Sentenza 7 marzo 2007
Massime • 1
Ai fini della validità dell'ordinanza che disponga una misura cautelare, il requisito della descrizione sommaria del fatto, pur non dovendo necessariamente essere formalizzato in un autonomo capo di imputazione, deve tuttavia risultare in modo inequivocabile, e sin dal momento dell'emissione, dal contesto del provvedimento, in quanto funzionale all'esigenza dell'indagato di difendersi mediante il confronto tra i fatti contestati e la valenza indiziaria degli elementi posti a sostegno della misura. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto non sufficiente un generico rinvio alla richiesta del P.M. in una corposa ordinanza di custodia cautelare emessa per partecipazione ad associazione di tipo mafioso e priva di indicazioni specifiche dei passi in cui dovesse ricercarsi la descrizione dei fatti ascritti all'indagato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/03/2007, n. 15134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15134 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 07/03/2007
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 366
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 037222/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IL NUNZIO, N. IL 26/08/1949;
avverso ORDINANZA del 17/07/2006 TRIB. RIESAME di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. OLDI Paolo;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. De NU Wladimiro, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
uditi i difensori Avv. Coppi Franco e Avv. Giovinco Michele Salvatore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza in data 17 luglio 2006 il Tribunale del riesame di Palermo, confermando il provvedimento assunto del locale giudice per le indagini preliminari, ha disposto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere per NU IL, indagato per il reato di partecipazione all'associazione mafiosa "Cosa Nostra". Gli indizi a carico del IL sono stati ricavati dalle trascrizioni delle intercettazioni ambientali eseguite in un box di lamiera nel quale erano soliti incontrarsi NO OT e altri indagati di associazione mafiosa, nonché dalle dichiarazioni rese dal collaborante Emanuele Andronico. Da tali elementi il Tribunale ha desunto l'appartenenza di NU IL alla famiglia mafiosa di Porta Nuova, con l'assunzione di compiti di rilievo nella riorganizzazione del relativo mandamento.
Ha proposto ricorso per cassazione il IL, per il tramite del difensore, affidandolo a due motivi.
Col primo motivo il ricorrente ripropone l'eccezione con la quale, già in sede di riesame, aveva segnalato l'omessa indicazione, nell'ordinanza di custodia cautelare, del capo d'imputazione relativo alla propria posizione processuale;
rileva che a tale carenza il G.I.P. ha creduto di poter sopperire con una successiva ordinanza integrativa, emessa ai sensi dell'art. 130 c.p.p., peraltro vanificata dalla giuridica impossibilità di porre rimedio in via di correzione alla carenza di un requisito prescritto a pena di nullità.
Col secondo motivo il IL contesta che le conversazioni prese in esame dal Tribunale, e riprodotte in parte nel testo dell'ordinanza, così come le dichiarazioni dell'Andronico, rechino in effetti degli elementi indizianti a suo carico.
Osserva la Corte che, alla stregua dei rilievi mossi dall'indagato in sede di riesame e qui riproposti, l'impianto motivazionale sul quale il Tribunale di Palermo ha fondato il proprio provvedimento non si sottrae a critica.
Nel disattendere l'eccezione riguardante l'omessa indicazione del capo d'imputazione a carico di NU IL nell'ordinanza di custodia cautelare (riguardante anche altri indagati per numerose imputazioni), il giudice del riesame ha diffusamente illustrato - anche con citazioni giurisprudenziali - l'argomento secondo cui ad integrare il requisito della sommaria descrizione del fatto può essere sufficiente un'indicazione sintetica e schematica, la quale non deve necessariamente trovarsi formalizzata nel capo d'imputazione, ma può essere tratta per relationem dalla richiesta del pubblico ministero, ancorata al provvedimento del giudice, ovvero dall'ordinanza nel suo complesso, comprensivo quindi del contesto motivazionale.
L'affermazione è, in linea di principio, condivisibile, pur dovendosi rilevare che l'essere la richiesta del P.M. "ancorata" al provvedimento del giudice è cosa diversa dall'"incorporazione" di cui parla la giurisprudenza (Cass. 15 gennaio 1997, Zampella). Ma l'enunciazione del principio giuridico non vale a soddisfare esaurientemente l'obbligo di motivazione, essendo a tal fine necessario che si specifichi in quali passi, nel contesto di una ponderosa ordinanza come quella di cui si ragiona, debba essere ricercata la descrizione dei fatti ascritti all'indagato quali elementi fondanti dell'accusa di partecipazione ad associazione mafiosa, e quale sia la natura di essi.
La necessità di individuare i punti salienti nei quali si concretizza la contestazione dei fatti - che deve essere recepita ab origine nel titolo custodiale, di cui è requisito essenziale, e non può esservi introdotta con una postuma integrazione ex art. 130 c.p.p., ne' essere richiamata per rinvio ad altro atto del procedimento che ad essa non sia incorporato - si riverbera sulla stessa valenza indiziaria degli elementi probatori addotti a sostegno della misura cautelare: giacché soltanto attraverso il confronto tra i fatti contestati all'indagato e le risultanze delle indagini svolte può evidenziarsi la sussistenza di elementi utili a fondare l'accusa, sia pur col supporto di quella probatio minor che si richiede in sede cautelare.
Alla luce di quanto fin qui osservato deve concludersi che l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame sconta, in termini di carenza della motivazione circa gli indizi di reità, il vizio insito nell'omessa individuazione delle parti descrittive, in seno all'ordinanza di misura cautelare, dalle quali dovrebbe trarsi la contestazione dei fatti ascritti al IL.
Ne consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio allo stesso Tribunale di Palermo per nuovo esame.
Le ragioni dell'annullamento non comportano la rimessione in libertà dell'indagato. Conseguentemente la cancelleria è chiamata a curare gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. delle disposizioni di attuazione.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di Palermo, in diversa composizione, per nuova deliberazione. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2007