non supportava la pretesa economica del LA e soprattutto si disinteressava completamente della vicenda, come raccontato dalla stessa p.o., tanto che la somma veniva sempre richiesta è ritirata dal “solo” LA CO». A fronte dei numerosi fatti contestati, egli «di fatto era intervenuto in modo estemporaneo in sole due occasioni che tra l’altro non lo vedevano direttamente partecipe atteso che solo il co-indagato LA CO si recava successivamente presso l’abitazione dei contadini a riscuotere il prezzo pattuito per la guardiania». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché è proposto per dei motivi manifestamente infondati.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato.
2.1. Occorre preliminarmente rammentare che le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno da tempo chiarito che, «[i]n tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01). Tale orientamento, dal quale il Collegio non ha ragione di discostarsi e al quale intende, perciò, dare continuità, è stato ribadito anche in pronunce più recenti di questa Corte (tra le altre: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012-01). Da ciò consegue che «[l]’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento 5 impugnato. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito)» (tra le altre: Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01).
2.2. Si deve altresì rammentare che, in tema di estorsione, ai fini della configurabilità del reato, sono indifferenti la forma o il modo della minaccia, potendo questa essere manifesta o implicita, palese o larvata, diretta o indiretta, reale o figurata, orale o scritta, determinata o indeterminata, purché comunque idonea, in relazione alle circostanze concrete, a incutere timore e a coartare la volontà del soggetto passivo. La connotazione di una condotta come minacciosa e la sua idoneità a integrare l’elemento strutturale del delitto di estorsione vanno valutate in relazione a concrete circostanze oggettive, quali la personalità sopraffattrice dell’agente, le circostanze ambientali in cui lo stesso opera, l’ingiustizia della pretesa, le particolari condizioni soggettive della vittima, vista come persona di normale impressionabilità, a nulla rilevando che si verifichi un’effettiva intimidazione del soggetto passivo (Sez. 6, n. 3298 del 26/01/1999, Savian, Rv. 212945-01). Ai fini della configurabilità del concorso di persone nel delitto di estorsione è sufficiente anche la semplice presenza, purché non meramente casuale, sul luogo dell’esecuzione del reato, quando sia servita a fornire all’autore del fatto stimolo all’azione o maggior senso di sicurezza nel proprio agire, palesando chiara adesione alla condotta delittuosa (Sez. 2, n. 28895 del 13/07/2020, Massaro, Rv. 279807-01; Sez. 2, n. 50323 del 22/10/2023, Aloia, Rv. 257979-01). Sempre in tema di estorsione, è configurabile l’aggravante del metodo mafioso anche a fronte di un messaggio intimidatorio “silente”, in quanto privo di un’esplicita richiesta, nel caso in cui la consorteria abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l’avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti violenti o minacciosi (Sez. 2, n. 51324 del 18/10/2023, Rizzo, Rv. 285669-01; Sez. 3, n. 44298 del 18/06/2019, Di Caprio, Rv. 277182-01). Ai fini della configurabilità della stessa aggravante dell’utilizzazione del metodo mafioso, inoltre, è sufficiente – in un territorio in cui è radicata un’organizzazione mafiosa storica – che il soggetto agente faccia riferimento, in maniera anche contratta o implicita, al potere criminale dell’associazione, in quanto esso è di per sé noto alla collettività (Sez. 2, n. 29245 del 30/03/2017, Paiano, Rv. 269938-01).
