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Sentenza 11 luglio 2024
Sentenza 11 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/07/2024, n. 27775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27775 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da UV LO nato a [...] 1'1 luglio 1981 avverso l'ordinanza resa 1'8 Febbraio 2024 dal Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. sentite le conclusioni dell'avv. Vianello Accorretti che ha insistito nei motivi di ricorso, censurando le considerazioni della pubblica accusa. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli ha respinto l'appello proposto nell'interesse di TA LO avverso il provvedimento della Corte di appello di Napoli il 28 dicembre 2023, con cui era stata rigettata l'istanza volta ad ottenere la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere già applicata all'imputato con quella degli arresti domiciliari. TA è stato sottoposto con provvedimento del 9 gennaio 2023 alla custodia cautelare in relazione al reato di estorsione continuata pluriaggravata anche dall'articolo 416 bis.1 cod.proc.pen. accertata a Marano dalla fine del 2017 alla metà del 2018, per Penale Sent. Sez. 2 Num. 27775 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 23/05/2024 il quale è già stata affermata la sua responsabilità con sentenza di primo grado emessa il 23 giugno 2023. La difesa aveva chiesto la sostituzione della misura con quella degli arresti domiciliari in località distante dal contesto criminale in cui TA risulta inserito, in provincia di Campobasso, ma il Tribunale ha condiviso le argomentazioni della Corte di merito, che aveva ritenuto immutato il pericolo di recidiva, alla luce della attuale operatività del clan Orlando e in assenza di elementi che avessero modificato le valutazioni sulle esigenze cautelari ormai coperte dal giudicato. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso TA, deducendo: - violazione dell'art. 274 cod.proc.pen. in relazione agli artt. 275 e 299 cod.proc.pen. e vizio di motivazione poiché il Collegio non ha considerato la condizione di incensurato del TA e l'assenza di altri procedimenti penali a suo carico;
la carenza di atteggiamenti sintomatici della sua capacità a delinquere e la mancanza di collegamenti con l'ambiente in cui il fatto illecito contestato sarebbe maturato, unitamente al decorso di un ampio lasso di tempo dai fatti contestati oltre al tempo trascorso dall'applicazione della misura cautelare. Le motivazioni del Tribunale non sarebbero condivisibili poiché oggetto della richiesta era la rivalutazione globale delle esigenze cautelari, mentre l'ordinanza impugnata si è trincerata dietro la presunzione di cui all'art. 275 cod.proc.pen. e si è limitata a valutare il pericolo di recidiva, senza considerare l'attenuazione delle esigenze cautelari indicate nella lettera C derivante dal decorso del tempo e senza svolgere alcuna verifica rispetto ai presupposti cautelari previsti dalle lettere A e 13 dell'art. 274 cocl.proc.pen. . Il ricorrente rileva che l'arco di tempo rilevante trascorso dall'applcazione della misura e dalla commissione dei fatti avrebbe dovuto essere oggetto di maggiore attenzione;
inoltre il richiamo al giudicato cautelare non risulta pertinente poiché la Suprema Corte con due sentenze delle Sezioni unite, la n. 11 dell'8/7/1994, Buffa e la n.29952 del 24/5/2004, Romagnoli, ha chiarito che il principio della preclusione cautelare ha una portata più modesta rispetto a quella del giudicato, in quanto non copre le questioni deducibili ma soltanto le questioni dedotte nei procedimenti di impugnazione. Nel caso in esame il tribunale non ha adeguatamente considerato la disponibilità di un nuovo domicilio lontano rispetto al territorio di appartenenza da cui sarebbe precluso al prevenuto di comunicare con l'esterno. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. Occorre premettere che in tema di misure cautelari, a seguito della presentazione di istanza per la sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, l'apprezzamento della pericolosità dell'indagato sottoposto alla misura coercitiva è un giudizio riservato al giudice cli merito, incensurabile nel giudizio di legittimità, se congruamente e logicamente motivato (Sez. 3 , n. 7268 del 24/01/2019, Spinelli, Rv. 275851 - 01) Inoltre, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438-01 ), E' statRinoltre,precisato che in tema di sostituzione o revoca di misure cautelari applicate per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., ove la condotta sia riconducibile alla partecipazione ad una associazione mafiosa "storica", caratterizzata da un risalente radicamento e da una riconosciuta stabilità, grava sul giudice un onere motivazionale attenuato in ordine alla persistenza del pericolo cautelare, anche nei casi in cui sussista una significativa distanza temporale tra l'applicazione della misura e la richiesta di sostituzione della stessa, posto che l'attualità delle esigenze è immanente a tale tipo di reato, potendo essere esclusa solo in presenza di prove della rescissione di ogni rapporto dell'accusato con il sodalizio. (Sez. 2 , n. 12197 del 14/12/2022 Cc. (dep. 2023),Bella, Rv. 284474 - 01), Nel caso di specie,la misura è stata applicata in relazione ad un reato aggravato ex art. 416-bis.1 cod.pen., sicchè opera la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere. (Sez. 