Sentenza 3 giugno 2005
Massime • 1
Deve ritenersi tempestivo, ai fini della concessione dell'attenuante del risarcimento del danno, l'intervento riparatorio effettuato prima della reiterazione delle formalità di apertura del dibattimento, una volta regredito il processo a causa del mutamento del giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/06/2005, n. 33022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33022 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO NI - Presidente - del 03/06/2005
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - N. 854
Dott. CONTI NI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 16171/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI NI, CC AR EN e LI NO;
contro la sentenza in data 12 luglio 2002 della Corte di appello di Bologna. Letti gli atti e la sentenza impugnata.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. B. Oliva. Udito il Procuratore Generale, Dott. Vitaliano Esposito, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Uditi gli avv.ti Gilberto Lozzi e Antonio Tebano per IC NO, Carlo Federico Grosso e Giuseppe Grampaolo per RI RI EN, PI FR e FA IT per NI NI, che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi. Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
1) NI NI, presidente della soc. Coopcostruttori, RI IN EN, vice-presidente e responsabile del settore amministrativo e finanziario della detta società, IC NO, dipendente della stessa società in qualità di responsabile dei cantieri, ricorrono contro il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale la Corte di appello di Bologna, a conferma della sentenza del Tribunale di Ferrara, li ha ritenuti responsabili del delitto di corruzione continuata per atto contrario ai doveri di ufficio riferito a tre appalti concorso per opere pubbliche nel territorio del comune di Comacchio finanziate con fondi della comunità europea (cd. F1085, 86 e 89) e all'appalto concorso relativo all'arredo urbano del lido di Volano finanziato dalla Regione.
Risulta dalla sentenza impugnata che, secondo le previsioni legislative, per l'assegnazione dei lavori doveva essere indetto un appalto concorso, in cui vincitore doveva risultare il concorrente che aveva presentato l'offerta più vantaggiosa, da individuare sulla base di tre parametri, prezzo più basso (max 8 punti), tempi di lavoro (max 3 punti) e varianti migliorative più valide (max 8 punti e 1/2), da presentare queste ultime sulla base del progetto guida preventivamente redatto da professionisti incaricati dal comune. Per i reati anzidetti sono stati imputati e giudicati separatamente TI AS, ingegnere capo del comune di Comacchio, SA IT, ingegnere libero professionista, direttore dei lavori appaltati e incaricato assieme al TI della redazione dei progetti guida, i fratelli NI, rispettivamente ingegnere e geometra, titolari di uno studio tecnico presso il quale furono elaborate le varianti migliorative al progetto di appalto F 1085. Secondo l'accusa SA V. e TI, da un lato, e i vertici della Coopcostruzioni si sarebbero accordati nel senso che i primi due avrebbero partecipato alla redazione dei progetti guida, poi avrebbero predisposto le varianti migliorative per conto della Coopcostruzioni, in seguito le avrebbero favorevolmente valutate quali componenti della commissione delegata all'aggiudicazione della gara e, quindi, in fase di esecuzione avrebbero predisposto varianti suppletive tali da far aumentare l'importo dei lavori appaltati, concordando anche con la stazione appaltante le sospensioni e le riprese dei lavori, tra l'altro così predisponendo gli estremi per la revisione dei prezzi.
Il tutto verso la corresponsione del 3% dell'importo dei lavori appaltati, parte in nero e parte con fatture emesse a fronte di lavori inesistenti.
I protagonisti dell'accordo avrebbero fatto parte della stessa corrente politica e il sindaco di Comacchio, anch'egli membro delle commissioni aggiudicatici, avrebbe svolto un ruolo di garanzia, appianando eventuali divergenze, soprattutto tra il TI e i vertici della Coopcostruzioni.
Corollario alle contestazioni in esame erano quattro imputazioni di turbata libertà degli incanti dichiarate prescritte, e l'addebito di tre ipotesi di falso in bilancio, per cui è intervenuta in sede di appello l'assoluzione perché i fatti non sono più previsti dalla legge come reato.
