Sentenza 6 ottobre 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/10/2003, n. 14912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14912 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula A In nome1 49 12/ 03 RE P UB BL G LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO ogg.previdenza Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.25128/00 Dr. Vincenzo Mileo Presidente Putaturo Donati Viscido Consigliere Rel "1 Mario " Donato Figurelli " Rep. " Cron.30096 " Fabrizio Miani Canevari " Ud. 10/4/2003 Pietro Cuoco ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da persona del legale rappresentante LI IT s.r.l., in pro-tempore, elett.dom.in Roma, piazza Martiri di Belfiore,n.2, presso l'avv. Domenico Concetti che, unitamente agli avv. Carola Buininconti e Laura Benuzzi, la rappresenta e difende, per procura speciale a margine del ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore,elett.dom.in Roma, via della Frezza n.17 presso l'Avvocatura Centrale, unitamente agli avv.Antonietta Coretti, Fabrio Fonzo e Fabrizio Correra, che lo 2196 rappresentano e difendono,per procura speciale in calce al controricorso;
CONTRORICORRENTE + per l'annullamento della sentenza della Corte di Appello di Trento in data 6 ottobre 2000, n.324 (R.G.N.41/2000); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 19/4/2003,la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
del udito il Pubblico Ministero, nella persona Sost.Proc. Gen. Dr. Marcello Matera che ha concluso per il rigetto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La s.r.l. ME IT conveniva davanti al Tribunale del lavoro di Trento l'INPS chiedendo che, previo accertamento della natura autonoma del rapporto intercorso con AN RO dall'ottobre del 1997, fosse dichiarato insussistente il diritto al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. Deduceva che aveva affidato al RO, titolare di partita IVA, il compito di riorganizzare ed informatizzare il magazzino dell'attività aziendale concordando il corrispettivo sulla base del tempo impiegato, in mancanza di tariffe ed a quanto contestato dall'Istituto, nonusi;
costui, contrariamente aveva operato come lavoratore subordinato magazziniere, bensì come consulente dotato di propria iniziativa, autonomia e discrezionalità di scelta dei sistemi informatici, della loro sistemazione ed istruzione del personale;
il AR aveva conservato, oltre alla libertà di azione senza vincoli di orario, la possibilità di prestare attività di consulenza ad altre imprese,come da fatture esibite,ed aveva aperto presso 1'INPS regolare posizione di collaboratore coordinato e continuativo,ai sensi della legge n.335 del 1995. Nella resistenza del convenuto che richiamava le risultanze del verbale di accertamento del 23 febbraio 1999 in ordine alle caratteristiche del rapporto di collaborazione in oggetto, il Tribunale, all'esito della prova testimoniale,con sentenza del 26 settembre 2000, accoglieva la domanda, ma la decisione, su gravame dell'INPS, veniva riformata dalla Corte di Appello con sentenza del 6 ottobre 2000. La società ha proposto ricorso per cassazione con due memoria, cui ha resistito l'Istituto conmotivi,illustrato da controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt.2094 e 2222 C.C. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.,si censura l'impugnata sentenza per avere ritenuto,ai fini in esame,che il RO, sia durante il periodo in cui era lavoratore autonomo, che successivamente, quando era divenuto dipendente con mansioni di magazziniere, aveva operato stabilmente in favore della società ME senza alcuna modifica apprezzabile delle modalità operative della sua prestazione. R In tal modo il giudice di appello non solo non aveva tenuto conto della diversa dichiarazione resa dall'interessato in sede di interrogatorio libero, ma aveva finito col fare discendere l'irrilevanza del nomen iuris indicato dalle parti con riferimento alle concrete modalità di espletamento della prestazione. Eppure la stessa Corte di Appello aveva ammesso che:non vi era stato alcun controllo sul numero di ore effettivamente lavorate né sui conteggi relativi ai compensi percepiti;
il RO aveva fatturato in via autonoma alla stregua di qualsiasi professionista;
