Sentenza 4 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/05/2001, n. 6282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6282 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2001 |
Testo completo
| Aula 'B' REPUB ICA628 IN NOME DEL POPOLO ITA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO - Presidente - R.G.N. 3383/99 Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere Cron. 13931 Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere Rep. - Rel. Consigliere Ud.26/03/01 Dott. Florindo MINICHIELLO Dott. Gabriella COLETTI -· Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTNZ sul ricorso proposto da: ZZ NZ, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato CABIBBO SALVATORE, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDNZ SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, l'Avvocaturapresso Centrale dell'Istituto, 2001 rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta 1455 -1- delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 76/98 del Tribunale di MODENA, depositata il 23/02/98 R.G.N. 284/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/01 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato DI LULLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G. 3383/99 Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe, resa nella controversia fra l'INPS (appellante) e ZZ EN (appellata), il Tribunale di Modena dichiarava, ai sensi dell'art. 1, commi 181-183, del cd. collegato alla legge finanziaria 1997, l'estinzione del giudizio e compensava le spese di entrambi i gradi. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso percassazione ZZ EN. L'INPS ha depositato procura. Motivi della decisione 1. Con un'unica censura la parte ricorrente - denunciando, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 1, Fey 182 commi 181, 183, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 in rapporto ai principi di cui agli artt. 3, 24 e 38 Cost. - si duole che il Tribunale, investito dell'appello dell'INPS avverso la sentenza pretorile di accoglimento della domanda della cd. cristallizzazione, abbia dichiarato l'estinzione del giudizio e, richiamando alcune ordinanze di rimessione della questione alla Consulta, deduce l'illegittimità, con riguardo a i suindicati princìpi costituzionali, della normativa alla cui stregua è stata resa la contestata pronuncia di estinzione.
2. Il ricorso non può essere accolto. Va premesso facendo peraltro riferimento solo alla parte finale Fre della vicenda (della cd. cristallizzazione) originata dall'art.6, comma settimo, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638 - che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 240 del 1994, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, nella parte in cui, nel caso di 3 concorso di due o più pensioni integrate o integrabili al trattamento minimo, delle quali una sola conserva il diritto all'integrazione (ove non risultino superati i limiti reddituali previsti alla data del 30 settembre 1983), prevede la riconduzione dell'importo a calcolo dell'altra o delle altre pensioni non più integrabili, anziché il mantenimento di esse nell'importo spettante alla data indicata, fino ad assorbimento negli aumenti della pensione base derivanti dalla perequazione automatica. Successivamente sono intervenuti diversi provvedimenti normativi – decreti legge non seguiti da tempestiva conversione (28 marzo 1996 n. 166, 27 maggio 1996 n. 295, 26 luglio 1996 n. 396 e 24 settembre 1996 n. 499) e legge 23 dicembre 1996 n. 662 (modificata dal d.l. 28 marzo 1997 n. 79 conv. dalla legge 28 maggio 1997 n. 140) - intesi a dare attuazione alle statuizioni di tale sentenza e a disciplinare l'erogazione delle relative prestazioni e le relative conseguenze in ordine ai giudizi proposti per il conseguimento delle medesime;
finché è stata pubblicata la legge n. 448 del 1998 (misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), il cui art. 36 (dopo quattro commi contenenti disciplina modificativa ed interpretativa dei commi 181 e 182 dell'art. 1 della legge 1996/n.662) dispone, al quinto comma, che i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della stessa legge, aventi ad oggetto "le questioni di cui all'art. 1, commi 181 e 182, della legge рез 23 dicembre 1996, n.662, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto". -Nell'interpretazione di tale norma che ha sostituito l'art. 1, comma 183, della legge 1996/n.662 ed è applicabile, quale ius superveniens, alla controversia in esame questa Corte (cfr., ex plurimis, le sentenze 11 - maggio 1999 n. 4665, 22 maggio 1999 n. 5001, 11 giugno 1999 n. 5789 e 19 4 giugno 1999 n. 6171) ha costantemente ritenuto che la relativa previsione di estinzione concerne, oltre che le controversie aventi ad oggetto gli accessori sulle differenze dovute alla cd. cristallizzazione, anche le cause riguardanti l'esistenza del diritto alla cristallizzazione stessa per ragioni attinenti al relativo requisito reddituale. Ne consegue che, stante (non essendo emerse né essendo state dedotte preclusioni al riguardo nella concreta fattispecie) l'imprescindibilità dell'accertamento del requisito reddituale predetto, la pronuncia di estinzione deve essere confermata, sia pure con la precisazione (nell'esercizio delpotere di correzione di cui all'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.) che l'estinzione è da riferire (non all'art. 1, comma 183, della legge 1996/n.662 ma) all'art. 36, comma quinto, della citata legge n. 448 del 1998. Come già chiarito dalla Corte con sentenze 19 giugno 1999 n. 6171 e 13 dicembre 1999 n. 13979 (e successiva giurisprudenza conforme), la previsione di estinzione, con compensazione delle spese, dei giudizi attinenti alle questioni di cui ai commi 181 e 182 dell'art. 1 della legge 1996/n. 662 non incontra ostacoli in sovraordinati precetti costituzionali;
e la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma (art.36, quinto comma, della legge 1998/n.448) che impone tale dichiarazione d'estinzione toglie rilevanza a considerazioni riguardanti aspetti ulteriori e, in particolare, le disposizioni concernenti le condizioni di Jee esercizio e la quantificazione del diritto, nonché gli accessori del credito. Alla stregua di tali rilievi, la cui validità risulta confermata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 310 in data 11-20 luglio 2000, il ricorso deve essere rigettato. 5 3. Il rigetto del ricorso non comporta condanna della parte ricorrente alle spese di questo giudizio di legittimità, dovendo queste essere compensate, ai sensi dell'art. 36, comma quinto, della citata legge n. 448 del 1998.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso, in Roma, il 26 marzo 2001 Il Cons. Est. Il Presidente Flourol Ufinderella P him. neht mm. Shelle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, - 4 MAG. 2001 IL CANCELLIERSalle A S I S D A , T 0 . , 1 O L N A . L S T E O 3 R P B 7 S A ' I I L D N L E G A T D O S I A O S D P N E E M G , I S O G I A E R A D T L S O E I T T G A T E N L I R E L R S I E E D D O 16