Sentenza 22 aprile 2005
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui il giudice di pace, fuori dall'ipotesi di concorso formale di reati e senza dare atto della possibilità di trattazione unitaria, rileva la connessione con altro procedimento pendente a carico del medesimo imputato avanti al tribunale, ordinando conseguentemente la trasmissione degli atti. Il provvedimento, infatti, si pone strutturalmente al di fuori della previsione di legge, che richiede entrambe le condizioni per l'operatività della connessione, e dal punto di vista funzionale determina la stasi del procedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/04/2005, n. 19764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19764 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 22/04/2005
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - N. 598
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 23000/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE BUSTO ARSIZIO;
nei confronti di:
1) EG NZ N. IL 23/08/1980;
avverso ORDINANZA del 23/03/2004 GIUDICE DI PACE di GALLARATE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. ROTELLA MARIO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. E. CESQUI, di inammissibile.
RITENUTO
1 - Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio propone ricorso avverso l'ordinanza del Giudice di Pace di Gallarate che, nel procedimento
contro
CE IN, ritenuta la connessione con altro procedimento pendente a carico del medesimo imputato avanti al GUP di Busto Arsizio, ha disposto la trasmissione degli atti al P.M., in quanto abnorme, ed essendo inibita comunque la possibilità di riunione in ragione dei tempi.
Il P.M. presso questa Corte conclude per l'inammissibilità del ricorso, perché il provvedimento, illegittimo perché il Giudice di pace ha disposto la riunione fuori di ipotesi concorso formale, cui è riservata la riunione avanti a Giudice superiore (cfr. Cass., Sez. 1, n. 33054/03, P.G. in proc. Stolero), non è abnorme, rispondendo ad un potere riconosciuto, che non determina stasi del procedimento (cfr. Cass., sez. 6^, n. 35335/03, CED rv. 226559).
2 - Il ricorso è ammissibile e fondato.
Secondo l'art.
6. DPR 274/0 (che reca la rubrica 'competenza per materia determinata dalla connessione'), la connessione tra procedimento di competenza del giudice di pace e procedimento di competenza di altro giudice a) si ha solo nel caso di persona imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ('art. 81/1 CP, prima ipotesi ex art. 12/1 lett. b CPP); b) non opera, se non è possibile la riunione dei procedimenti e che il provvedimento del giudice di pace riconosca la competenza per materia per connessione del giudice superiore è vincolato alla dimostrazione di due condizioni interdipendenti, perde deve trattarsi di concorso formale di reati commessi dalla stessa persona, per taluno dei quali penda procedimento avanti a giudice diverso, cui sia possibile richiedere in tempo utile la decisione unitaria. L'interdipendenza delle due condizioni esclude qualsiasi discrezionalità in ordine alla riunione, cui è strumentale il riconoscimento, ed implica che se non sono previamente verificate entrambe, il provvedimento non è solo illegittimo, ma abnorme, sia strutturalmente perché si pone fuori dalla previsione di legge, che funzionalmente, in quanto genera stasi del procedimento.
Nella specie il provvedimento non da conto di nessuna delle due condizioni, e dunque risulta abnorme.
P.Q.M.
annulla il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Giudice di Pace di Gallarate per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2005.