erano mancati elementi di forte riscontro del potere gerarchico datoriale. Con il secondo motivo, denunciandosi violazione e falsa omessa, insufficiente applicazione dell'art.1322 C.C. nonché motivazione, ai sensi dell'art.360 nn.3 e 5 c.p.c., si deduce che la Corte di Appello, nell'affermare la natura subordinata delle prestazioni svolte, non ha tenuto conto della volontà delle parti, ossia del RO e del GU, legale rappresentante della società, diretta inequivocabilmente alla stipulazione di un contratto di lavoro autonomo. In particolare,il RO non aveva inteso essere assunto come dipendente per continuare a svolgere anche le altre attività, del resto documentate dalle fatture prodotte. D'altro canto, le testimonianze acquisite avevano confermato che il RO non era sottoposto al potere direttivo e disciplinare della datrice di lavoro e che lo stesso aveva anzi collaborato, in modo paritario su tutti i problemi necessari, senza controllo A alcuno con riguardo all'orario di lavoro o alle prestazioni svolte giornalmente. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, vanno rigettati perché infondati. Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato non deve prescindersi dalla volontà dei contraenti e,sotto questo nomen iuris utilizzato dalle profilo, va tenuto presente il " #1 parti, il quale però non ha un rilievo assorbente, poiché deve tenersi conto altresì, sul piano della interpretazione della volontà delle parti, del comportamento complessivo delle medesime, anche posteriore alla conclusione del contratto (art.1362, secondo comma,c.p.c.),la cui valutazione è necessaria anche per l'accertamento di una nuova, diversa volontà eventualmente intervenuta nel corso della relativa attuazione e diretta a modificare singole clausole e,talora,la stessa natura del rapporto di lavoro inizialmente previste. Pertanto, in caso di tra iniziali dati formali e successivi dati contrasto fattuali, questi assumono necessariamente un rilievo prevalente (cfr., tra le tante, Cass., 2 aprile 2002,n.4682; vedi anche Cass.,5 aprile 2002,n.4889). Siffatti principi sono stati applicati dalla Corte di Appello che ha accertato, nel profilo fattuale, alla stregua delle risultanze acquisite che il rapporto di lavoro autonomo del RO, con le modalità convenute nell'intercorso contratto, si era trasformato in subordinato, essendo stato questi inserito stabilmente dal luglio del 1999 nella organizzazione aziendale come responsabile del magazzino. Era, infatti, emerso che costui aveva assicurato il regolare funzionamento del reparto svolgendo compiti di sorveglianza e controllo degli altri lavoratori addetti e fornendo indicazioni per la concessione di ferie e permessi. Dall'altro, l'oggetto della prestazione, come indicato nelle fatture,mal si conciliava con il protrarsi nel tempo del rapporto di lavoro con la ME poichè una forma di consulenza all'organizzazione logistica del magazzino potevafinalizzata nonessere giustificata solo per un arco di tempo limitato e certo per oltre uno anno nel corso del quale la funzione del lavoratore era divenuta quella di responsabile del magazzino.La mancanza di elementi di forte riscontro del potere gerarchico datoriale era poi giustificata sia dall'inserimento del lavoratore aziendale, allenell'organigramma dirette dipendenze dei responsabili della società, sia dalla natura specialistica delle prestazioni con prevalenza delle funzioni propositive di soluzioni tecniche rispetto alla ed approvazione delle scelta stesse. Infine, costituiva elemento di conferma della trasformazione del rapporto in lavoro subordinato l'assenza di qualsiasi struttura imprenditoriale da parte del RO il quale aveva inizialmente fornito i programmi utilizzati ed avviato il lavoro di informatizzazione del magazzino. Né il quadro complessivo delineato era contraddetto dalle consulenze espletate per altre aziende, trattandosi di episodi saltuari, collegati a compiti specifici e delimitati,come desumibile dall'oggetto delle fatture. Trattasi di giudizio, congruamente motivato con riguardo alla esecutiva del contratto e al contenuto effettivo delle fase prestazioni rese ed esente da errori nel profilo logico e giuridico,come tale incensurabile in questa sede. Il ricorso deve essere perciò rigettato. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente, eave da dispositivo -
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alle spese in EURO 10,00 oltre EURO 2.000,00 (duemila/o) per onorari. Roma, 10 aprile 2003 Il Consigliere est. Il Presidente Vincenzeincenzo Miles Marco Ru Сендей CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 6 OTT 2005 A M CA E IL CANCELLIERE R P U