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Sentenza 18 aprile 2023
Sentenza 18 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/04/2023, n. 16481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16481 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da VE LU, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 4-5/10/2022 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituta Procuratrice generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso;
sentito l'avvocato Antonio Quintieri, nell'interesse di LU VE, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento di cui in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza cautelare emessa in data 2 agosto 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro con la quale è stata applicata a LU VE la custodia cautelare in carcere per la ritenuta gravità indiziaria del reato di cui all'art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 cod. pen. in ordine Penale Sent. Sez. 6 Num. 16481 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 03/04/2023 alla sua qualità di partecipe dell'associazione di ndrangheta al cui vertice è LU RU, per conto del quale si occupa del traffico di sostanze stupefacenti anche con la moglie, NN Sacco. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso il difensore di VE LU con due motivi. 2.1. Il primo censura il provvedimento impugnato per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt.273 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen. Il motivo si incentra sulla mancanza di un effettivo giudizio critico sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, SC LE, CE ES e VI De OS. Il primo ha qualificato genericamente VE come addetto al finanziamento degli acquisti di sostanza stupefacente per conto degli Abruzzesi, senza fornire alcun dettaglio e in dibattimento riferendo esclusivamente della moglie e della sorella di questa, quali finanziatrici degli acquisti di eroina, non indagate nel procedimento. CE ES, invece, si è limitato a riconoscere nell'album fotografico LU VE, quale fratello di SS, e marito di NN Sacco che spacciava per loro conto nel periodo 2003/2005, non apportando alcun contributo. VI De OS, infine, non menziona il ricorrente se non come marito di Sacco che avevalirgatto richiesta di adesione al gruppo, senza conoscerne l'esito. Il ricorso, in conclusione, ritiene che con riferimento alle tre generiche dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, rimaste peraltro prive di riscontri esterni individualizzanti rispetto a VE e in assenza di valutazioni circa la loro attendibilità intrinseca ed estrinseca da parte del Tribunale, sia stato operato un vero e proprio travisamento delle fonti di prova. Infatti, non risulta alcun episodio delittuoso specifico, dalle intercettazioni telefoniche non emerge mai un suo coinvolgimento neanche marginale e comunque l'attribuzione del ruolo di finanziatore, rimasto generico, al più può configurare il delitto di cui all'art. 73-74 d.P.R. 309/1990 del quale comunque, secondo la giurisprudenza di legittimità, va provato un contributo causale minimo. In assenza di elementi di fatto da cui evincere il ruolo operativo di VE e la sua consapevolezza e volontà di appartenere al gruppo criminale, consegue l'assenza della gravità indiziaria della fattispecie criminosa di cui all'art. 416-bis cod. pen. nei termini richiesti dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, non bastando, a tale fine le generiche dichiarazioni dei menzionati collaboratori di giustizia. Inoltre, la produzione documentale difensiva è stata valutata inidonea a disarticolare il teorema accusatorio, con argomentazioni di puro stile e congetturali. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi circa la partecipazione di LU VE all'associazione mafiosa in base alle dichiarazioni rese da 4 collaboratori di giustizia (MA RA, SC LE, CE ES e VI De OS), di cui si premette la comprovata credibilità. In particolare: a) MA RA aveva riferito che LU VE spacciava insieme alla moglie, NN Sacco, per conto di CE RU (e della moglie NN RI); b) CE ES lo aveva menzionato solo come marito di NN Sacco, riconoscendolo in una foto;
c) SC LE aveva riferito che LU VE insieme alla moglie, NN Sacco, facevano parte del gruppo "Banana", capeggiato da LU ES, da cui compravano eroina per poi rivenderla e guadagnarci, soffermandosi, nell'interrogatorio del 13 marzo 2018 solo su NN Sacco;