2.3. Rammentati tali principi, affermati dalla Corte di cassazione, si deve osservare che, nel caso in esame, il Tribunale di Napoli, con riguardo ai contestati delitti di estorsione (capi “7” e “14”) e di tentata estorsione (capi “6”, “9”, “11” e “13”), ha dettagliatamente argomentato come, dalle denunce degli imprenditori agricoli persone offese – motivatamente ritenute attendibili in considerazione della mancata emersione di qualsivoglia intento calunnioso o 6 malanimo nei confronti dei denunciati –, risultasse che: a) dopo la morte del padre EN LA, CO LA aveva chiesto ai suddetti imprenditori agricoli, unitamente al OZ, la cui caratura criminale era nota agli stessi imprenditori, di continuare a corrispondergli le somme di denaro che essi avevano in precedenza corrisposto al padre per un presunto servizio di “guardiania” sui loro fondi agricoli;
b) gli imprenditori denuncianti avevano ben chiara la natura estorsiva di tali richieste, alle quali si erano talora piegati per il timore, in caso contrario, di subire ritorsioni. Quanto al ruolo del OZ, il Tribunale di Napoli ha argomentato come la sua presenza sul luogo dell’esecuzione dei reati e, talora, come nei casi di cui ai capi 6) e 13), il suo intervento verbale attivo, si dovesse ritenere, anche per il fatto che la sua appartenenza ad ambienti criminali era nota, avere rafforzato la volontà di CO LA e l’effetto intimidatorio delle sue pretese. Contrariamente a quanto è sostenuto dal ricorrente, tale motivazione evidenzia, nel rispetto dei principi, affermati dalla Corte di cassazione, che si sono rammentati al punto 2.2, il contributo che è stato dato dal OZ all’esecuzione dei reati, quanto meno, come si è detto, rafforzando, con la sua presenza al momento della stessa esecuzione, la condotta di CO LA e l’effetto intimidatorio della stessa. La motivazione dell’ordinanza impugnata rende altresì palese sia la natura estorsiva delle pretese del LA sia la consapevolezza, in capo al LA e al OZ, di tale natura, atteso che, oltre a fare emergere, in tutta evidenza, come i due indagati non avessero alcun titolo per offrire servizi di “guardiania” sui fondi agricoli delle persone offese, il fatto che tali offerte onerose celassero in realtà esclusivamente la minaccia di ritorsioni a danno delle strutture o delle colture o degli attrezzi o dei mezzi agricoli qualora non fossero state accolte, cioè delle mere richieste estorsive, era cosa ben chiara agli imprenditori persone offese – che, proprio per questo, avevano alla fine sporto denuncia – e che aveva trovato conferma nei danneggiamenti alle loro serre, di cui ai capi 8), 10), 12) e 15), che erano puntualmente intervenuti in concomitanza con le stesse richieste, appunto, estorsive, e la cui attribuzione, sempre in termini di gravità indiziaria, al LA e al OZ, si deve ritenere essere stata del tutto logicamente tratta dal Tribunale di Napoli, oltre che dall’indicata concomitanza temporale, dal contenuto dell’intercettata conversazione del 08/03/2025 tra il OZ e tale EL. Si deve in proposito ritenere che, con l’interpretare la frase del OZ «dice che PA [soprannome di CO LA] se l’è cantata vicino ad un campagnolo: “eh poi le serre le abbiamo rotte io, SS e IU [soprannome del OZ]» nel senso che il OZ aveva ammesso che CO LA aveva riferito a un agricoltore che a danneggiare le serre erano stati gli stessi LA e OZ, che avevano chiesto le tangenti, il Tribunale di Napoli non sia incorso in alcun travisamento di tale prova, atteso che, diversamente da quanto è sostenuto dal ricorrente, da tale frase non risulta che il OZ abbia né affermato che quella del LA era una mera diceria né escluso di essere 7 coinvolto nei danneggiamenti e nelle estorsioni. Quanto al fatto che a riscuotere la tangente (quando riscossa) possa essere stato il solo LA, appare quasi superfluo dire che, nel concorso di persone nel reato, non è necessario che il partecipe realizzi l’intera fattispecie integrativa di esso, ma è sufficiente, per quanto qui rileva, che egli rafforzi l’altrui volontà o aiuti altri nell’esecuzione, come, per quanto si è detto, risulta avere fatto il OZ. Si deve pertanto ritenere che il Tribunale di Napoli abbia dato adeguatamente conto della gravità del quadro indiziario a carico del OZ e che la valutazione degli elementi indizianti nei confronti dello stesso sia stata compiuta dal medesimo Tribunale nel pieno rispetto sia dei canoni della logica sia dei principi in tema di apprezzamento delle risultanze probatorie, nonché dei principi di diritto in tema di concorso nel reato di estorsione aggravata dal cosiddetto metodo mafioso. A quest’ultimo proposito, il Tribunale di Napoli ha congruamente argomentato come integri la circostanza aggravante del metodo mafioso la condotta di chi, come nei casi di specie, pur senza fare uso di un’esplicita minaccia, pretenda dalla persona offesa il pagamento di una somma di denaro per assicurarle “protezione” in un territorio che, come quello nel quale si sono svolti i fatti di cui alle imputazioni provvisorie, sia notoriamente soggetto all’influsso di consorterie di tipo mafioso (Sez. 2, n. 21707 del 17/04/2019, Barone, Rv. 276115-01; Sez. 2, n. 22976 del 13/04/2017, neri, Rv. 270175-01).
3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
3.1. Si deve anzitutto evidenziare che per i reati di estorsione e di tentata estorsione aggravata dal “metodo mafioso” opera la doppia presunzione relativa – di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere – prevista dall’art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen. La Corte di cassazione ha infatti chiarito che la doppia presunzione prevista, per determinate fattispecie incriminatrici, dal combinato disposto degli artt. 275, comma 3, terzo periodo, e 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., si deve intendere riferita anche ai delitti tentati in caso di contestazione della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1, comma 1, cod. pen., atteso che il generico riferimento ai «delitti» in tal guisa aggravati, indipendentemente dallo specifico titolo di reato, è comprensivo di ogni fattispecie delittuosa, sia consumata che tentata (Sez. 2, n. 22096 del 03/07/2020, Chioccarelli, Rv. 279771-01; successivamente, nello stesso senso, Sez. 1, n. 38603 del 23/06/2021, Cannistrà, Rv. 282049-01). Nella prima di tali sentenze, relativa a una fattispecie di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, la Corte ha precisato che si deve, invece, escludere l’operatività delle presunzioni ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., per i delitti tentati in relazione alle ipotesi di reato indicate in modo specifico dal legislatore.
