Cass. pen., sez. II, sentenza 29/05/2026, n. 19899
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Sentenza 29 maggio 2026

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  • Rigettato
    Erronea applicazione degli artt. 416-bis cod. pen., 274, 275, comma 3, 292 e 299 cod. proc. pen. e difetto di motivazione

    Il Tribunale di Napoli ha reso una motivazione immune da vizi in relazione alle caratteristiche che deve avere la dissociazione per consentire il superamento della doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. La dichiarazione di volontà di dissociarsi, contenuta in una missiva e del tutto generica, è stata ritenuta inidonea a consentire il superamento della doppia presunzione. La ritenuta sussistenza della doppia presunzione di pericolosità esime il giudice della cautela dal motivare in relazione all’adeguatezza della misura applicata e all’attualità e concretezza del pericolo di recidiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 29/05/2026, n. 19899
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19899
    Data del deposito : 29 maggio 2026

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