Sentenza 28 luglio 1999
Massime • 1
In tema di responsabilità della P.A. per occupazione illegittima del fondo irreversibilmente acquisito con la realizzazione di opera pubblica, l'appartenenza del fondo medesimo a più comproprietari non implica solidarietà attiva in un unico credito risarcitorio, ma comporta l'insorgenza di un autonomo diritto di ciascuno dei comproprietari al ristoro del pregiudizio causato al proprio patrimonio. Ne consegue che ciascuno dei detti comproprietari ha la possibilità di agire in giudizio per il risarcimento del danno nei limiti della propria quota di comproprietà del bene.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/07/1999, n. 8177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8177 |
| Data del deposito : | 28 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio SENSALE Presidente
Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cons. Relatore
Dott. Enrico ALTIERI Consigliere
Dott. Mario ADAMO Consigliere
Dott. Antonio GISOTTI Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
US DE IN, elettivamente domiciliato in Roma, via G.Sorel 7, presso sig. OE RA, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Zupi giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente della G.R. - intimata -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n.439 del 19.6/11.9.96. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/03/99 dal Relatore Cons. Dott. G. Cappuccio;
Udito l'avv. Zupi per il ricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Gambardella che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo
Secondo la narrativa della sentenza impugnata, US De AR, qualificandosi proprietario e possessore di un terreno occupato, senza titolo, dalla Regione Calabria per costruirvi una strada, conveniva in giudizio la Regione - che rimaneva contumace - dinanzi al tribunale di Cosenza, chiedendo il risarcimento dei danni indicati in lire 129 milioni, salvo giustizia. Il tribunale, nel rilievo che il De AR risultava comproprietario del terreno solo per 15 parti su 504 limitava il risarcimento dovutogli dalla Regione a lire 1.609.476, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla domanda (31.3.89) al saldo.
Contro la sentenza, un anno dopo la pubblicazione, proponeva appello il De AR, sostenendo di essere possessore di tutto l'immobile e non di 15/504, lamentando inoltre il mancato rimborso, tra le spese processuali, della c.t. di parte;
sostenendo infine che la riduzione del quantum stabilito dal c.t.u. operata dal tribunale era apodittica ed immotivata.
Di quest'ultimo motivo la Corte d'appello di Catanzaro riteneva l'inammissibilità, perché non illustrato;
rigettava le altre impugnazioni: quanto al mancato rimborso delle spese della consulenza di parte, rilevando che si trattava di consulenza stragiudiziale e non giudiziale, ovverosia di parte;
quanto alla proprietà del terreno occupato, rilevando che della morte dei cointestatari catastali non era stata fornita la prova;
dell'acquisto per successione da parte del De AR, neppure;
della corrispondenza tra la documentazione prodotta nel presente giudizio e quella prodotta in altri giudizi - conclusisi con esito favorevole alla tesi del De AR - neanche. Perciò, in mancanza "di ulteriori elementi comprovanti la qualità... di esclusivo proprietario" del De AR, sia pure in via presuntiva, rimanevano ferme le risultanze catastali. Nulla per le spese, perché la Regione AB era rimasta, nuovamente, contumace.
Contro la sentenza 19.6/15.10.96 della Corte d'appello di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione US De AR avanzando, con ricorso notificato il 7.10.97, sei motivi di censura. Non si è costituita l'intimata.
Motivi della decisione
Coi primo motivo di censura si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 360 n. 3 cpc in relazione all'art. 2043 cc e dell'art. 1585.2 cc. Assume il ricorrente che, avendo agito quale titolare di un diritto personale, era legittimato, quale conduttore, ad agire nei confronti dei terzi per gli illeciti che possono diminuire il godimento del bene.
Il motivo è inammissibile, perché introduce una causa petendi del tutto nuova, su cui la sentenza impugnata non ha avuto modo di pronunciarsi. Il De AR, nei due gradi del giudizio di merito, ha preteso il risarcimento del danno quale proprietario del bene ablato e non quale titolare di un diritto di godimento personale, la cui lesione avrebbe comportato - tra l'altro - danni diversi da quelli fatti valere in giudizio.
