CASS
Sentenza 29 maggio 2026
Sentenza 29 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/05/2026, n. 19899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19899 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NZ UN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/11/2025 del TRIBUNALE di NAPOLI, Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari;
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale LIDIA GIORGIO, che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa in data 24 novembre 2025 il Tribunale di Napoli, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, rigettava l’appello cautelare proposto avverso l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva respinto l’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, applicata a RA NO in relazione al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso contestatogli per avere fatto parte dell’associazione camorristica facente capo a Pezzella Francesco. Penale Sent. Sez. 2 Num. 19899 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: CALVISI MICHELE Data Udienza: 18/03/2026 2 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’indagato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando un unico motivo di doglianza con il quale deduceva erronea applicazione degli artt. 416-bis cod. pen., 274, 275, comma 3, 292 e 299 cod. proc. pen., nonché difetto di motivazione in relazione agli elementi dedotti dalla difesa ai fini del superamento della doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Assumeva che la dissociazione doveva rimanere distinta dalla collaborazione e che il Tribunale aveva omesso di valutare la dichiarazione con la quale il RA aveva manifestato la volontà di dissociarsi dall’ambiente criminale che fino ad ora aveva frequentato. Deduceva inoltre che il giudice della cautela aveva omesso ogni valutazione anche in punto di adeguatezza della misura applicata e di attualità e concretezza del pericolo di recidiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per essere l’unico motivo manifestamente infondato. Il Tribunale di Napoli ha reso una motivazione immune da vizi in relazione alle caratteristiche che deve avere la dissociazione per consentire il superamento della doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (v. in particolare a pag. 2 del provvedimento impugnato), osservando che il ricorrente aveva depositato una dichiarazione scritta, contenuta in una missiva, con la quale aveva rappresentato in maniera del tutto generica la volontà di dissociarsi dall’ambiente criminale nel quale era inserito, dichiarazione che è stata ritenuta inidonea dal giudice della cautela a consentire il superamento della doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Al riguardo il Tribunale ha reso una motivazione immune da vizi, avendo osservato in maniera congrua che la volontà dell’indagato di dissociarsi dal clan camorristico del quale aveva fatto parte, manifestata con una semplice missiva e dunque non ufficialmente formalizzata, non aveva ancora prodotto alcun effetto concreto e, in ragione della sua genericità, non poteva dirsi dimostrativa di un distacco effettivo dall’organizzazione criminale, diversamente da altre 3 condotte, se accompagnate da una attenta valutazione giudiziale, quali la collaborazione con la giustizia, la confessione parziale e le accuse ai complici;
ha concluso sul punto il Tribunale osservando in maniera logica rispetto alle premesse che “è fondamentale dimostrare il venir meno della presunzione di pericolosità sociale con elementi fattuali, non con mere congetture” (v. pag. 2 del provvedimento impugnato). Il Collegio, infine, osserva che la ritenuta sussistenza della doppia presunzione di pericolosità esime, evidentemente, il giudice della cautela dal motivare in relazione all’adeguatezza della misura applicata e all’attualità e concretezza del pericolo di recidiva, elementi la cui sussistenza è, per l’appunto, presunta. 2. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile;
il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 18/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente CH LV RE LE
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale LIDIA GIORGIO, che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa in data 24 novembre 2025 il Tribunale di Napoli, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, rigettava l’appello cautelare proposto avverso l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva respinto l’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, applicata a RA NO in relazione al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso contestatogli per avere fatto parte dell’associazione camorristica facente capo a Pezzella Francesco. Penale Sent. Sez. 2 Num. 19899 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: CALVISI MICHELE Data Udienza: 18/03/2026 2 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’indagato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando un unico motivo di doglianza con il quale deduceva erronea applicazione degli artt. 416-bis cod. pen., 274, 275, comma 3, 292 e 299 cod. proc. pen., nonché difetto di motivazione in relazione agli elementi dedotti dalla difesa ai fini del superamento della doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Assumeva che la dissociazione doveva rimanere distinta dalla collaborazione e che il Tribunale aveva omesso di valutare la dichiarazione con la quale il RA aveva manifestato la volontà di dissociarsi dall’ambiente criminale che fino ad ora aveva frequentato. Deduceva inoltre che il giudice della cautela aveva omesso ogni valutazione anche in punto di adeguatezza della misura applicata e di attualità e concretezza del pericolo di recidiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per essere l’unico motivo manifestamente infondato. Il Tribunale di Napoli ha reso una motivazione immune da vizi in relazione alle caratteristiche che deve avere la dissociazione per consentire il superamento della doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (v. in particolare a pag. 2 del provvedimento impugnato), osservando che il ricorrente aveva depositato una dichiarazione scritta, contenuta in una missiva, con la quale aveva rappresentato in maniera del tutto generica la volontà di dissociarsi dall’ambiente criminale nel quale era inserito, dichiarazione che è stata ritenuta inidonea dal giudice della cautela a consentire il superamento della doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Al riguardo il Tribunale ha reso una motivazione immune da vizi, avendo osservato in maniera congrua che la volontà dell’indagato di dissociarsi dal clan camorristico del quale aveva fatto parte, manifestata con una semplice missiva e dunque non ufficialmente formalizzata, non aveva ancora prodotto alcun effetto concreto e, in ragione della sua genericità, non poteva dirsi dimostrativa di un distacco effettivo dall’organizzazione criminale, diversamente da altre 3 condotte, se accompagnate da una attenta valutazione giudiziale, quali la collaborazione con la giustizia, la confessione parziale e le accuse ai complici;
ha concluso sul punto il Tribunale osservando in maniera logica rispetto alle premesse che “è fondamentale dimostrare il venir meno della presunzione di pericolosità sociale con elementi fattuali, non con mere congetture” (v. pag. 2 del provvedimento impugnato). Il Collegio, infine, osserva che la ritenuta sussistenza della doppia presunzione di pericolosità esime, evidentemente, il giudice della cautela dal motivare in relazione all’adeguatezza della misura applicata e all’attualità e concretezza del pericolo di recidiva, elementi la cui sussistenza è, per l’appunto, presunta. 2. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile;
il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 18/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente CH LV RE LE