CASS
Sentenza 22 aprile 2026
Sentenza 22 aprile 2026
Commentario • 1
- 1. Partecipazione materiale e responsabilità del conciliatore sindacale nell’estorsione contrattualeAccesso limitatoTommaso Cimadomo · https://www.altalex.com/ · 13 aprile 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/04/2026, n. 14717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14717 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: ON ZI nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/06/2025 della Corte di Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le memorie depositate dalle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NU ER;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IA GI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni del difensore della parte civile ES UC, Avv. MA AG (sostituto processuale dell’Avv. US Buscaino), che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e depositato comparsa conclusionale e nota spese;
udite le conclusioni del difensore della parte civile MA RO, Avv. MA AG, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e depositato comparsa conclusionale e nota spese;
udite le conclusioni del difensore delle parti civili TA SE e US AG, Avv. Gaetano Giovanni Di Bartolo, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso e depositato comparsa conclusionale e nota spese;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14717 Anno 2026 Presidente: PARDO IGNAZIO Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 10/04/2026 2 udite le conclusioni dei difensori della ricorrente ZI ON, Avv. Giovanni Di NE e NE ES Re, che hanno insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. ZI ON, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 24 giugno 2025 con cui la Corte di Appello di Palermo, ha confermato la sentenza emessa, in data 01 marzo 2022, con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani, l’ha condannata alla pena di anni 2, mesi 10, giorni 20 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in relazione al reato di concorso in estorsione. La Corte di appello, riteneva confermare la ricostruzione del primo giudice secondo la quale la ON, nella sua qualità di conciliatore sindacale, attraverso la predisposizione e sottoscrizione di diversi verbali di transazione tra lavoratori e datori di lavoro, avrebbe contribuito a portare a termine l’estorsione dei secondi nei riguardi dei primi, i quali venivano costretti a rinunciare a loro legittime pretese in relazione ad attività già prestate, dietro la minaccia larvata del licenziamento e della mancata riassunzione. 2. La ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, deduce violazione degli artt. 110 e 629 cod. pen., travisamento della prova, nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all’affermazione della propria responsabilità a titolo di concorso. 2.1. Secondo la prospettazione difensiva, la ON sarebbe rimasta del tutto estranea alle condotte estorsive contestate, non rivestendo la qualifica di datrice di lavoro delle persone offese. In particolare, si sottolinea come la ricorrente non abbia imposto ai lavoratori l’accettazione di trattamenti retributivi inadeguati ovvero la sottoscrizione di buste paga non corrispondenti all’attività effettivamente prestata. Da ciò la difesa fa discendere che la rilevanza penale dell’accettazione in sede di conciliazione di accordi transattivi con conseguente rinuncia dei lavoratori alle spettanze maturate e ai diritti acquisiti –unico momento in cui la ricorrente ha avuto un ruolo attivo–, avrebbe potuto assumere rilievo penale solo ove fosse stata previamente dimostrata, mediante un apparato motivazionale logico e puntuale, la conoscenza, in capo alla ON, delle vicende inerenti ai singoli rapporti di lavoro. Tale dimostrazione, ad avviso della difesa, risulterebbe del tutto assente. I giudici di merito, infatti, non avrebbero individuato né esplicitato gli elementi logico- probatori idonei a fondare il convincimento circa la consapevolezza, da parte della ON, delle condizioni inique accettate dai lavoratori, così da consentire alla 3 ricorrente una effettiva valutazione della natura svantaggiosa delle conciliazioni per questi ultimi. 