Sentenza 16 luglio 2001
Massime • 1
Ai rapporti di lavoro autonomo, pur se riconducibili alla previsione di cui all'art. 409, n. 3, cod. proc. civ. - norma di rilevanza esclusivamente processuale, in quanto assoggetta al rito del lavoro le controversie concernenti i rapporti di collaborazione in cui la prestazione sia continuativa, coordinata e prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato - non è applicabile l'art. 2087 cod. civ. che riguarda esclusivamente i rapporti di lavoro subordinato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/07/2001, n. 9614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9614 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. LUCIANO VIGOLO - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AR AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE BISAGNO 24, presso lo studio dell'avvocato VETRIANI RICCARDO, rappresentato e difeso dall'avvocato ROSSETTI FRANCO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMPAGNIA ASSICURATRICE PO S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 149, presso lo studio dell'avvocato SERGIO FIDENZIO, rappresentato e difeso dall'avvocato UGO CARASSALE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
UN S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE FERRARI 4, presso lo studio dell'avvocato LUCIO LAURITA LONGO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROSARIO DI PASQUALE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
TA AS ADEODATO & LICIO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 615/97 del Tribunale di MASSA, depositata il 01/12/97 R.G.N. 3767/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/05/01 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato VETRIANI per delega ROSSETTI;
udito l'Avvocato LONGO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 20 maggio 1992, il sig. AN UA ricorreva al Pretore di Massa - Sezione distaccata di Pontremoli nei confronti della UN s.c.a.r.l. e della PO Ass.ni S.p.A. chiedendo fossero condannate a risarcirgli i danni subiti in conseguenza di infortunio sofferto in Pontremoli il 23 settembre 1991 mentre lavorava come saldatore alle dipendenze della IE. Su richiesta di quest'ultima veniva chiamata in causa la ditta CA DA & IO subappaltrice di lavori nell'esecuzione dei quali era avvenuto l'infortunio per una manovra incongrua dell'operatore addetto ad uno scavatore.
Con sentenza in data 18 maggio/1^ giugno 1994 il Pretore respingeva la domanda e compensava interamente.
L'appello principale del UA e quello incidentale della UN (in punto di competenza) venivano rigettati, con sentenza in data 1^ luglio/1^ dicembre 1997, del Tribunale di Massa. Ha ritenuto il giudice di appello, in punto di qualificazione del rapporto (e di competenza territoriale), che, non vi erano elementi per ritenere sussistente tra la IE ed il UA un rapporto di (sub)appalto. Era, per contro, risultato che si era trattato di un rapporto di parasubordinazione, quale previsto dall'art. 409, n. 3 c.p.c. (la competenza per territorio era dunque del Pretore - giudice del lavoro di Massa - Sezione distaccata di Pontremoli, ai sensi dell'art. 413, quarto comma, c.p.c., non già del Pretore del lavoro di Genova, luogo in cui aveva sede la ditta UA). Il Tribunale ha, poi, ritenuto che dalle prove acquisite era emerso che il UA era caduto nello scavo, aperto per la collocazione di un tubo (composto da vari segmenti saldati dallo stesso lavoratore) per un suo brusco indietreggiamento, imputabile a sua grave imprudenza, sicché la caduta non sarebbe stata attribuibile alla circostanza, ritenuta ininfluente, della mancata recinzione dello scavo o ad altri inadempimenti di lavoratori della Soc. UN o della ditta CA DA e IO.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre con due motivi, illustrati con memoria, il UA.
La UN e la PO (nei cui confronti è stata ordinata la rinnovazione della notificazione del ricorso) hanno resistito con controricorso e memoria illustrativa;
la ditta CA DA e IO è rimasta intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo, il UA deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 413 c.p.c. - Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa la corretta qualificazione giuridica del rapporto intercorso tra il signor AN UA e la IE s.c. r.l.. Premette che era stato incaricato dalla IE di saldare le tubature componenti l'acquedotto del Comune di Pontremoli e il rapporto si sarebbe svolto con i caratteri della continuità e con prestazione di un numero notevole di ore lavorative. L'incidente sarebbe avvenuto per un movimento improvviso ed imprudente di un operatore che, mentre con un cingolato sollevava la colonna di tubo per alloggiarla nello scavo, ne determinò la caduta, e così costrinse il UA a spostarsi verso lo fossa, priva di protezioni, fino a cadervi.