Tale impostazione è stata recepita nelle sentenze di merito, e la pronuncia di condanna si fonda sulle dichiarazioni del TI e del SA V., nonché, in chiave di riscontro, sulle deposizioni di NI AS, del suo collaboratore FR BI, di due dipendenti dello studio SA, ed infine sulle parziali ammissioni dei coimputati RI RI, NI, LI e IC, del sindaco Luciani e sull'esame dell'agenda del SA V.. I tre imputati hanno proposto ricorso per cassazione svolgendo le censure di seguito esaminate.
2-1) Comune ai tre ricorrenti è la denuncia della violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3, nonché della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, risultanti dal testo del provvedimento impugnato, in ordine alla valutazione delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese sulla base di una scelta interessata dal TI e dal SA V. all'evidente fine di evitare la contestazione, tutt'altro che remota, del più grave delitto di concussione.
In particolare, ed in estrema sintesi, il NI sottolinea l'errore in cui sarebbero incorsi, secondo l'amplissima elaborazione giurisprudenziale di legittimità, i giudici di merito nel ritenere spontanee, disinteressate, precise e coerenti le due chiamate in correità, nonostante che esse fossero state rese dal TI mentre era sottoposto a misura cautelare e dal SA V. in costanza di un concreto pericolo di arresto;
si presentassero come frutto di un verosimile accordo tra i due dichiaranti, che avevano avuto modo di incontrarsi più volte anche dopo le perquisizioni effettuate presso le loro abitazioni e che tendevano a presentarsi nelle veste di corrotti e non di concesseti;
fossero divergenti su punti non marginali concernenti sia l'iniziativa della vicenda corruttiva, sia le date e le successioni degli appalti e degli accordi sulle tangenti, sia il significativo contrasto tra il TI e il NI e la data della loro pacificazione.
A sua volta IC ritiene illogica, acritica e travisante la rappresentazione offerta dai giudici di merito sulla base delle dichiarazioni dei due collaboranti, che, all'evidente fine di contrastare una accusa di concussione che si snoda proprio attraverso la sua figura ed opera, tendono a sminuire la sua partecipazione alla vicenda. Conclusione contraddetta da alcuni dati di natura documentale, che giustificano conclusioni di segno opposto, quali le 17 fatture Interprojet emesse dal SA in suo favore, che coprono un arco di tempo compreso tra il 23 settembre 1987 e il 10 maggio 1991, l'appunto 7 settembre 1994 contenuto nell'agenda del SA "IC per 22 black " e la diretta parallela progettazione del NI e del LI, tecnici della Coopcostruzioni, alle dirette dipendenze del IC e da costui espressamente incaricati di prendere contatti con i pubblici ufficiali per raccogliere notizie ed informazioni tecniche utili per una migliore progettazione. Non sarebbe logicamente credibile che i rapporti illeciti sottostanti all'emissione delle 17 fatture siano passati nella sua completa inconsapevolezza e siano il frutto di un accordo con i vertici massimi della Cooperativa, come pure le risultanze dell'agenda del SA farebbero chiaramente presumere un pagamento i nero. Dal canto suo RI IN, dopo avere esposto una lunga premessa sul valore delle chiamate e sull'esame cui vanno sottoposte, denuncia anch'egli, per le stesse ragioni esposte a proposito del ricorso del NI, la carenza di spontaneità e indipendenza delle dichiarazioni accusatorie, la presenza di pesanti contraddizioni tra le versioni dei collaboranti e tra le successive versioni di ciascuna di esse, l'inattendibilità intrinseca del TI a causa delle ragioni di profonda inimicizia esistenti con i vertici della cooperativa, l'assenza di qualsiasi forma di individualizzazione delle chiamate.