Col secondo motivo di censura si deduce, in subordine, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 360 n. 3 cpc in relazione agli artt.1102 e 1105 cc perché, una volta riconosciuta la comproprietà del
De AR sul bene, se ne doveva dedurre che la sua azione era condotta su tacito incarico degli altri comunisti, tanto più che in altra causa dinanzi alla sezione agraria di altra autorità giudiziaria, aveva proposto l'azione di rilascio nei confronti del colono, quale possessore e detentore dell'intero fondo. Va chiarito che il De AR ha proposto l'appello contro la decisione di primo grado assumendosi proprietario esclusivo del bene ablato;
non è stata quindi dedotta la proprietà di una quota maggiore, rispetto a quella (di 15/504) riconosciutagli dal tribunale, domanda che ben poteva essere proposta, senza violare lo ius novorum (Cass. 4571/97; 2502/86) ma che occorreva proporre perché la Corte territoriale potesse valutare ed eventualmente accogliere sotto questo profilo la istanza di riforma della pronuncia di primo grado, per il principio di specificità dei motivi (S.U. 4991/87) strettamente collegato all'effetto devolutivo dell'appello (Cass. 1511/89). Il motivo è quindi inammissibile, oltre che infondato, non potendosi configurare una solidarietà attiva presunta in forza del rapporto condominiale (Cass. 5533/94). La possibilità, per il singolo condomino, di agire a tutela dell'intero, può essere riconosciuta in relazione ad istanze di ripristino, nona pretese risarcitorie (S.U. 186/87). Col terzo motivo di censura si denuncia la violazione dell'art. 360 n.3 cpc e dell'art. 950.3 cc. Si sostiene, in sintesi, che la sentenza impugnata ha errato nell'attribuire rilevanza alla visura catastale quando, agli atti di causa, esistevano precisi elementi idonei a far ritenere il possesso e la detenzione del bene da parte del De AR costituiti dalle sentenze del tribunale regionale delle acque e della sezione specializzata agraria di Cosenza che, in altre cause, ne avevano ritenuto la legittimazione attiva: tale censura risulta sviluppata ulteriormente nel quarto motivo (che censura la sentenza per extrapetizione), con riferimento ai riconoscimenti ed alle esibizioni effettuate, in uno di tali giudizi, dall'Avvocatura dello Stato.
Si sostiene, ulteriormente, che la sentenza impugnata ha errato nel sollevare d'ufficio una eccezione di legittimazione che poteva essere sollevata solo su istanza di parte;
che ha errato nel disattendere le conclusioni del c.t.u.; che ha errato, infine, nel sollevare la questione in sentenza, senza aver mai invitato la parte a chiarire la propria posizione.
I due motivi sono infondati. A parte il riferimento all'art. 950.3 cc, non pertinente perché relativo alla disciplina dell'azione di regolamento di confini, estranea all'oggetto del giudizio, va osservato che la questione di legittimazione era stata sollevata dal tribunale, contro la cui sentenza doveva quindi essere proposta la censura di ultrapetizione, mentre non può essere sollevata contro la sentenza della Corte d'appello, espressamente chiamata dall'appellante De AR a decidere sulla sua qualità di proprietario esclusivo del bene, impugnativamente affermata come titolo della pretesa risarcitoria azionata.
La sentenza del tribunale ha determinato in 15/504 del totale il credito del De AR ed il giudizio d'appello ha ad oggetto, in massima parte, la impugnazione di tale statuizione: non è quindi esatto che la pronuncia della Corte territoriale sia apodittica ed inattesa.