3.2. Ciò precisato, con riguardo a tale doppia presunzione relativa nel caso di delitti aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1, comma 1, cod. pen., la Corte di cassazione ha affermato i seguenti principi, che il Collegio condivide: in tema di custodia cautelare in 8 carcere applicata nei confronti di indagato per delitto aggravato dall’art. 7, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, conv. con modif. dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-bis.1, comma 1, cod. pen.), la presunzione relativa di pericolosità sociale di cui all’art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen., può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga che l’associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l’organizzazione criminosa. In assenza di tali elementi, il giudice della cautela non ha l’onere di argomentare in ordine alla sussistenza o permanenza delle esigenze cautelari ancorché sia decorso un notevole lasso di tempo tra i fatti contestati in via provvisoria all’indagato e l’adozione della misura cautelare (Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C., Rv. 274174-01; in senso analogo: Sez. 1, n. 23113 del 19/10/2018, dep. 2019, Fotia, Rv. 276316-01; Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018, Trifirò, Rv. 273631-01); in tema di misure cautelari, la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, operante – ai sensi del terzo comma dell’art. 275 cod. proc. pen. – per i delitti aggravati ex art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, può essere superata soltanto quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure, non essendo idonea, allo scopo, la mera allegazione del tempo trascorso e della durata della restrizione sofferta (Sez. 2, n. 6574 del 02/02/2016, Cuozzo, Rv. 266236-01; Sez. 1, n. 29530 del 27/06/2013, De Cario, Rv. 256634-01); la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall’art. 274 cod. proc. pen., con la conseguenza che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766-02. In motivazione la Corte ha aggiunto che, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un’attenuazione del giudizio di pericolosità); la regola generale contenuta nell’art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen., secondo cui il giudice, nel disporre la custodia in carcere, deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo elettronico, non trova applicazione quando la custodia in carcere venga disposta per uno dei delitti per i quali opera la presunzione relativa di adeguatezza di tale misura, ai sensi del comma 3 del suddetto art. 275 (Sez. 2, n. 3899 del 20/01/2016, Martinelli, Rv. 265598-01; Sez. 2, n. 4951 del 12/01/2016, Soleti, Rv. 266152-01; Sez. 1, n. 19234 del 22/12/2015, dep. 2016, Rotari, Rv. 266692-01).
3.3. Nel caso di specie, il Tribunale di Napoli ha sottolineato: a) con riguardo alle modalità e circostanze dei fatti, l’insidiosità dei comportamenti degli indagati e i danneggiamenti delle serre e, talora, delle colture, degli imprenditori agricoli persone offese 9 finalizzati a indurli a cedere alle richieste estorsive, in quanto indici di una particolare proclività a delinquere;
b) con riguardo alla personalità del OZ, come egli fosse già stato condannato sia per la partecipazione al clan dei CA sia per rapina e per furto aggravato, e come egli avesse potuto esercitare una maggiore pressione sugli imprenditori agricoli proprio in virtù della sua appartenenza al suddetto clan, tale da suscitare un serio timore anche per la propria incolumità personale e per quella dei propri familiari. Col reputare che tali circostanze escludessero sia l’insussistenza di esigenze cautelari sia la possibilità di soddisfarle con misure diverse dalla custodia cautelare in carcere, si deve ritenere che il Tribunale di Napoli abbia senz’altro assolto, senza incorrere in alcuna illogicità, all’onere motivazionale che grava sul giudice della cautela nelle ipotesi in cui proceda per un reato aggravato ai sensi del comma 1 dell’art. 416-bis.1 cod. pen.