2-2) Le esposte doglianze, che costituiscono una ripetizione delle stesse deduzioni già svolte in sede di appello e puntualmente disattese dalla sentenza impugnata, debbono essere disattese. Si deve, infatti, apprezzare il rigore dell'esame critico delle dichiarazioni accusatorie operato dalla Corte territoriale, che non ha ignorato nessuno degli argomenti esposti con i ricorsi ed agli stessi ha dato esauriente e convincente risposta (da pag. 54), sottolineando in ordine alla credibilità, precisione, genuinità, spontaneità, costanza e consonanza delle dette dichiarazioni:
- che il TI, pur avendo reso le proprie dichiarazioni in stato di detenzione, aveva immediatamente iniziato a collaborare e non aveva più mutato atteggiamento;
- che il SA, interrogato in stato di libertà in epoca in cui non erano prevedibili accuse, aveva spontaneamente chiarito il reale significato degli appunti, altrimenti incomprensibili, della propria agenda, svelando una vicenda che si rivolgeva innanzi tutto contro di lui, autoaccusandosi di gravi corruzioni ancore ignote e chiarendo le modalità di svolgimento dei pagamenti, parte in nero e parte a mezzo di false fatturazioni;
- che le dichiarazioni accusatorie divergevano su particolari di scarso significato e che il sospetto di un accordo tra i due collaboranti non era realistico e, comunque, non aveva superato la soglia della supposizione;
- che le condizioni socio-economiche del TI e del SA o i loro rapporti con gli altri imputati deponevano per la loro credibilità;
- che esisteva sia una forte coesione politica tra quasi tutti i principali partecipanti alla vicenda, sia la consuetudine di non trascurare mai nelle gare di appalto la Coopcostruzioni, nei cui confronti l'amministrazione comunale di Comacchio aveva ragioni di riconoscenza per aver salvato il posto di lavoro a molti dipendenti della società Cercom in crisi;
- che le dichiarazioni erano rimaste costanti nel tempo, anche in sede di confronto dibattimentale ed avevano trovato riscontro in quelle rese dai testimoni escussi e, seppure in maniera parziale, da alcuni coimputati;
- che l'atteggiamento fiscale mantenuto dal TI nel corso dell'esecuzione dei lavori e i dissidi con i vertici della cooperativa erano, per un verso, successivi all'inizio della collaborazione dell'ingegnere capo del Comune e del SA con la Coopcostruttori e alla conseguente conclusione, secondo i dati di comune esperienza, dell'accordo corruttivo, e, per altro verso, non significativi in quanto trovavano ampia giustificazione nell'esigenza di assicurare una perfetta esecuzione dei lavori;
- che non era verosimile la tesi difensiva secondo cui il IC ed il RI IN, dipendenti di una società che aveva raggiunto i vertici dell'economia nazionale, avevano deciso di propria iniziativa di cedere alle proposte del SA e del TI, senza poi subire alcuna ricaduta negativa da parte dei vertici aziendali. Orbene, a fronte di una così esauriente disamina, i ricorrenti oppongono ancora una volta una propria visione dei singoli argomenti su cui saggiare la ragionevolezza delle conclusioni raggiunte nella sentenza in ordine alla loro partecipazione alla vicenda in esame, e, quindi, censure debordanti nel merito, come tali non consentite in questa sede.
3-1) Comune ai tre ricorrenti è anche la critica mossa alla qualificazione dei fatti come corruzione propria anziché concussione, facendo leva sia sulle reiterate prevaricazioni ed abusi del SA V. e del TI, che rendevano ingestibile l'esecuzione dei lavori, sia sui ritardi nei pagamenti dei SAL, sia sull'incompatibilità della duplice posizione del IC e del RI IN, ognuno dei quali aveva provveduto al pagamento di parte delle tangenti, sia sull'ammontare dei versamenti, che nel loro complesso sarebbero inferiori al 3% asseritamene concordato, sia sulla redazione di più varianti a ciascun progetto guida, sia sugli eterogenei ribassi d'asta, di per sè indici di competitività, sia sulla assoluta regolarità dell'azione amministrativa relativa alla gara.