2.2. La motivazione impugnata sarebbe, altresì, apodittica nella parte in cui i giudici di appello affermano che, dalla lettura delle intercettazioni telefoniche e ambientali in atti, emergerebbe la piena consapevolezza dell’esistenza di un sistema strutturato, adottato dalla società Arcipelago s.p.a., volto a comprimere in modo significativo i diritti retributivi e contributivi dei lavoratori. Nel corpo della sentenza, in particolare, non risulterebbe indicata alcuna specifica captazione idonea a dimostrare la conoscenza, da parte della ON, di tale dinamica estorsiva. La Corte territoriale avrebbe omesso di motivare in ordine al profilo centrale della vicenda, rappresentato dalla conoscenza, da parte della ricorrente, del fatto che in sede conciliativa venivano riconosciute ai lavoratori somme inferiori a quelle dovute. I giudici di appello, infatti, non avrebbero chiarito come la ON potesse essere consapevole di tale compressione dei diritti dei dipendenti, circostanza la cui dimostrazione risulterebbe imprescindibile per affermare la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di estorsione. 2.3. La difesa censura, altresì, l’affermazione contenuta a pagina 7 della sentenza, secondo cui la ON sarebbe stata a conoscenza “che quanto riportato nei verbali fosse a dir poco artefatto”, ritenendola del tutto apodittica. Tale conclusione sarebbe stata desunta dai giudici di merito dalle dichiarazioni rese dalle persone offese, le quali avrebbero riferito che non corrispondeva al vero quanto indicato nei verbali sottoscritti in ordine alla pregressa attivazione di vertenze finalizzate al pagamento di differenze retributive per il maggior lavoro svolto;
tuttavia, la decisione impugnata non indicherebbe gli elementi idonei a dimostrare che la ricorrente fosse a conoscenza di tale circostanza. La Corte distrettuale, inoltre, avrebbe del tutto omesso di esaminare le dichiarazioni testimoniali rese dall’Avv. LI, legale della società Arcipelago s.p.a., la quale ha riferito che le bozze degli accordi conciliativi venivano da lei predisposte a seguito della comunicazione, da parte del datore di lavoro, dell’avvenuto raggiungimento di un accordo con il lavoratore, e che solo in un momento successivo tali intese venivano formalizzate mediante conciliazione. In tale prospettiva, i giudici di appello avrebbero dovuto chiarire per quali ragioni la ricorrente, la quale si limitava a ricevere le bozze predisposte dall’Avv. LI, avrebbe dovuto ritenere che le stesse non trovassero fondamento in tale previo accordo tra datore di lavoro e dipendenti. 4 2.4. Secondo la difesa, i giudici di appello sarebbero incorsi in travisamento della prova nella parte in cui, alle pagine 5 e 6 della motivazione, hanno riportato il contenuto di una conversazione intercettata intercorsa con la ON in data 2 maggio 2019, traendone la prova dell’esistenza di un sistema illecito, adottato in modo sistematico e reiterato dalla società Arcipelago s.p.a. Tale conclusione sarebbe erronea, in quanto la conversazione in esame riguardava una diversa realtà societaria, denominata Orizzonte srl, gestita da soggetti diversi dagli imputati, come peraltro espressamente indicato alle pagine 23 e 24 dell’ordinanza cautelare. 2.5. Ulteriore travisamento della prova -già puntualmente segnalato con l’atto di appello- sarebbe ravvisabile nel reiterato richiamo, da parte della Corte territoriale, alla frase «il lavoratore firma perché sa che continua il lavoro con l’azienda e quindi non ha il coraggio di fargli causa. Il fottuto è il lavoratore», ritenuta dimostrativa della sussistenza, in capo alla ON, dell’elemento soggettivo del delitto di estorsione. La difesa ha evidenziato che tale espressione non sarebbe stata pronunciata dalla ricorrente bensì da altro soggetto, IA FL, nel corso di una conversazione con una persona indicata come SI. Tale affermazione troverebbe, peraltro, riscontro in quanto riportato a pagina 29 della sentenza di primo grado, ove il dialogo in questione è ricondotto al colloquio tra la già menzionata SI e IA FL, con attribuzione della frase proprio a quest’ultima. 2.6. La difesa deduce, altresì, che il giudice di appello non avrebbe fornito adeguata risposta ai rilievi formulati nell’atto di impugnazione in ordine alla necessaria individuazione del contributo agevolativo attribuibile alla ON, contributo che non risulterebbe in alcun modo individuato nella motivazione. Peraltro, la Corte territoriale non avrebbe confutato lo specifico motivo di appello con cui si evidenziava che il metus dei lavoratori, secondo la stessa prospettazione accusatoria, sarebbe derivato esclusivamente dalla situazione del mercato del lavoro favorevole ai datori di lavoro, le cui pretese illegittime sarebbero state accettate proprio in ragione di tale contesto. 