4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 14/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 10
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IO PI, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Nicastro. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 09/01/2026, il Tribunale di Napoli, pronunciandosi sulla richiesta di riesame che era stata proposta da IO OZ, confermava l’ordinanza del 22/12/2025 con la quale il G.i.p. del Tribunale di Napoli aveva applicato al OZ: a) la misura della custodia cautelare in carcere per essere egli gravemente indiziato dei reati di: a.1) tentata estorsione continuata e pluriaggravata (dall’essere stata la minaccia commessa da più persone riunite e con metodo mafioso) in concorso (con CO LA) ai danni dell’imprenditore agricolo Carmine Micillo di cui al capo 6); a.2) estorsione continuata e pluriaggravata (dall’essere stata la minaccia commessa da più persone riunite e con metodo mafioso) in concorso (con CO LA) ai danni dell’imprenditore agricolo LE AL di cui al capo 7); a.3) tentata estorsione continuata e pluriaggravata (dall’essere stata la minaccia Penale Sent. Sez. 2 Num. 17537 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 14/04/2026 commessa da più persone riunite e con metodo mafioso) in concorso (con CO LA) ai danni dell’imprenditore agricolo Massimo LD di cui al capo 9); a.4) tentata estorsione continuata e pluriaggravata (dall’essere stata la minaccia commessa da più persone riunite e con metodo mafioso) in concorso (con CO LA) ai danni dell’imprenditore agricolo CO Pellegrino di cui al capo 11); a.5) tentata estorsione continuata e pluriaggravata (dall’essere stata la minaccia commessa da più persone riunite e con metodo mafioso) in concorso (con CO LA) ai danni degli imprenditori agricoli LI AP e ET D’RO di cui al capo 13); a.6) estorsione continuata e pluriaggravata (dall’essere stata la minaccia commessa da più persone riunite e con metodo mafioso) in concorso (con CO LA) ai danni dell’imprenditore agricolo Tommaso Di Girolamo di cui al capo 14); b) la misura degli arresti domiciliari per essere egli gravemente indiziato dei reati di: b.1) danneggiamento continuato e pluriaggravato (dall’essere stato commesso per eseguire il reato di estorsione di cui al capo “7” e con metodo mafioso) in concorso (con CO LA) ai danni dell’imprenditore agricolo LE AL di cui al capo 8); b.2) danneggiamento continuato e pluriaggravato (dall’essere stato commesso per eseguire il reato di estorsione di cui al capo “9” e con metodo mafioso) in concorso (con CO LA) ai danni dell’imprenditore agricolo Massimo LD di cui al capo 10); b.3) danneggiamento continuato e pluriaggravato (dall’essere stato commesso per eseguire il reato di estorsione di cui al capo “11” e con metodo mafioso) in concorso (con CO LA) ai danni dell’imprenditore agricolo CO Pellegrino di cui al capo 12); b.4) danneggiamento continuato e pluriaggravato (dall’essere stato commesso per eseguire il reato di estorsione di cui al capo “14” e con metodo mafioso) in concorso (con CO LA) ai danni dell’imprenditore agricolo Tommaso Di Girolamo di cui al capo 15). Tali misure cautelari erano state disposte in relazione al pericolo che il OZ commettesse delitti della stessa specie di quelli per i quali si stava procedendo. Secondo l’accusa, i contestati reati di estorsione e di tentata estorsione sarebbero stati commessi imponendo o tentando di imporre agli indicati imprenditori agricoli, avvalendosi della forza di intimidazione che promana dal clan camorristico dei “CA”, delle tangenti estorsive per un presunto servizio di “guardiania” sui fondi agricoli degli stessi, ai fine di evitare danni alle strutture, alle colture, agli attrezzi e ai mezzi agricoli. I contestati reati di danneggiamento sarebbero stati commessi danneggiando le serre poste a protezione delle colture.
2. Avverso l’indicata ordinanza del 09/01/2026 del Tribunale di Napoli, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. Pasquale Davide De Marco, IO OZ, affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione della legge penale e la contraddittorietà e manifesta 2 illogicità della motivazione, con riferimento agli artt. 110 e 81 «cpp», all’art. 629 cod. pen., in relazione all’art. 628 cod. pen., all’art. 635 cod. pen. e all’art. «416-bis comma 1 c.p.», con riguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Dopo avere richiamato il contenuto della memoria che aveva depositato davanti al giudice del riesame e il contenuto delle denunce che erano state sporte dagli imprenditori agricoli, il OZ denuncia che il Tribunale di Napoli avrebbe «manca[to] di interrogarsi sulla sussistenza dell’elemento psicologico del reato, laddove