Non sussisteva materiale probatorio atto ad orientare diversamente il giudice del merito: la sentenza impugnata spiega (c.7-8) perché le decisioni di altre autorità giudiziarie, prodotte dal De AR, non erano conferenti e la narrazione - in sede di legittimità - delle vicende successorie che avrebbero condotto a concentrare nelle mani del De AR maggior parte della comproprietà non vale a superare la carenza probatoria posta in luce dalla Corte territoriale, confermandone anzi la sussistenza. Alla consulenza d'ufficio, svolta per accertare il valore del terreno ablato, non può essere affidata la prova di fatti e qualità che incombe alla parte istante dimostrare (Cass. 3423/98; 342/97; 2205/96). Col quinto motivo si censura, sempre in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, la violazione dell'art. 201 cpc, per il mancato rimborso delle spese di consulenza di parte, con soluzione diversa da quanto, in altra causa, stabilito dalla stessa Corte territoriale. La censura è inammissibile. La pronuncia impugnata basa il suo rifiuto di rimborso su due ordini di ragioni: anzitutto, sul rilievo che non si è trattato, nel caso, di consulenza tecnica di parte, ovverosia di allegazione difensiva esperita in concomitanza ed in contraddittorio con la consulenza d'ufficio, ma di un ausilio tecnico stragiudiziale, esperito prima ancora che la causa avesse inizio;
in secondo luogo, sul rilievo che tale indagine non risultava affatto necessaria ai fini del giudizio, con evidente richiamo al disposto dell'art. 92.1 cpc (Cass. 3716/80; 6056/90). La censura non contesta nè l'una ne' l'altra delle ragioni addotte, limitandosi a lamentare una disparità di trattamento rispetto ad altre decisioni, evidentemente non invocabili perché non v'è prova dell'omogeneità. Col sesto motivo di censura si deduce difetto e contraddittorietà di motivazione della sentenza: A) non è motivata la riduzione del totale calcolato dal c.t.u.; B) non è spiegato l'omesso esame dei documenti "rilevanti ai fini della decisione della controversia quali le successioni di De AR NA ed EL;
C) non sono state valutate le risultanze della c.t.u. che parla della azienda De AR, del fondo De AR, dell'importo complessivo da corrispondere al De AR;
D) per aver omesso di escludere l'attendibilità della visura catastale in quanto in contrasto con i documenti prodotti (denuncia di successione, documentazione dell'Avvocatura dello Stato di Napoli e c.t.u.); E) mentre si afferma che, in astratto, le visure catastali non sono attendibili, si assume che l'appellante non ha fornito alcuna prova della dedotta proprietà, trascurando le tre sentenze prodotte che hanno riconosciuto, sulla scorta delle stesse risultanze catastali, l'intero indennizzo al De AR.
La sentenza impugnata ha più volte ribadito che non erano state fornite prove idonee a dimostrare che il De AR era l'esclusivo proprietario del bene ablato. E, poiché il De AR affermava il proprio diritto all'intero risarcimento e non ad una quota maggiore di quella riconosciutagli dal tribunale, era in funzione della esclusiva proprietà che l'idoneità dei mezzi probatori doveva essere ed è stata valutata.
Secondo quanto assume il ricorrente, erano state prodotte, a prova della sua proprietà, la visura catastale;
una denuncia di successione a De AR NA ed LL;
la comparsa di risposta della Avvocatura dello Stato in uno dei richiamati processi;
le sentenze che hanno definito tali processi.
La sentenza impugnata ha precisato le ragioni che rendevano le sentenze rese in altri giudizio, tra altre parti e per altre controversie, inutilizzabili: conseguentemente, le deduzioni dell'Avvocatura nei processi che tali sentenze hanno definito erano ugualmente inutilizzabili;
ha precisato che, agli effetti della prova dell'esclusiva proprietà, mancava sia la dimostrazione del decesso dei cointestatari, sia dell'acquisto, iure successionis da parte del De AR, delle quote dei deceduti. Rimaneva quindi, come unica documentazione, la visura catastale, probante, in mancanza di altri elementi, nei limiti già precisati dal tribunale. Non è ovviamente, interesse del ricorrente censurare la sentenza per aver ritenuto l'efficacia probatoria della visura catastale, in contrasto con la richiamata sentenza 9096/91 della Cassazione, che tale efficacia ha disconosciuto.
Il ricorso va quindi rigettato, senza statuizioni sulle spese perché la Regione non si è costituita.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 1999