3-2) La doglianza non può essere condivisa, avendo la sentenza chiarito con esauriente motivazione l'atteggiamento, tipico del delitto di corruzione, dei privati che senza costrizione alcuna si sono determinati a dare somme di denaro allo scopo di trarre un vantaggio dalla situazione di abuso, a loro ben nota, dei pubblici ufficiali. Rinviando a quanto già osservato sull'apprezzabile rigore dell'esame critico degli elementi probatori operato dalla Corte territoriale, a convincere dell'inconsistenza di ogni ipotesi concessiva - cui fanno riferimento i ricorrenti - sta il decisivo rilievo dei giudici di merito (pag. 66 della sentenza di appello), secondo cui, essendo pacifico che le varianti migliorative furono elaborate sotto la direzione dei due pubblici ufficiali lavorando anche di notte, appare logicamente inspiegabile perché costoro - avendo già piegato ai propri voleri il IC con il ricatto dei cantieri, così assicurandosi le tangenti - avrebbero poi perso tempo ed energie dietro ai progetti delle varianti.
Contrastanti con l'ipotesi della concussione sono anche gli esatti rilievi della presentazione - imposta dal fatto che non tutti i membri della commissione aggiudicatrice erano collusi - di più varianti migliorative, al fine di vincere la concorrenza delle altre ditte, e del recupero del ribasso d'asta conseguito con la presentazione delle varianti suppletive.
Ma alla stessa conclusione è pervenuta la sentenza impugnata anche rammentando altri decisivi elementi, tutti contrastanti con l'ipotesi della concussione, quali la l'assidua frequentazione e la contiguità politica di tutti i protagonisti, tanto che il Donegaglia si adoperò nel 1990 per l'elezione del sindaco (Luciani) di Comacchio, la particolare forza economica della Cooperativa e la sua ovvia capacità di resistenza rispetto ad atteggiamenti concussivi, la particolare gratitudine della amministrazione comunale nei confronti della detta società (sempre invitata a partecipare alle gare) per avere salvato una società in crisi (Cercom), così assicurando il posto di lavoro ad oltre duecento dipendenti.
Nè contrasto alcuno può essere individuato nei rigorosi interventi, puntigliosi ma non pretestuosi secondo i testimoni escussi, del TI sui cantieri, logicamente giustificati con riferimento alla sua qualità di ingegnere capo della divisione LL.PP. del comune e all'esigenza di assicurare la perfetta esecuzione a regola d'arte dei lavori appaltati.
Debbono ancora ricordarsi, per un verso, l'esatto rilievo dell'irrilevanza dei ricordi dei protagonisti circa l'iniziativa corruttiva, in quanto risalente nel tempo ma che trova riscontro negli appunti del SA sull'agenda del 1989 e nel significativo versamento dell'ammontare maturato della tangente dopo - e non prima, come tipico della concussione secondo i dati di comune esperienza - la liquidazione dei SAL, e, per altro verso, la logica spiegazione tanto del pagamento nel complesso di una tangente inferiore al convenuto 3% del complessivo importo dei lavori, essendo stati, a detta dei collaboranti, interrotti i versamenti allorché era scoppiato il caso "mani pulite ", quanto della pretestuosa tesi difensiva del IC e del RI IN, il cui ruolo nella vicenda è stato ampiamente evidenziato dai giudici di merito, di avere ceduto autonomamente e di propria iniziativa alle pretese concessive, disponendo il pagamento delle tangenti pur non avendo alcun potere decisionale in proposito.
Infine va aggiunto che, essendo avvenuta la dazione proprio per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio (predisposizione delle varianti, partecipazione alla commissione aggiudicatrice degli appalti) allo scopo di favorire la cooperativa, così vulnerando la par condicio, la vicenda in esame non può essere ricondotta, come pretende il RD, nell'ambito della corruzione impropria. 4) EN RI IN lamenta con altro mezzo la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'assoluzione per prescrizione, anziché nel merito in ordine al reato di turbativa d'asta.
Il motivo è inammissibile, non risultando esposta alcuna ragione a sostegno della censura.