2.7. Infine, la motivazione sarebbe meramente apparente anche nella parte in cui si afferma che la ON avrebbe personalmente percepito la somma di 120 euro per ciascuna conciliazione, sulla base di quanto emerso dalle conversazioni intercettate. I giudici di appello non si sarebbero confrontati con le deduzioni difensive contenute nei motivi di gravame, nei quali si evidenziava che destinataria di tali 5 somme non era la persona fisica che partecipava alla conciliazione bensì l’organizzazione sindacale, la quale rilasciava regolari ricevute. A fronte di tale specifica censura, la Corte distrettuale si sarebbe limitata ad affermare che non sarebbe stato dimostrato che le somme versate per le conciliazioni appartenessero all’organizzazione sindacale. Tale argomentazione integrerebbe, secondo la difesa, un’indebita inversione dell’onere della prova poiché la percezione delle somme da parte della ON è stata ritenuta sussistente unicamente in ragione della mancata dimostrazione contraria da parte della difesa. Inoltre, le espressioni intercettate, per la loro genericità, non consentirebbero di individuare con certezza il destinatario delle somme, anche considerando che la ON utilizzava la forma verbale plurale «facciamo una botta di soldi», locuzione che, sul piano logico, parrebbe riferirsi all’intera organizzazione piuttosto che a un singolo soggetto. 3. La ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta violazione dell’art. 629 cod. pen. nonché carenza di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di estorsione. 3.1. La motivazione sarebbe del tutto carente in ordine agli elementi logico- probatori dai quali desumere che i responsabili della società Arcipelago s.p.a. abbiano minacciato i lavoratori, in forma esplicita o implicita, di licenziamento in caso di mancata accettazione delle condizioni prospettate loro. La difesa osserva che la minaccia implicita non può essere confusa, come avvenuto nel caso di specie, con il mero stato di soggezione derivante dalla scarsità di occasioni lavorative, evidenziando come i fattori socioeconomici esterni e le eventuali percezioni soggettive delle persone offese, in assenza di prospettazioni minatorie, non siano elementi idonei a integrare l’elemento materiale del delitto di estorsione. 3.2. La difesa rappresenta, inoltre, che l’unica condotta alla quale la ricorrente ha preso parte – consistente nella predisposizione e sottoscrizione dei verbali di conciliazione – si è collocata temporalmente in epoca successiva alla cessazione dei rapporti di lavoro, intervenuta a seguito delle dimissioni dei dipendenti. Tale sequenza cronologica imporrebbe di escludere che alla base della sottoscrizione dei verbali conciliativi vi fosse una minaccia, anche solo implicita, di licenziamento, posto che i lavoratori avevano già interrotto il rapporto di lavoro mediante dimissioni. I giudici di appello, peraltro, non si sarebbero confrontati con una specifica contraddizione dedotta nei motivi di gravame, avendo omesso di considerare che 6 le stesse persone offese avevano dichiarato di aver sottoscritto le conciliazioni senza comprenderne il contenuto e, quindi, non per effetto di costrizione o intimidazione riconducibili alle condotte degli imputati, come peraltro riportato anche alle pagine 6 e 7 della sentenza impugnata. Tale dato si porrebbe in evidente contrasto interno con l’ulteriore affermazione contenuta nella decisione, secondo cui i dipendenti sarebbero stati indotti a sottoscrivere i verbali di conciliazione per il timore di ritorsioni contrattuali e di perdere il posto di lavoro (pag. 7 della sentenza di appello). Secondo la difesa, tale divergenza argomentativa non sarebbe stata in alcun modo affrontata né risolta dai giudici di merito con conseguente carenza motivazionale. 3.3. Infine, la difesa deduce che l’eventuale prospettazione della mancata riassunzione dei lavoratori, in caso di rifiuto di sottoscrivere i verbali di conciliazione, non integrerebbe una condotta idonea a configurare il delitto di estorsione. Secondo la prospettazione difensiva, difetterebbe, in tale ipotesi, il presupposto stesso della coercizione, non potendo ravvisarsi una compressione di una posizione giuridica tutelata in capo ai lavoratori (i quali non erano titolari di alcun diritto alla riassunzione) ma soltanto la rappresentazione della mancata acquisizione di un’utilità futura ed eventuale. 4. Con il terzo motivo di impugnazione si deduce violazione di legge e carenza di motivazione con riferimento alla condanna per le condotte estorsive asseritamente commesse in danno di ES UC e ZU AR BR. La difesa lamenta l’assoluta carenza di motivazione in relazione allo specifico rilievo con cui la difesa aveva evidenziato come la ricorrente si fosse occupata esclusivamente delle conciliazioni sottoscritte il 27 luglio 2019. Da tale premessa si faceva, quindi, discendere l’estraneità della ON rispetto alle vicende concernenti la posizione lavorativa di ES UC e ZU AR BR, atteso che i contratti di lavoro relativi a detti lavoratori erano stati ceduti alla ditta ET VE in data 27 febbraio 2019. La Corte territoriale avrebbe omesso di confrontarsi con tale circostanza decisiva non esplicitando le ragioni per le quali le condotte relative ai menzionati lavoratori siano state comunque ricondotte alla responsabilità della ricorrente. 