Sentenza 5 marzo 2009
Massime • 1
È inesistente la decisione della Corte di cassazione deliberata dopo la morte del reo, intervenuta nelle more del giudizio di legittimità dopo condanna in sede di merito, e spetta alla stessa Corte di cassazione adita per la declaratoria d'estinzione del reato per morte del reo avvenuta prima della pronuncia, il potere-dovere di dichiarare tale inesistenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/03/2009, n. 14509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14509 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CANZIO Giovanni - Presidente - del 05/03/2009
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 941
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 040676/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di CAGLIARI;
nei confronti di:
NI BE, N. IL 16/09/1967;
avverso ORDINANZA del 22/09/2008 CORTE ASSISE APPELLO di CAGLIARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CASSANO MARGHERITA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Galasso A., che ha chiesto che la Corte dichiari inesistente la sentenza del 15/1/1992 annulli senza rinvio la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Cagliari del 17/10/1990, perché i reati sono estinti per morte del reo. RITENUTO IN FATTO
1. Il 3 settembre 2008 il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Cagliari chiedeva alla Corte d'appello di Cagliari, quale giudice dell'esecuzione, di dichiarare estinta, per sopravvenuta morte del reo, la pena inflitta a OB CI con la sentenza della Corte d'assise d'appello di Cagliari del 17 ottobre 1990 (irrevocabile il 15 gennaio 1992), alla luce della intervenuta dichiarazione di morte presunta, pronunziata dal Tribunale di Lanusei il 14 marzo 2008, che aveva collocato il decesso alla data del 19 ottobre 1990.
2. Il 22 settembre 2008 la Corte d'assise d'appello di Cagliari dichiarava la propria incompetenza funzionale a provvedere sull'istanza e disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte, sul rilievo che la morte del reo era intervenuta dopo la pronunzia di condanna emessa dalla Corte d'assise d'appello e prima della pronunzia della Corte Suprema di Cassazione del 15 gennaio 1992 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal difensore dell'imputato.
OSSERVA IN DIRITTO
1. La sentenza di condanna emessa dopo la morte del reo è giuridicamente inesistente, mancando il soggetto processuale contro il quale deve essere fatta valere la pretesa punitiva e nei cui confronti la sentenza stessa è pronunciata. La decisione non può, d'altra parte, ritenersi passata in giudicato, giacché, conseguendo l'irrevocabilità della stessa al decorso dei termini dell'impugnazione (ove consentita) senza che questa sia stata proposta (art. 648 c.p.p.), si verificherebbe un'ipotesi di irrevocabilità meramente formale, non esistendo un soggetto in grado di proporre il gravame e nei cui confronti possa utilmente decorrere il termine per l'impugnazione.
Spetta, pertanto, al giudice che ha emesso la sentenza il potere- dovere di dichiararne la inesistenza giuridica in dipendenza della estinzione del reato per morte del reo avvenuta anteriormente all'adozione dell'anzidetta pronunzia (Cass., Sez. Un. 23 gennaio 1982, n. 3489, riv. 153021; Cass., Sez. 6, 25 maggio 1982, n. 1154, riv. 154264; Cass., Sez. 6, 28 settembre 1983, n. 1810, riv. 161172;
Cass., Sez. 1, l'ottobre 1990, n. 3056, riv. 185654). Non appare condivisibile l'affermazione (Cass Sez. 6, 27 settembre 1974, n. 1173, riv. 130646) che tale sentenza, non potendo essere impugnata, sarebbe comunque irrevocabile e che l'estinzione del reato per morte del reo dovrebbe essere dichiarata in sede esecutiva;
anche prescindendo dagli assorbenti rilievi giuridici in precedenza esposti, occorre considerare che, nell'ipotesi di una sentenza di condanna, la declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato prevista dall'indicata norma produce effetti limitati alla condanna non più eseguibile e non incide sul capo della sentenza relativo al pagamento delle spese del giudizio al quale sono tenuti gli eredi.
2. Sulla base delle considerazioni sinora svolte, deve essere dichiarata l'inesistenza della sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione in data 15 gennaio 1992 nei confronti di CI OB e, per l'effetto, deve essere annullata senza rinvio la sentenza della Corte d'assise d'appello di Cagliari del 17 ottobre 1990 per essere i reati estinti per morte dell'imputato.
P.Q.M.
Dichiara l'inesistenza della sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione in data 15 gennaio 1992 nei confronti di CI OB e, per l'effetto, annulla senza rinvio la sentenza della Corte d'assise d'appello di Cagliari del 17 ottobre 1990 per essere i reati estinti per morte dell'imputato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 marzo 2009. Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2009