leggendo il contenuto delle denunce sporte dai contadini, non emerge mai la conoscenza da parte del LA CO, ancorché del OZ IO, del presunto patto di natura estorsiva intervenuto molti anni prima tra i contadini ed il defunto LA EN [padre di CO LA], mai denunciato per la predetta attività». Dalle medesime denunce non emergerebbe «mai l’esplicitazione da parte dei contadini di una loro contrarietà a continuare un rapporto instauratosi precedentemente con altro soggetto, consistente nel versare una quota per l’attività di vigilanza, in quanto sorta sulla base di un rapporto impositivo e non volontario, di talché la consapevolezza della natura estorsiva della loro richiesta». Al contrario, «la mancata conoscenza da parte dell’indagato, in concorso con il co- indagato, della natura pregressa di un rapporto lavorativo, evidentemente lecito nel suo svolgimento, determina di fatto l’assenza dell’elemento psicologico del reato estorsivo». Secondo il ricorrente, il fatto che la richiesta di pagamento delle somme di denaro provenisse da un soggetto dotato di caratura criminale in quanto in precedenza condannato per il reato di associazione di tipo mafioso «non riversa alcuna carica intimidatoria né tantomeno è riconducibile a forme di minacce tipiche della consorteria criminale di riferimento o comunque a quelle massime di esperienze che consentono di sussumere tali minacce nell’alveo delle frasi intimidatorie o velate del clan dei casalesi, in assenza di un’effettiva consapevolezza del suo agire illecito e/o di un suo effettivo contributo nella condotta criminosa». Il ricorrente rappresenta che nella memoria che aveva depositato davanti al giudice del riesame aveva evidenziato che egli, «a fronte di molteplici episodi contestati, di fatto era intervenuto in modo estemporaneo in sole due occasioni che tra l’altro non lo vedevano direttamente partecipe atteso che solo il co-indagato LA CO si recava successivamente presso l’abitazione dei contadini a riscuotere il prezzo pattuito per la guardiania». Tali circostanze non sarebbero state considerate dal Tribunale di Napoli. Nel soffermarsi sulla contestazione di cui al capo 7), il OZ afferma che, come risulterebbe dal contenuto della denuncia che era stata sporta dall’imprenditore agricolo LE AL, egli «risulta coinvolto esclusivamente perché in un primo incontro, assolutamente non programmato e dunque casuale, lo stesso era in compagnia del LA allorquando quest’ultimo reiterava nuovamente un anticipo della somma che [il AL] aveva sempre pagato al padre [EN LA]». Egli, peraltro, «non interveniva 3 nel dialogo, non supportava la pretesa economica del LA e soprattutto si disinteressava completamente della vicenda, come raccontato dalla stessa p.o., tanto che la somma veniva sempre richiesta è ritirata dal “solo” LA CO». Pertanto, «la mera presenza passiva del OZ, non può assolutamente costituire contributo causale attivo nella realizzazione del reato contestato né morale e/o psicologico rafforzativo anche e soprattutto alla luce del successivo epilogo della vicenda che vedeva la sola partecipazione del LA CO». Ciò nonostante, «il Tribunale del Riesame omette qualsivoglia valutazione limitandosi unicamente a richiamare il capo d’imputazione». Quanto alle valorizzate intercettazioni, il ricorrente afferma che mancherebbe «un raccordo logico tra le risultanze investigative evidenziate ed il dato da dimostrare, ovvero gli indizi acquisiti sull’effettiva responsabilità del OZ in ordine ai danneggiamenti patiti dai contadini ancorché nell’ipotesi estorsive laddove le stesse [intercettazioni] evidenziano un contenuto di segno contrario». Il OZ denuncia in particolare l’asserito travisamento del contenuto dell’intercettata conversazione del 08/03/2025 tra egli stesso e tale EL, atteso che, contrariamente a quanto è stato ritenuto dal Tribunale di Napoli, da tale conversazione non sarebbe «possibile ricavare alcun riscontro in ordine alle condotte di danneggiamento contestate», atteso che egli, «alla richiesta di conferma di un suo coinvolgimento nei danneggiamenti delle serre, non confermava bensì chiariva che si trattava di una diceria da addebitarsi al co-indagato LA» ed «escludeva categoricamente il suo coinvolgimento nelle condotte di danneggiamento e dunque nelle ipotesi estorsive». Quanto al valorizzato episodio del 2021 (quando i Carabinieri di Trentola Ducenta avevano sorpreso il OZ che aveva appena esploso un colpo di fucile contro degli alveari), il ricorrente deduce come lo stesso sarebbe «del tutto disancorato dalla piattaforma investigativa fondante la contestazione richiamata nell’OCC che si impugna, di talché lo stesso non rappresenta un elemento di riscontro bensì un mero pregiudizio».