Il ricorrente si duole, quindi, che il Tribunale avesse ritenuto assorbita, una volta accertata la competenza del Pretore di Pontremoli, quale giudice del lavoro, ogni altra questione sulla natura del rapporto UA - IE, mentre l'approfondimento della relativa indagine avrebbe avuto rilevanza anche ai fini della determinazione della competenza funzionale: del Pretore di Genova, se si fosse trattato di rapporto coordinato e continuativo ai sensi dell'art. 413, comma quarto, c.p.c. o del Pretore di Pontremoli, se si fosse, invece, trattato di vero e proprio rapporto di lavoro subordinato.
Erroneamente i giudici di merito avevano ritenuto assorbita l'indagine sulla natura del rapporto nella questione della competenza.
Una approfondita indagine sulle caratteristiche fondamentali del rapporto avrebbero indotto a diverse conclusioni, tenuto conto che il lavoratore non aveva inteso approvare alcun contratto, scritto o verbale di appalto, dal che si sarebbe dovuto necessariamente dedurre che il UA aveva inteso vincolarsi non come subappaltatore, ma, essendo esclusa qualsiasi altra alternativa, quale lavoratore subordinato, come, del resto, dimostrava la mancanza di contestazione ed anzi l'accettazione da parte della UN di siffatta qualificazione anche per facta concludentia: inserimento del UA nel ciclo lavorativo di detta impresa, prestazione di sole energie lavorative sotto la direzione del personale dipendente dal datore di lavoro, utilizzazione di manodopera, macchinari e attrezzature della UN, senza assunzione di un proprio rischio di impresa, retribuzione a ore e non in relazione alla quantità di lavoro effettivamente svolto (circostanze tutte poste in rilievo anche dal Tribunale di Massa).
Un eventuale contratto di appalto sarebbe stato nullo per contrasto col divieto di appalto di mere prestazioni di lavoro ai sensi della legge n. 1369 del 1960. Da tali premesse conseguiva l'attribuzione della competenza al Pretore - giudice del lavoro di Pontremoli, effettivamente riconosciuta dal Tribunale.
L'affermazione del rapporto di lavoro subordinato avrebbe comportato anche una rendita maggiore a carico dell'INAIL.
Il motivo è infondato.
Le doglianze, che pur richiamano la problematica esaminata dai giudici di merito in punto di competenza, lungi dal tendere a una diversa pronuncia su tale questione (il ricorrente conclude anzi per la riaffermazione della competenza in primo grado del Pretore - giudice del lavoro di Massa-Pontremoli) investono in realtà la natura del rapporto, esaminata dai giudici di merito anche ai fini della determinazione della competenza territoriale. Sostiene il ricorrente che il rapporto avrebbe dovuto essere qualificato come rapporto di lavoro subordinato.
La Corte non ritiene che le critiche del ricorrente, che presentano anche profili di inammissibilità (per non essere stato osservato il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione), possano essere condivise.
Infatti, il UA non ha precisato da quali elementi di prova concretamente acquisiti al processo o da quali atti processuali (non specificamente indicati, che si assume tuttavia contengano ammissioni) avrebbero dovuto evincersi i caratteri distintivi del rapporto di lavoro dipendente, anziché quelli, ravvisati dal Tribunale, del lavoro autonomo parasubordinato.
La mancata prova della stipulazione di un contratto di - appalto o addirittura del rifiuto del lavoratore (astrattamente imputabile ad una pluralità di ragioni) di addivenire a tale stipulazione (che non risulta neppure essere stata proposta dalla UN) non comporta di per sè che il solo rapporto che le parti (non rileverebbe la sola volontà del UA) avevano voluto fosse quello di lavoro subordinato o non piuttosto quello di collaborazione coordinata ritenuto dal Tribunale.
Neppure sono indicati nel ricorso, quanto alla loro fonte probatoria, gli elementi (facta concludentia: e, tanto meno, contrariamente all'assunto del ricorrente, essi risultano accertati dal giudice di appello) che sarebbero valsi a configurare, nella concreta attuazione del rapporto, la natura subordinata dello stesso (inserimento nel ciclo produttivo, messa a disposizione delle sole energie fisiche, assoggettamento alle direttive datoriali, impiego della mano d'opera dell'UN, assenza di rischio di impresa, retribuzione in base alle ore di lavoro prestato) e ad escludere, al tempo stesso, la stipulazione di un appalto.