d) VI De OS aveva ricordato che il ricorrente aveva fatto richiesta di entrare nel gruppo criminale insieme alla moglie, senza esito. In assenza di ulteriori dati obiettivi, le menzionate dichiarazioni appaiono generiche e non circostanziate, sostanzialmente centrate sulla moglie di LU VE, e prive di un serio apparato argomentativo circa l'individuazione dei gravi indizi di reità in ordine al reato associativo. Infatti, il provvedimento impugnato, al di là del ritenere comprovato, sulla base delle convergenti esposizioni dei quattro collaboratori, che il ricorrente abbia svolto attività di spaccio, senza delimitarne l'ambito temporale, i luoghi, i contesti e il ruolo, non fornisce alcun elemento indiziario di gravità tale da giustificare il suo collegamento con l'associazione di stampo mafioso di riferimento nei termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità. Invero, vengono offerti evanescenti elementi investigativi, in quanto tali privi di efficacia dimostrativa, pur nei limiti della fase cautelare, circa gli elementi essenziali della partecipazione contestata, secondo quanto richiesto dalle concordi pronunce di questa Corte al riguardo: la condotta consapevole dell'indagato di essere partecipe di un'associazione mafiosa alla quale reca indiscussa adesione, con apporto stabile che trascende i singoli reati;
in cui è riconosciuto dai compartecipi quale componente della compagine (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Rv. 202904; Sez. U, n. 16 del 05/10/1994, Rv. 199386; Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Rv.281889). 3 Non è un caso che il Tribunale concentri la sua attenzione proprio sulla figura della moglie di LU VE, NN Sacco, da ciò desumendo, illogicamente ed assertivamente, la responsabilità del ricorrente. 3. Alla luce di tali considerazioni, quindi, l'ordinanza impugnata e quella emessa in data 2 agosto 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro devono essere annullate senza rinvio con immediata liberazione del ricorrente se non detenuto per altro.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonchè l'ordinanza del GIP del Tribunale di Catanzaro del 2 agosto 2022 e dispone l'immediata liberazione di VE LU se non detenuto per altro. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 CPP. Così deciso il 3 aprile 2023 La Consigliera estensora Il Presidente e
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituta Procuratrice generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso;
sentito l'avvocato Antonio Quintieri, nell'interesse di LU VE, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento di cui in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza cautelare emessa in data 2 agosto 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro con la quale è stata applicata a LU VE la custodia cautelare in carcere per la ritenuta gravità indiziaria del reato di cui all'art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 cod. pen. in ordine Penale Sent. Sez. 6 Num. 16481 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 03/04/2023 alla sua qualità di partecipe dell'associazione di ndrangheta al cui vertice è LU RU, per conto del quale si occupa del traffico di sostanze stupefacenti anche con la moglie, NN Sacco. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso il difensore di VE LU con due motivi. 2.1. Il primo censura il provvedimento impugnato per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt.273 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen. Il motivo si incentra sulla mancanza di un effettivo giudizio critico sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, SC LE, CE ES e VI De OS. Il primo ha qualificato genericamente VE come addetto al finanziamento degli acquisti di sostanza stupefacente per conto degli Abruzzesi, senza fornire alcun dettaglio e in dibattimento riferendo esclusivamente della moglie e della sorella di questa, quali finanziatrici degli acquisti di eroina, non indagate nel procedimento. CE ES, invece, si è limitato a riconoscere nell'album fotografico LU VE, quale fratello di SS, e marito di NN Sacco che spacciava per loro conto nel periodo 2003/2005, non apportando alcun contributo. VI De OS, infine, non menziona il ricorrente se non come marito di Sacco che avevalirgatto richiesta di adesione al gruppo, senza conoscerne l'esito. Il ricorso, in conclusione, ritiene che con