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione della legge penale e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento agli artt. 110 e 81 «cpp», all’art. 629 cod. pen., in relazione all’art. 628 cod. pen., all’art. 635 cod. pen. e all’art. «416-bis comma 1 c.p.», con riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura. Il OZ contesta la motivazione dell’ordinanza impugnata sotto i profili dell’attualità del pericolo di reiterazione dei reati e della scelta della misura della custodia cautelare in carcere. Espone che, a fronte della deduzione difensiva secondo cui, posto che i fatti contestati risalivano ai mesi di novembre/dicembre 2024, «dopodiché nessun altro episodio risultava riscontrato», il Tribunale del riesame «avrebbe dovuto motivare in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, nonché avrebbe dovuto indicare gli elementi di assoluto rilievo, tali da giustificare l’applicazione della misura custodiale». 4 Il ricorrente rappresenta al riguardo che egli «spontaneamente a partire dal mese di Dicembre 2024 si è astenuto dal portarsi presso le campagne, circostanza indicativa di un’assenza o quantomeno di un affievolimento delle esigenze cautelari». L’esigenza cautelare di cui alla lett. c) del comma 1 dell’art. 274 cod. proc. pen. non sussisterebbe, in particolare, alla luce del fatto che egli «risultava coinvolto esclusivamente perché in un primo incontro, assolutamente non programmato e dunque casuale, lo stesso era in compagnia del LA allorquando quest’ultimo reiterava nuovamente un anticipo della somma che aveva sempre pagato al padre. Difatti, il OZ non interveniva nel dialogo, non supportava la pretesa economica del LA e soprattutto si disinteressava completamente della vicenda, come raccontato dalla stessa p.o., tanto che la somma veniva sempre richiesta è ritirata dal “solo” LA CO». A fronte dei numerosi fatti contestati, egli «di fatto era intervenuto in modo estemporaneo in sole due occasioni che tra l’altro non lo vedevano direttamente partecipe atteso che solo il co-indagato LA CO si recava successivamente presso l’abitazione dei contadini a riscuotere il prezzo pattuito per la guardiania». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché è proposto per dei motivi manifestamente infondati.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato.
2.1. Occorre preliminarmente rammentare che le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno da tempo chiarito che, «[i]n tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01). Tale orientamento, dal quale il Collegio non ha ragione di discostarsi e al quale intende, perciò, dare continuità, è stato ribadito anche in pronunce più recenti di questa Corte (tra le altre: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012-01). Da ciò consegue che «[l]’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento 5 impugnato. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito)» (tra le altre: Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01).
2.2. Si deve altresì rammentare che, in tema di estorsione, ai fini della configurabilità del reato, sono indifferenti la forma o il modo della minaccia, potendo questa essere manifesta o implicita, palese o larvata, diretta o indiretta, reale o figurata, orale o scritta, determinata o indeterminata, purché comunque idonea, in relazione alle circostanze concrete, a incutere timore e a coartare la volontà del soggetto passivo. La connotazione di una condotta come minacciosa e la sua idoneità a integrare l’elemento strutturale del delitto di estorsione vanno valutate in relazione a concrete circostanze oggettive, quali la personalità sopraffattrice dell’agente, le circostanze ambientali in cui lo stesso opera, l’ingiustizia della pretesa, le particolari condizioni soggettive della vittima, vista come persona di normale impressionabilità, a nulla rilevando che si verifichi un’effettiva intimidazione del soggetto passivo (Sez. 6, n. 3298 del 26/01/1999, Savian, Rv. 212945-01). Ai fini della configurabilità del concorso di persone nel delitto di estorsione è sufficiente anche la semplice presenza, purché non meramente casuale, sul luogo dell’esecuzione del reato, quando sia servita a fornire all’autore del fatto stimolo all’azione o maggior senso di sicurezza nel proprio agire, palesando chiara adesione alla condotta delittuosa (Sez. 2, n. 28895 del 13/07/2020, Massaro, Rv. 279807-01; Sez. 2, n. 50323 del 22/10/2023, Aloia, Rv. 257979-01). Sempre in tema di estorsione, è configurabile l’aggravante del metodo mafioso anche a fronte di un messaggio intimidatorio “silente”, in quanto privo di un’esplicita richiesta, nel caso in cui la consorteria abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l’avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti violenti o minacciosi (Sez. 2, n. 51324 del 18/10/2023, Rizzo, Rv. 285669-01; Sez. 3, n. 44298 del 18/06/2019, Di Caprio, Rv. 277182-01). Ai fini della configurabilità della stessa aggravante dell’utilizzazione del metodo mafioso, inoltre, è sufficiente – in un territorio in cui è radicata un’organizzazione mafiosa storica – che il soggetto agente faccia riferimento, in maniera anche contratta o implicita, al potere criminale dell’associazione, in quanto esso è di per sé noto alla collettività (Sez. 2, n. 29245 del 30/03/2017, Paiano, Rv. 269938-01).