5. Il quarto motivo, deduce violazione di legge e carenza di motivazione con riguardo alla disposta confisca. Secondo la difesa, i giudici di merito avrebbero erroneamente ritenuto che le somme corrisposte in occasione delle conciliazioni siano state percepite dalla ricorrente in assenza di elementi probatori idonei a dimostrare che tali importi 7 siano stati effettivamente percepiti dalla stessa, piuttosto che dall’organizzazione sindacale di cui la ON era esponente. 6. Il difensore della parte civile MA RO, in data 31 marzo 2026, ha depositato nota-spese e comparsa conclusionale con la quale ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. 7. Il difensore delle parti civili TA SE e US AG, in data 01 aprile 2026, ha depositato nota-spese e comparsa conclusionale con la quale ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. 8. Il difensore della parte civile ES UC, in data 2 aprile 2026, ha depositato nota-spese e comparsa conclusionale con la quale ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono. 1.1. Il primo motivo di impugnazione deve essere accolto. La Corte territoriale ha ritenuto dimostrata la piena consapevolezza, in capo alla ricorrente, della natura estorsiva della complessiva gestione dei rapporti di lavoro dei dipendenti della società Arcipelago s.p.a. nonché dell’uso distorto dell’istituto della conciliazione in quanto strumentalizzato al fine di “mettere una pietra tombale” su ogni possibile pretesa futura dei lavoratori. Tale conclusione è stata, tuttavia, fondata su un percorso argomentativo che si limita a valorizzare, in termini generali, alcuni elementi ritenuti sintomatici quali la riconducibilità dell’iniziativa conciliativa al datore di lavoro, la predisposizione dei verbali di conciliazione da parte del legale della ditta, la non veridicità delle dichiarazioni ivi contenute nonché il fatto che la ON sarebbe venuta meno ai propri doveri di sindacalista, omettendo di garantire che ciascun lavoratore fosse posto nella condizione di acquisire piena consapevolezza del contenuto effettivo delle dichiarazioni negoziali sottoscritte. Sennonché, una simile ricostruzione, pur richiamando i predetti indici fattuali, non risulta adeguatamente sviluppata sul piano logico-giuridico, difettando di una puntuale verifica in ordine alla concreta incidenza di tali elementi sulla rappresentazione soggettiva della ricorrente e sulla sua effettiva partecipazione consapevole al meccanismo estorsivo contestato. Appare, infatti, evidente la valenza solo possibilistica di tali elementi logico-fattuali, elementi che non evolvono verso una visione complessiva unitaria e dotata di elevato grado di 8 credibilità razionale nel senso della colpevolezza -al di là di ogni ragionevole dubbio- dell'imputata in ordine al contestato reato di estorsione. Il rispetto del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio sottende, infatti, una motivazione adeguata, che rifletta una valutazione completa del compendio probatorio, letto anche alla luce del contributo conoscitivo e critico offerto dalla difesa, e dia conto dunque delle criticità emerse, risolvendole sulla base degli elementi che valgono a suffragare l'assunto accusatorio, in assenza di residue ipotesi alternative, adeguatezza motivazionale non riscontrabile nel caso di specie. 1.2. In particolare, la motivazione si appalesa carente sotto il profilo della completezza e della coerenza logico-argomentativa, risolvendosi in affermazioni di carattere apodittico con riguardo alla ritenuta consapevolezza, in capo alla ON, della natura iniqua delle condizioni retributive accettate dai lavoratori, della pregressa prospettazione di minacce di licenziamento da parte dei datori di lavoro, del carattere meramente strumentale delle lettere di dimissioni sottoscritte dai dipendenti nonché della non veridicità delle dichiarazioni contenute nei verbali di conciliazione trasmessi dal legale della società Arcipelago s.p.a. alla ON. Invero, tale consapevolezza, in difetto di un adeguato supporto indiziario desumibile dalle dichiarazioni delle persone offese, è stata ricavata dai giudici di merito esclusivamente dal contenuto di alcune conversazioni intercettate nel corso delle indagini. Tuttavia, proprio in relazione a tali captazioni, la difesa ha puntualmente evidenziato come, in almeno due snodi decisivi, il contenuto delle stesse sia stato oggetto di travisamento, con conseguente incidenza sulla tenuta complessiva del ragionamento probatorio. 