Cass. pen., sez. V, sentenza 07/03/2007, n. 15134
CASS
Sentenza 7 marzo 2007

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Ai fini della validità dell'ordinanza che disponga una misura cautelare, il requisito della descrizione sommaria del fatto, pur non dovendo necessariamente essere formalizzato in un autonomo capo di imputazione, deve tuttavia risultare in modo inequivocabile, e sin dal momento dell'emissione, dal contesto del provvedimento, in quanto funzionale all'esigenza dell'indagato di difendersi mediante il confronto tra i fatti contestati e la valenza indiziaria degli elementi posti a sostegno della misura. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto non sufficiente un generico rinvio alla richiesta del P.M. in una corposa ordinanza di custodia cautelare emessa per partecipazione ad associazione di tipo mafioso e priva di indicazioni specifiche dei passi in cui dovesse ricercarsi la descrizione dei fatti ascritti all'indagato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 07/03/2007, n. 15134
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15134
    Data del deposito : 7 marzo 2007

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