2.3. Rammentati tali principi, affermati dalla Corte di cassazione, si deve osservare che, nel caso in esame, il Tribunale di Napoli, con riguardo ai contestati delitti di estorsione (capi “7” e “14”) e di tentata estorsione (capi “6”, “9”, “11” e “13”), ha dettagliatamente argomentato come, dalle denunce degli imprenditori agricoli persone offese – motivatamente ritenute attendibili in considerazione della mancata emersione di qualsivoglia intento calunnioso o 6 malanimo nei confronti dei denunciati –, risultasse che: a) dopo la morte del padre EN LA, CO LA aveva chiesto ai suddetti imprenditori agricoli, unitamente al OZ, la cui caratura criminale era nota agli stessi imprenditori, di continuare a corrispondergli le somme di denaro che essi avevano in precedenza corrisposto al padre per un presunto servizio di “guardiania” sui loro fondi agricoli;
b) gli imprenditori denuncianti avevano ben chiara la natura estorsiva di tali richieste, alle quali si erano talora piegati per il timore, in caso contrario, di subire ritorsioni. Quanto al ruolo del OZ, il Tribunale di Napoli ha argomentato come la sua presenza sul luogo dell’esecuzione dei reati e, talora, come nei casi di cui ai capi 6) e 13), il suo intervento verbale attivo, si dovesse ritenere, anche per il fatto che la sua appartenenza ad ambienti criminali era nota, avere rafforzato la volontà di CO LA e l’effetto intimidatorio delle sue pretese. Contrariamente a quanto è sostenuto dal ricorrente, tale motivazione evidenzia, nel rispetto dei principi, affermati dalla Corte di cassazione, che si sono rammentati al punto 2.2, il contributo che è stato dato dal OZ all’esecuzione dei reati, quanto meno, come si è detto, rafforzando, con la sua presenza al momento della stessa esecuzione, la condotta di CO LA e l’effetto intimidatorio della stessa. La motivazione dell’ordinanza impugnata rende altresì palese sia la natura estorsiva delle pretese del LA sia la consapevolezza, in capo al LA e al OZ, di tale natura, atteso che, oltre a fare emergere, in tutta evidenza, come i due indagati non avessero alcun titolo per offrire servizi di “guardiania” sui fondi agricoli delle persone offese, il fatto che tali offerte onerose celassero in realtà esclusivamente la minaccia di ritorsioni a danno delle strutture o delle colture o degli attrezzi o dei mezzi agricoli qualora non fossero state accolte, cioè delle mere richieste estorsive, era cosa ben chiara agli imprenditori persone offese – che, proprio per questo, avevano alla fine sporto denuncia – e che aveva trovato conferma nei danneggiamenti alle loro serre, di cui ai capi 8), 10), 12) e 15), che erano puntualmente intervenuti in concomitanza con le stesse richieste, appunto, estorsive, e la cui attribuzione, sempre in termini di gravità indiziaria, al LA e al OZ, si deve ritenere essere stata del tutto logicamente tratta dal Tribunale di Napoli, oltre che dall’indicata concomitanza temporale, dal contenuto dell’intercettata conversazione del 08/03/2025 tra il OZ e tale EL. Si deve in proposito ritenere che, con l’interpretare la frase del OZ «dice che PA [soprannome di CO LA] se l’è cantata vicino ad un campagnolo: “eh poi le serre le abbiamo rotte io, SS e IU [soprannome del OZ]» nel senso che il OZ aveva ammesso che CO LA aveva riferito a un agricoltore che a danneggiare le serre erano stati gli stessi LA e OZ, che avevano chiesto le tangenti, il Tribunale di Napoli non sia incorso in alcun travisamento di tale prova, atteso che, diversamente da quanto è sostenuto dal ricorrente, da tale frase non risulta che il OZ abbia né affermato che quella del LA era una mera diceria né escluso di essere 7 coinvolto nei danneggiamenti e nelle estorsioni. Quanto al fatto che a riscuotere la tangente (quando riscossa) possa essere stato il solo LA, appare quasi superfluo dire che, nel concorso di persone nel reato, non è necessario che il partecipe realizzi l’intera fattispecie integrativa di esso, ma è sufficiente, per quanto qui rileva, che egli rafforzi l’altrui volontà o aiuti altri nell’esecuzione, come, per quanto si è detto, risulta avere fatto il OZ. Si deve pertanto ritenere che il Tribunale di Napoli abbia dato adeguatamente conto della gravità del quadro indiziario a carico del OZ e che la valutazione degli elementi indizianti nei confronti dello stesso sia stata compiuta dal medesimo Tribunale nel pieno rispetto sia dei canoni della logica sia dei principi in tema di apprezzamento delle risultanze probatorie, nonché dei principi di diritto in tema di concorso nel reato di estorsione aggravata dal cosiddetto metodo mafioso. A quest’ultimo proposito, il Tribunale di Napoli ha congruamente argomentato come integri la circostanza aggravante del metodo mafioso la condotta di chi, come nei casi di specie, pur senza fare uso di un’esplicita minaccia, pretenda dalla persona offesa il pagamento di una somma di denaro per assicurarle “protezione” in un territorio che, come quello nel quale si sono svolti i fatti di cui alle imputazioni provvisorie, sia notoriamente soggetto all’influsso di consorterie di tipo mafioso (Sez. 2, n. 21707 del 17/04/2019, Barone, Rv. 276115-01; Sez. 2, n. 22976 del 13/04/2017, neri, Rv. 270175-01).