3 , n. 46241 del 20/09/2022,imp.V.) Rv. 283835 - 01) In motivazione, la Corte ha precisato che la clausola di esclusione prevista dall'art. 299, comma 2, cod. proc. pen. fa ritenere perduranti, per tali reati, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo, salvo prova contraria, non desumibile dal solo decorso del tempo. Tanto premesso,va osservato che nessuno dei vizi prospettati con l'impugnazione - violazione di legge o vizio di motivazione rilevante ex art. 606 cod.proc.pen. comma uno lett. E - risulta essersi verificato, a fronte di una motivazione diffusamente prospettata in modo logico, senza irragionevolezza, con completa e coererte giustificazione di supporto alla affermata persistenza delle esigenze cautelari e della adeguatezza della più grave misura custodiale. L'ordinanza impugnata ha ricostruito nel dettaglio le condotte addebitate all'imputato, che ha già riportato al riguardo condanna in primo grado, per evidenziare la sua spiccata pericolosità; ha motivatamente escluso l'adeguatezza della misura domiciliare, anche se applicata in domicilio situato in altra regione, in quanto il trasferimento dell'imputato in luogo neppure troppo distante da quello di residenza non risulta circostanza idonea ad 3 evitare il rischio di recidive e a recidere i legami con gli ambienti malavitosi in cui il ricorrente ha dato prova di essere inserito. Il ricorso, di contro, si limita a reiterare le censure proposte in sede di appello, invocando una diversa valutazione degli elementi offerti dalla difesa a supporto del novum. Del tutto inconducente si rivela la censura difensiva nella parte in cui lamenta la mancata considerazione di altre esigenze cautelari, in relazione alle quali non risulta che la misura sia stata in origine applicata, e che all'evidenza non possono incidere sulla valutazione di persistenza operata nei confronti del rischio di recidiva. Né può sostenersi che la condizione di incensurato del TA non sia stata oggetto di valutazione in sede di riesame, sicchè la stessa risulta allo stato coperta da preclusione endoprocessuale e non può integrare quell'elemento nuovo idoneo a rendere necessaria una nuova valutazione delle esigenze cautelari. E' noto, infine, che il tempo trascorso dal fatto commesso non autorizza ex se un giudizio di affievolimento delle esigenze cautelari e non assume rilievo ai fini della eventuale revoca, così come la durata della misura cautelare applicata. In conclusione, il Tribunale ha correttamente ritenuto inidoneo a contenere le persistenti esigenze cautelari l'unico elemento di novità costituito dal nuovo domicilio indicato. Trattasi di motivazione legittima e immune dai vizi dedotti. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 comma 1-ter disp.att. cod.proc.pen. Roma 23 MAGGIO 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente AR EL EL Andrea,Pellegrino
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. sentite le conclusioni dell'avv. Vianello Accorretti che ha insistito nei motivi di ricorso, censurando le considerazioni della pubblica accusa. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli ha respinto l'appello proposto nell'interesse di TA LO avverso il provvedimento della Corte di appello di Napoli il 28 dicembre 2023, con cui era stata rigettata l'istanza volta ad ottenere la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere già applicata all'imputato con quella degli arresti domiciliari. TA è stato sottoposto con provvedimento del 9 gennaio 2023 alla custodia cautelare in relazione al reato di estorsione continuata pluriaggravata anche dall'articolo 416 bis.1 cod.proc.pen. accertata a Marano dalla fine del 2017 alla metà del 2018, per Penale Sent. Sez. 2 Num. 27775 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 23/05/2024 il quale è già stata affermata la sua responsabilità con sentenza di primo grado emessa il 23 giugno 2023. La difesa aveva chiesto la sostituzione della misura con quella degli arresti domiciliari in località distante dal contesto criminale in cui TA risulta inserito, in provincia di Campobasso, ma il Tribunale ha condiviso le argomentazioni della Corte di merito, che aveva ritenuto immutato il pericolo di recidiva, alla luce della attuale operatività del clan Orlando e in assenza di elementi che avessero modificato le valutazioni sulle esigenze cautelari ormai coperte dal giudicato. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso TA, deducendo: - violazione dell'art. 274 cod.proc.pen. in relazione agli artt. 275 e 299 cod.proc.pen. e vizio di motivazione poiché il Collegio non ha considerato la condizione di incensurato del TA e l'assenza di altri procedimenti penali a suo carico;
la carenza di atteggiamenti sintomatici della sua capacità a delinquere e la mancanza di collegamenti con l'ambiente in cui il fatto illecito contestato sarebbe maturato, unitamente al decorso di un ampio lasso di tempo dai fatti contestati oltre al tempo trascorso dall'applicazione della misura cautelare. Le motivazioni del Tribunale non sarebbero condivisibili poiché oggetto della richiesta era la rivalutazione globale delle esigenze cautelari, mentre l'ordinanza impugnata si è trincerata dietro la presunzione di cui all'art. 275 cod.proc.pen. e si è limitata a valutare il pericolo di recidiva, senza considerare l'attenuazione delle esigenze cautelari indicate nella lettera C derivante dal decorso del tempo e senza svolgere alcuna verifica rispetto ai presupposti cautelari previsti dalle lettere A e 13 dell'art. 274 cocl.proc.pen. . Il ricorrente rileva che l'arco di tempo rilevante trascorso dall'applcazione della misura e dalla commissione dei fatti avrebbe dovuto essere oggetto di maggiore attenzione;
