Sentenza 4 ottobre 2013
Massime • 1
Costituisce furto consumato e non tentato quello che si commette all'atto del superamento della barriera delle casse di un supermercato con merce prelevata dai banchi e sottratta al pagamento, a nulla rilevando che il fatto sia avvenuto sotto il costante controllo del personale del supermercato, incaricato della sorveglianza.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 584 del 11https://www.laleggepertutti.it/
Civile Sent. Sez. L Num. 584 Anno 2013 Presidente: LAMORGESE ANTONIO Relatore: ARIENZO ROSA SENTENZA sul ricorso 9686-2008 proposto da: POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAllA G. MAZZINI 27, presso lo studio TRIFIRO' & PARTNERS, rappresentata e difesa dall'Avvocato TRIFIRO' SALVATORE, giusta delega in 2012 atti; – ricorrente – 4002 contro MICHELI MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II N. 18, presso lo studio del Data pubblicazione: 11/01/2013 Dr. GREZ GIANMARCO, rappresentato e difeso dall'avvocato BARTOLINI ENRICO, giusta delega in atti; – controricorrente – avverso la sentenza n. 533/2007 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 29/12/2007 R.G.N. 292/2007; udienza dei …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/10/2013, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BEVERE AN - Presidente - del 04/10/2013
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 2483
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO G. - rel. Consigliere - N. 4046/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO CA N. IL 25/06/1975;
avverso la sentenza n. 686/2009 CORTE APPELLO di MESSINA, del 09/11/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/10/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE MARZO GIUSEPPE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SPINACI Sante, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 09/11/2011, la Corte d'appello di Messina ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato MA CA alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di furto aggravato dall'uso della destrezza, per avere sottratto una busta contenente etichette di capi di abbigliamento e la somma di Euro 40,00, collocate dietro il bancone di un negozio Benetton.
2. Nell'interesse del MA è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento del tentativo, dal momento che il MA era stato inseguito da IA AN, responsabile del punto vendita e successivamente da due agenti in borghese, i quali erano riusciti a fermarlo.
2.2. Con il secondo motivo, si critica la sentenza impugnata per avere riconosciuto l'aggravante della destrezza, che aveva impedito di fare applicazione dell'art. 626 c.p., e di prendere atto della conseguente improcedibilità dell'azione penale, per assenza di querela.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente rileva che, a fronte del riconoscimento dell'insussistenza dell'aggravante della destrezza, il giudice di merito avrebbe dovuto prendere atto dell'inesistenza di una querela, essendo presente in atti solo la denuncia del IA, il quale non poteva essere qualificato come procuratore speciale della società.
2.4. Con il quarto motivo si invoca l'intervenuta prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Esaminando, per ragioni di ordine logico, i motivi secondo e terzo, i quali convergono nella finalità di giungere all'affermazione dell'improcedibilità dell'azione penale (alla luce della prevalenza del proscioglimento per mancanza di querela rispetto alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione: Sez. 4^, n. 3601 del 01/04/1985, Censi, Rv. 168768; Sez. 5^, n. 14769 del 10/03/1989, Fossati, Rv. 182419), osserva la Corte che essi non sono fondati, in quanto l'affermazione della Corte territoriale, secondo cui il MA aveva sottratto gli oggetti da un cassetto del bancone del negozio (in definitiva, approfittando di una condizione contingentemente favorevole o di una frazione di tempo in cui la parte offesa aveva momentaneamente sospeso la vigilanza sul bene perché impegnata, nello stesso luogo di detenzione della cosa o in luogo immediatamente prossimo, a curare attività di vita o di lavoro: Sez. 6^, n. 23108 del 07/06/2012, Antenucci, Rv. 252886) non è contrastata da critiche specifiche, così come non è neppure contestato il rilievo della Corte relativo all'assenza di un grave ed urgente bisogno dell'imputato. Ne discende che l'operatività dell'art. 626 c.p., è preclusa sia, in radice, alla luce dell'ultimo comma dell'articolo stesso, sia comunque perché non ricorrono i presupposti di operatività della norma.
2. Esclusa la sussistenza del tentativo invocata col primo motivo (secondo il condiviso orientamento di questa Corte, costituisce furto consumato e non tentato quello che si commette all'atto del superamento della barriera delle casse di un supermercato con merce prelevata dai banchi e sottratta al pagamento, a nulla rilevando che il fatto sia avvenuto sotto il costante controllo del personale del supermercato, incaricato della sorveglianza (Sez. 5^, n. 7086 del 19/01/2011, Marin, Rv. 249842), deve prendersi atto che in data 14/04/2012, ossia successivamente alla pronuncia di secondo grado, il reato si è estinto per prescrizione.
3. La sentenza impugnata va in conseguenza annullata senza rinvio per tale causa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2014