Sentenza 29 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/03/2003, n. 4856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4856 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2003 |
Testo completo
O 4 L 7 L 3 ) O , E B 5 I Č 1 A E 4 P 5 N I 1 O - I D 1 Z 1 A - E R 1 T C 2 I RF04 85 6 / 0 3 S . I D L G U E 9 I R 3 G A E D E 5 E 4 N . T . T N T E S T I S R LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE ( E A Opgella Impugnativa SEZIONE TERZA CIVILE scntenza Giudice di pace Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 25089/01 Presidente Dott. Vincenzo CARBONE Consigliere Dott. Ernesto LUPO Consigliere - Cron. 10318 Dott. Mario FINOCCHIARO Rep. Dott. Antonio SEGRETO Consigliere - Ud. 31/01/03 - Rel. ConsigliereDott. Gianfranco MANZO ha pronunciato la sequente SENTENZA sul ricorso proposto da: IN ON, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato NICOLA BELSITO con studio 04100 SALERNO VIA NIZZA 134, giusta delega in atti;
- ricorrente alber
contro
SCORZIELLO LUCREZIA: - intimata - 100/01 del Giudice di pace di avvers0 la sentenzá CAPACCIO, emessa e depositata 1'11/06/01 (R.G. 199/00); udila La relazione della causà svolta nella camera di 2003 consiglio il 31/01/63 dal Consigliere DoLL. Gianfranco 264 MANZO: lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratorc Generale Dott. Antonio MARTONE che ha chiesto si del ricorso, dichiari l'inammissibilità CCD le conseguenze di legge. FATTO E DIRITTO Rilevato che NO TO ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale i Giudice di pace di Capaccio, lo ha condannato al pagamento in favore di CR LO, in proprio e nella qua- lità di esercente la potestà sul figlio minore AE ER, della зопта di lire 1.000.000, d Litolo di risarcimento del danni subizi per la morte del proprio cane avvenuta in seguito ad un' aggressione da parte del cane di proprietà del convenuto;
considerato: che con il primo motivo di ricorso il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c.: vio- lazione e falsa applicazione di nome di diritto>>, la- mentando che era evidente la violazione....dei principi dell'ordinamento e della legge processuale,generali nonché del dettato costituzionale>> e che era di palma- re evidenza che fosse stata violata e falsamente ap- plicata la legge sotto l'aspetto delle risultanze pro- batorie: le prove (crano) state interpretate in maniera 2 क incoatta, dando... rilevanza giuridica ad un fatto asso- lutamente non provato;
che nell'ambito dello stesso mo- tivo ha dedotto inoltre che la LO aveva agito anche nell'interesse del figlio minore, senza dare la dimostrazione documentale di tale sua legittimazione;
che con il secondo motivo il ricorrente ha lamen- la violazione dell'art. 360 Π. 5 c.p.c. per tato insufficierte, contraddittoria motivazione omessa, 1'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione>> della sentenza impugnata, per avere ritenuto sussisten- ze la propria legittimazione passiva in mancanza di prove;
rilevato che l'intimata non ha svolto difese;
viste le conclusioni del P.M. che, in considera- zione dei limiti entro i quali è esercitatile il con- trollo in sede di legittimità delle sentenza emesse dal giudice di pace secondo aquità, ha chiesto a questa dichiarare, con provvedimento in camera di Corte inammissibile il ricorso;
consiglio, considerato che la sentenza emessa dal giudice di pace secondo equità, ai sensi dell'art. 113 c.p.c. Ѐ impugnabile per cassazione per violazione delle nor- me processuali ai sensi dell'art. 360 primo comma nume- ri 1, 2 e 4 cod. proc. civ. (in quest'ultimo caso anche con riferimento alle ipotesi di incsistenza della moti- 47 vazione), nonché ai sensi del n. 5 dell'art. 360 cita- to, quando l'enunciazione del criterio di equità adot- tato sia inficiata da un vizio che, attener.do ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza, ovvero di radicale ed in- sanabile contraddittorietà della motivazione, mentre la censura di violazione della legge sostanziale ai sensi del I). 3 del citato art. 360 è consentita soltanto in caso di inosservanza o falsa applicazione della costi- tuzione e delle norme comunitarie (sc di rango superio- re a quelle ordinaria)>> (Cass. S.U. 15 ottobre 1999, 716); ritenuto che le doglianze contenute nel motivo non rientrano tra le dette violazioni e che la motivazione della sentenza impugnata non appare né inesistente në apparente, essendo chiaramente comprensibile la ratic decidendi, mentre risulta evidento che le doglianze so- 10 rivolte dirattamente al convincimento espresso dal giudice di pace in modo difforme da le aspettative;
che per quanto concerne la deduzione relativa alla le- gittimazione della LO ad agire anche nella qua- lità di esercente la potestà genitoriale sul figlio, la stessa è inammissibile, in quanto prospettata per ia prima volta in quesla sede;
riteruto, in conclusione: の che il ricorso appare manifestamente infondato e, conseguentemente, va rigettato, con sentenza pronunzia - ta in camera di consiglio a norma dell'art. 375 c-p.c./ che non si fa luogo a pronunzia sulle spese non avendo l'intimata svolto attività difensiva;
visti gli artt. 113, 339 e 375 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma il 31 gennaio 2003. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE лери IL CANCELLIERE CL Doff sea Maria Aiello Depositata in Cancelleria 2303.03 oggi, IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aisito 5