inoltre il richiamo al giudicato cautelare non risulta pertinente poiché la Suprema Corte con due sentenze delle Sezioni unite, la n. 11 dell'8/7/1994, Buffa e la n.29952 del 24/5/2004, Romagnoli, ha chiarito che il principio della preclusione cautelare ha una portata più modesta rispetto a quella del giudicato, in quanto non copre le questioni deducibili ma soltanto le questioni dedotte nei procedimenti di impugnazione. Nel caso in esame il tribunale non ha adeguatamente considerato la disponibilità di un nuovo domicilio lontano rispetto al territorio di appartenenza da cui sarebbe precluso al prevenuto di comunicare con l'esterno. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. Occorre premettere che in tema di misure cautelari, a seguito della presentazione di istanza per la sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, l'apprezzamento della pericolosità dell'indagato sottoposto alla misura coercitiva è un giudizio riservato al giudice cli merito, incensurabile nel giudizio di legittimità, se congruamente e logicamente motivato (Sez. 3 , n. 7268 del 24/01/2019, Spinelli, Rv. 275851 - 01) Inoltre, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438-01 ), E' statRinoltre,precisato che in tema di sostituzione o revoca di misure cautelari applicate per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., ove la condotta sia riconducibile alla partecipazione ad una associazione mafiosa "storica", caratterizzata da un risalente radicamento e da una riconosciuta stabilità, grava sul giudice un onere motivazionale attenuato in ordine alla persistenza del pericolo cautelare, anche nei casi in cui sussista una significativa distanza temporale tra l'applicazione della misura e la richiesta di sostituzione della stessa, posto che l'attualità delle esigenze è immanente a tale tipo di reato, potendo essere esclusa solo in presenza di prove della rescissione di ogni rapporto dell'accusato con il sodalizio. (Sez. 2 , n. 12197 del 14/12/2022 Cc. (dep. 2023),Bella, Rv. 284474 - 01), Nel caso di specie,la misura è stata applicata in relazione ad un reato aggravato ex art. 416-bis.1 cod.pen., sicchè opera la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere. (Sez. 3 , n. 46241 del 20/09/2022,imp.V.) Rv. 283835 - 01) In motivazione, la Corte ha precisato che la clausola di esclusione prevista dall'art. 299, comma 2, cod. proc. pen. fa ritenere perduranti, per tali reati, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo, salvo prova contraria, non desumibile dal solo decorso del tempo. Tanto premesso,va osservato che nessuno dei vizi prospettati con l'impugnazione - violazione di legge o vizio di motivazione rilevante ex art. 606 cod.proc.pen. comma uno lett. E - risulta essersi verificato, a fronte di una motivazione diffusamente prospettata in modo logico, senza irragionevolezza, con completa e coererte giustificazione di supporto alla affermata persistenza delle esigenze cautelari e della adeguatezza della più grave misura custodiale. L'ordinanza impugnata ha ricostruito nel dettaglio le condotte addebitate all'imputato, che ha già riportato al riguardo condanna in primo grado, per evidenziare la sua spiccata pericolosità; ha motivatamente escluso l'adeguatezza della misura domiciliare, anche se applicata in domicilio situato in altra regione, in quanto il trasferimento dell'imputato in luogo neppure troppo distante da quello di residenza non risulta circostanza idonea ad 3 evitare il rischio di recidive e a recidere i legami con gli ambienti malavitosi in cui il ricorrente ha dato prova di essere inserito. Il ricorso, di contro, si limita a reiterare le censure proposte in sede di appello, invocando una diversa valutazione degli elementi offerti dalla difesa a supporto del novum. Del tutto inconducente si rivela la censura difensiva nella parte in cui lamenta la mancata considerazione di altre esigenze cautelari, in relazione alle quali non risulta che la misura sia stata in origine applicata, e che all'evidenza non possono incidere sulla valutazione di persistenza operata nei confronti del rischio di recidiva. Né può sostenersi che la condizione di incensurato del TA non sia stata oggetto di valutazione in sede di riesame, sicchè la stessa risulta allo stato coperta da preclusione endoprocessuale e non può integrare quell'elemento nuovo idoneo a rendere necessaria una nuova valutazione delle esigenze cautelari. E' noto, infine, che il tempo trascorso dal fatto commesso non autorizza ex se un giudizio di affievolimento delle esigenze cautelari e non assume rilievo ai fini della eventuale revoca, così come la durata della misura cautelare applicata. In conclusione, il Tribunale ha correttamente ritenuto inidoneo a contenere le persistenti esigenze cautelari l'unico elemento di novità costituito dal nuovo domicilio indicato. Trattasi di motivazione legittima e immune dai vizi dedotti. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 comma 1-ter disp.att. cod.proc.pen. Roma 23 MAGGIO 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente AR EL EL Andrea,Pellegrino