riferimento alle tre generiche dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, rimaste peraltro prive di riscontri esterni individualizzanti rispetto a VE e in assenza di valutazioni circa la loro attendibilità intrinseca ed estrinseca da parte del Tribunale, sia stato operato un vero e proprio travisamento delle fonti di prova. Infatti, non risulta alcun episodio delittuoso specifico, dalle intercettazioni telefoniche non emerge mai un suo coinvolgimento neanche marginale e comunque l'attribuzione del ruolo di finanziatore, rimasto generico, al più può configurare il delitto di cui all'art. 73-74 d.P.R. 309/1990 del quale comunque, secondo la giurisprudenza di legittimità, va provato un contributo causale minimo. In assenza di elementi di fatto da cui evincere il ruolo operativo di VE e la sua consapevolezza e volontà di appartenere al gruppo criminale, consegue l'assenza della gravità indiziaria della fattispecie criminosa di cui all'art. 416-bis cod. pen. nei termini richiesti dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, non bastando, a tale fine le generiche dichiarazioni dei menzionati collaboratori di giustizia. Inoltre, la produzione documentale difensiva è stata valutata inidonea a disarticolare il teorema accusatorio, con argomentazioni di puro stile e congetturali. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi circa la partecipazione di LU VE all'associazione mafiosa in base alle dichiarazioni rese da 4 collaboratori di giustizia (MA RA, SC LE, CE ES e VI De OS), di cui si premette la comprovata credibilità. In particolare: a) MA RA aveva riferito che LU VE spacciava insieme alla moglie, NN Sacco, per conto di CE RU (e della moglie NN RI); b) CE ES lo aveva menzionato solo come marito di NN Sacco, riconoscendolo in una foto;
c) SC LE aveva riferito che LU VE insieme alla moglie, NN Sacco, facevano parte del gruppo "Banana", capeggiato da LU ES, da cui compravano eroina per poi rivenderla e guadagnarci, soffermandosi, nell'interrogatorio del 13 marzo 2018 solo su NN Sacco;
d) VI De OS aveva ricordato che il ricorrente aveva fatto richiesta di entrare nel gruppo criminale insieme alla moglie, senza esito. In assenza di ulteriori dati obiettivi, le menzionate dichiarazioni appaiono generiche e non circostanziate, sostanzialmente centrate sulla moglie di LU VE, e prive di un serio apparato argomentativo circa l'individuazione dei gravi indizi di reità in ordine al reato associativo. Infatti, il provvedimento impugnato, al di là del ritenere comprovato, sulla base delle convergenti esposizioni dei quattro collaboratori, che il ricorrente abbia svolto attività di spaccio, senza delimitarne l'ambito temporale, i luoghi, i contesti e il ruolo, non fornisce alcun elemento indiziario di gravità tale da giustificare il suo collegamento con l'associazione di stampo mafioso di riferimento nei termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità. Invero, vengono offerti evanescenti elementi investigativi, in quanto tali privi di efficacia dimostrativa, pur nei limiti della fase cautelare, circa gli elementi essenziali della partecipazione contestata, secondo quanto richiesto dalle concordi pronunce di questa Corte al riguardo: la condotta consapevole dell'indagato di essere partecipe di un'associazione mafiosa alla quale reca indiscussa adesione, con apporto stabile che trascende i singoli reati;
in cui è riconosciuto dai compartecipi quale componente della compagine (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Rv. 202904; Sez. U, n. 16 del 05/10/1994, Rv. 199386; Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Rv.281889). 3 Non è un caso che il Tribunale concentri la sua attenzione proprio sulla figura della moglie di LU VE, NN Sacco, da ciò desumendo, illogicamente ed assertivamente, la responsabilità del ricorrente. 3. Alla luce di tali considerazioni, quindi, l'ordinanza impugnata e quella emessa in data 2 agosto 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro devono essere annullate senza rinvio con immediata liberazione del ricorrente se non detenuto per altro.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonchè l'ordinanza del GIP del Tribunale di Catanzaro del 2 agosto 2022 e dispone l'immediata liberazione di VE LU se non detenuto per altro. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 CPP. Così deciso il 3 aprile 2023 La Consigliera estensora Il Presidente e