3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
3.1. Si deve anzitutto evidenziare che per i reati di estorsione e di tentata estorsione aggravata dal “metodo mafioso” opera la doppia presunzione relativa – di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere – prevista dall’art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen. La Corte di cassazione ha infatti chiarito che la doppia presunzione prevista, per determinate fattispecie incriminatrici, dal combinato disposto degli artt. 275, comma 3, terzo periodo, e 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., si deve intendere riferita anche ai delitti tentati in caso di contestazione della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1, comma 1, cod. pen., atteso che il generico riferimento ai «delitti» in tal guisa aggravati, indipendentemente dallo specifico titolo di reato, è comprensivo di ogni fattispecie delittuosa, sia consumata che tentata (Sez. 2, n. 22096 del 03/07/2020, Chioccarelli, Rv. 279771-01; successivamente, nello stesso senso, Sez. 1, n. 38603 del 23/06/2021, Cannistrà, Rv. 282049-01). Nella prima di tali sentenze, relativa a una fattispecie di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, la Corte ha precisato che si deve, invece, escludere l’operatività delle presunzioni ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., per i delitti tentati in relazione alle ipotesi di reato indicate in modo specifico dal legislatore.
3.2. Ciò precisato, con riguardo a tale doppia presunzione relativa nel caso di delitti aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1, comma 1, cod. pen., la Corte di cassazione ha affermato i seguenti principi, che il Collegio condivide: in tema di custodia cautelare in 8 carcere applicata nei confronti di indagato per delitto aggravato dall’art. 7, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, conv. con modif. dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-bis.1, comma 1, cod. pen.), la presunzione relativa di pericolosità sociale di cui all’art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen., può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga che l’associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l’organizzazione criminosa. In assenza di tali elementi, il giudice della cautela non ha l’onere di argomentare in ordine alla sussistenza o permanenza delle esigenze cautelari ancorché sia decorso un notevole lasso di tempo tra i fatti contestati in via provvisoria all’indagato e l’adozione della misura cautelare (Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C., Rv. 274174-01; in senso analogo: Sez. 1, n. 23113 del 19/10/2018, dep. 2019, Fotia, Rv. 276316-01; Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018, Trifirò, Rv. 273631-01); in tema di misure cautelari, la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, operante – ai sensi del terzo comma dell’art. 275 cod. proc. pen. – per i delitti aggravati ex art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, può essere superata soltanto quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure, non essendo idonea, allo scopo, la mera allegazione del tempo trascorso e della durata della restrizione sofferta (Sez. 2, n. 6574 del 02/02/2016, Cuozzo, Rv. 266236-01; Sez. 1, n. 29530 del 27/06/2013, De Cario, Rv. 256634-01); la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall’art. 274 cod. proc. pen., con la conseguenza che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766-02. In motivazione la Corte ha aggiunto che, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un’attenuazione del giudizio di pericolosità); la regola generale contenuta nell’art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen., secondo cui il giudice, nel disporre la custodia in carcere, deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo elettronico, non trova applicazione quando la custodia in carcere venga disposta per uno dei delitti per i quali opera la presunzione relativa di adeguatezza di tale misura, ai sensi del comma 3 del suddetto art. 275 (Sez. 2, n. 3899 del 20/01/2016, Martinelli, Rv. 265598-01; Sez. 2, n. 4951 del 12/01/2016, Soleti, Rv. 266152-01; Sez. 1, n. 19234 del 22/12/2015, dep. 2016, Rotari, Rv. 266692-01).
3.3. Nel caso di specie, il Tribunale di Napoli ha sottolineato: a) con riguardo alle modalità e circostanze dei fatti, l’insidiosità dei comportamenti degli indagati e i danneggiamenti delle serre e, talora, delle colture, degli imprenditori agricoli persone offese 9 finalizzati a indurli a cedere alle richieste estorsive, in quanto indici di una particolare proclività a delinquere;
b) con riguardo alla personalità del OZ, come egli fosse già stato condannato sia per la partecipazione al clan dei CA sia per rapina e per furto aggravato, e come egli avesse potuto esercitare una maggiore pressione sugli imprenditori agricoli proprio in virtù della sua appartenenza al suddetto clan, tale da suscitare un serio timore anche per la propria incolumità personale e per quella dei propri familiari. Col reputare che tali circostanze escludessero sia l’insussistenza di esigenze cautelari sia la possibilità di soddisfarle con misure diverse dalla custodia cautelare in carcere, si deve ritenere che il Tribunale di Napoli abbia senz’altro assolto, senza incorrere in alcuna illogicità, all’onere motivazionale che grava sul giudice della cautela nelle ipotesi in cui proceda per un reato aggravato ai sensi del comma 1 dell’art. 416-bis.1 cod. pen.
4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 14/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 10