5) RI IN sottolinea ancora l'errore insito nel riconoscimento dell'aggravante ex art. 112 c.p., n. 1, nonostante l'ampiamente dimostrata sua estraneità all'attività degli altri imputati.
La doglianza è manifestamente infondata alla luce dell'evidenziata formazione progressiva dell'accordo corruttivo, in cui intervenne in posizione assolutamente non marginale il ricorrente. 6) Tutti gli imputati denunciano ancora la violazione dell'art. 62 c.p., n. 6, (con riferimento all'art. 606 c.p.p., lett. b)) in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante della riparazione del danno giustificato dalla pretesa tardività del risarcimento e dall'insufficienza delle somme corrisposte.
La censura è fondata.
Giova premettere che il dibattimento di primo grado, dichiarato aperto nell'udienza del 5 maggio 1999, era stato riaperto nell'udienza del 29 maggio 2000 a seguito del cambiamento di due componenti del collegio giudicante, e che in tale udienza era stata prodotta la transazione, intervenuta il 25 maggio dello stesso anno tra la soc. Coopcostruttori e il Comune di Comacchio, che contestualmente aveva revocato la costituzione di parte civile. Risulta poi dalla sentenza impugnata che i giudici di merito, attribuendo all'attenuante in questione una connotazione soggettiva quale indice del ravvedimento dell'imputato, hanno escluso il beneficio richiesto in quanto non intervenuto in una fase anteriore all'apertura dell'iniziale dibattimento, così da evitare al danneggiato di subire ulteriori ritardi nel soddisfacimento del proprio diritto e di affrontare le ulteriori spese della costituzione e difesa in giudizio, e, per altro verso, avvenuto in forma diversa dall'adempimento, e cioè con il versamento di L. 200 milioni in contanti e con transazione stipulata tra la Coopcostruttori e il Comune sulla base di ragioni di dare e di avere che "nulla avevano a che vedere con i reati di cui si tratta" e in parte erano riconducibili a crediti della società verso terzi. Ma, così argomentando, la Corte territoriale ha tralasciato di considerare che l'interpretazione in chiave soggettiva dell'attenuante in esame - cui è chiaro riferimento nella sentenza impugnata - è stata esclusa dal Giudice delle leggi (C. Cost. sent. n 138/98) in quanto la corretta esegesi, conforme al dettato dell'art. 3 Cost., della norma citata induce a qualificarla come essenzialmente oggettiva, dovendosi valorizzare essenzialmente il fatto dell'adempimento dell'obbligo risarcitorio, ancorché proveniente da un terzo, e, quindi, il risultato obiettivamente favorevole agli interessi della vittima. Tale qualificazione dell'attenuante del risarcimento del danno, unitamente al principio dell'immutabilità del giudice (che implica, qualora muti la composizione del giudice collegiale, la ripetizione della sequenza procedimentale costituita dalla dichiarazione di apertura del dibattimento, dall'esposizione introduttiva e dalla richiesta di ammissione delle prove (Cass. sez. un. 15.1.1999, n. 1) impone che, ove il processo regredisca (come nell'ipotesi in esame) ad una fase anteriore all'apertura del dibattimento, l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, sia operante quando l'intervento risarcitorio sia comunque avvenuto prima di tale momento. Quanto alla verifica dell'integralità del risarcimento del danno, che la Corte territoriale ha valutato negativamente, giudicando in ogni caso inidoneo l'intervento di un modo (compensazione) di estinzione dell'obbligazione diverso dall'adempimento, non risulta minimamente affrontato il problema della congruità della somma in concreto riconosciuta al comune di Comacchio sulla base di una convenzione, potenzialmente idonea ad assicurare l'estinzione satisfattoria, e quindi pienamente liberatoria, dell'obbligazione. Sul punto si impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna, che alla luce delle determinazioni che assumerà al riguardo affronterà anche il problema, posto con l'ultimo mezzo, del bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante di cui all'art. 112 c.p., n. 1.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza limitatamente al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6 e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2006