Del resto, come detto, neppure il Tribunale ha ravvisato un contratto di (sub)appalto, sibbene un contratto di prestazione d'opera, continuativa e coordinata, prevalentemente personale, rientrante tra quelli previsti dall'art. 409, n. 3) ultima ipotesi, c.p.c., ai soli fini della determinazione della competenza, senza che, però, da ciò derivi anche un loro assoggettamento alle regole proprie del rapporto di lavoro subordinato (Cass. 1995, n. 12259, 8 luglio 1993, n. 7489 e Corte Cost. 24 luglio 1995, n. 365). Col secondo motivo, il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2087 c. civ. - Illogicità della motivazione e si duole della esclusione da parte del giudice di appello della responsabilità della UN e dell'attribuzione dell'evento alla sola imprudenza del UA. Sarebbe stato onere del datore di lavoro dimostrare di avere adottato ogni misura idonea a proteggere l'incolumità dei lavoratori dipendenti.
Per contro, era provata l'assenza di protezione dello scavo, particolarmente ampio e profondo e immediatamente a ridosso del luogo nel quale si svolgevano le operazioni di saldatura.
Doveva escludersi qualsiasi imprudenza del lavoratore, considerato che la distanza tra il luogo in cui il UA provvedeva alle saldature e l'orlo dello scavo era di circa quattro metri. Vi era stata una improvvisa caduta del tubo a causa di una incongrua manovra di spostamento che aveva indotto il lavoratore ad arretrare precipitosamente per evitare di venire urtato, fino a cadere nello scavo non recintato.
In ogni caso, una volta provato il nesso causale, era a carico dell'imprenditore l'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Conclusivamente, secondo il ricorrente, la UN avrebbe dovuto essere condannata a risarcirgli il danno.
Tale responsabilità della UN sarebbe stata ravvisabile anche qualora si fosse ritenuto sussistente un rapporto di subappalto, posto che l'appaltatore (committente nei confronti del subappaltatore) si era ingerito nella direzione e organizzazione dei lavori.
Il motivo è infondato.
Le considerazioni svolte trattando del motivo che precede escludono che in ambito diverso da quello del rapporto di lavoro subordinato sia applicabile l'art. 2087 c. civ. e che, conseguentemente, il preponente sia gravato dell'onere di provare di avere predisposto tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare l'infortunio. Soprattutto, però, occorre sottolineare come i giudici di merito - il Tribunale affermando anche di recepire, a tale proposito, come parte integrante della propria pronuncia, la motivazione della sentenza del Pretore - abbiano affermato in positivo che l'infortunio avvenne esclusivamente a causa del comportamento dello stesso infortunato, di talché la mancata recinzione dello scavo (nel quale avrebbe dovuto essere calato il tubo predisposto in superficie) fu del tutto ininfluente sotto il profilo causale.
Ha ritenuto il giudice di appello, col recepire la pronuncia di primo grado, che le modalità operative acclarate dall'istruttoria comprovavano che il UA, dopo avere effettuato le operazioni di saldatura in superficie, non avrebbe avuto alcuna ragione per trattenersi nello spazio tra i tubi assemblati e la fossa;
anzi, una elementare regola di prudenza avrebbe dovuto imporgli di allontanarsi per non intralciare il lavoro degli operai che dovevano procedere alla fasciatura e quindi dei gruisti che dovevano spostare il manufatto, sicché la presenza del UA nella fascia di spostamento dei tubi aveva rappresentato grave imprudenza e costituì causa esclusiva dell'infortunio. Infatti, gli addetti alla manovra degli escavatori, dovendo trasportare un manufatto instabile ed operando in collegamento con personale esperto e incaricato di portare avanti il lavoro secondo un procedimento estremamente lineare, non avevano ragione per ipotizzare che taluno si trattenesse nella zona a rischio. Il ricorrente, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, non fu in alcun modo urtato dai tubi in movimento, ma si spostò bruscamente, indietreggiando verso lo scavo aperto situato in una posizione a lui ben nota, se il suo compito successivo era scendere nella fossa per ulteriori operazioni di saldatura. D'altra parte, la recinzione degli scavi e la sistemazione di segnali di pericolo non avrebbe avuto senso per una fossa aperta per l'esecuzione dei descritti lavori ed inoltre non sarebbero valsi a fermare una persona che fosse arretrata bruscamente, non potendosi ipotizzare la messa in opera di una balaustra a prova di abbattimento o di scavalcamento.
A fronte di siffatta affermazione che esclude in radice qualsiasi responsabilità, sia della IE (e a maggior ragione della NI sua assicuratrice per la responsabilità civile) che della ditta CA, il ricorrente ha opposto soltanto censure fondate su meri apprezzamenti di fatto, in ordine ai quali (ancora una volta contravvenendo al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) non ha specificato gli elementi probatori nella cui valutazione il giudice di appello sarebbe incorso nel denunciato vizio di motivazione, essendosi limitato a proporre una diversa ricostruzione dei fatti a sè più favorevole.
Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve essere rigettato.
Ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2001