1.3. Deve, in primo luogo, evidenziarsi come la frase «il lavoratore firma perché sa che continua il lavoro con l’azienda e quindi non ha il coraggio di fargli causa. Il fottuto è il lavoratore», alla quale i giudici di appello hanno attribuito rilievo determinante ai fini della dimostrazione della sussistenza, in capo alla ON, dell’elemento soggettivo del delitto di estorsione, sia stata in realtà pronunciata da IA FL nel corso di una conversazione con una persona indicata come SI e non dall’odierna ricorrente, come invece erroneamente riportato a pagina 9 della sentenza impugnata. Tale erronea attribuzione soggettiva del contenuto dell’intercettazione integra un travisamento della prova, in quanto incide direttamente su uno degli elementi ritenuti decisivi per affermare la consapevolezza dell’imputata circa la natura illecita delle condotte contestate. 9 Pertanto, i giudici di appello hanno omesso di fornire adeguata e puntuale confutazione in ordine alla deduzione formulata con l’atto di appello con cui veniva evidenziata la riconducibilità della predetta frase a IA FL. Va, in proposito, ribadito che rientrano nella nozione di mancanza di motivazione e motivazione apparente, tale da ridondare nella violazione di legge, le ipotesi in cui, a fronte di puntuali doglianze difensive, il giudice ometta di dar conto dell’infondatezza, irrilevanza o superfluità degli argomenti opposti, senza neppure richiamare i passaggi della sentenza appellata idonei a confutarli (Sez. 6, n. 43972 del 01/10/2013, Breglia, Rv. 256922 – 01; negli stessi termini Sez. 3, n. 20193 del 10/04/2025, Flachi, non massimata). Deve essere ribadito, con riguardo a tali difetti motivazionali, che il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio enuncia un metodo legale di accertamento del fatto di tipo dialettico che obbliga il giudice a sottoporre la tesi accusatoria alle confutazioni costituite dalle ricostruzioni antagoniste prospettate dalle difese, sicché la violazione di tali parametri rende la motivazione della sentenza apparente e manifestamente illogica (Sez. 6, n. 10093 del 05/12/2018, Esposito, Rv. 275290-01; Sez. 6, n. 45506 del 27/04/2023, Bagarella, Rv. 285548 - 15). 1.4. Parimenti decisivo risulta un ulteriore errore percettivo in cui è incorsa la Corte territoriale, la quale ha fondato il giudizio di consapevolezza della ON in ordine all’esistenza di un sistema illecito, operante in modo sistematico nell’ambito della società Arcipelago s.p.a., sul contenuto della conversazione intercorsa tra la ricorrente e SI ER, intercettata in data 2 maggio 2019, senza considerare che tale interlocuzione si riferiva a una diversa realtà societaria, denominata Orizzonte srl, gestita da soggetti diversi dagli odierni imputati, come peraltro già evidenziato dal giudice cautelare. 1.5. I suddetti travisamenti, incidendo su elementi probatori posti a fondamento della decisione impugnata, assumono carattere decisivo e non contestabile, determinando una compromissione della tenuta logica dell’apparato motivazionale. Ne deriva che la motivazione si presenta manifestamente illogica e irragionevole nella parte in cui recepisce e valorizza tali dati probatori in modo distorto, traendone conclusioni non coerenti con il reale contenuto degli atti. 1.6. Deve, quindi, ribadirsi la carenza dell’apparato motivazionale in ordine alla verifica della sussistenza dell’elemento soggettivo richiesto per la configurabilità del reato di cui all’art. 629 cod. pen.. Sotto tale profilo, la motivazione della sentenza impugnata si presenta inadeguata, in quanto non sviluppa un percorso argomentativo puntuale e coerente idoneo a dimostrare la piena consapevolezza, in capo alla ON, della 10 natura estorsiva delle condotte contestate ai correi sotto il profilo della conoscenza da parte della stessa che la transazione sottoscritta dai lavoratori era frutto della minaccia agli stessi precedentemente rivolta di perdere la posizione lavorativa. In sede di rinvio occorrerà pertanto illustrare gli elementi fattuali dai quali desumere la consapevolezza di tale elemento essenziale della condotta per potere qualificare i fatti ex artt. 110 e 629 cod. pen.. 1.7 Va precisato sul punto che la citata omissione assume particolare rilievo alla luce del ruolo particolare attribuito alla ricorrente nella consumazione del delitto di concorso in estorsione;
invero, avuto riguardo alla natura dell’attività svolta dall’imputata, la condizione della stessa va qualificata quale concorrente materiale mediante l’esecuzione di una condotta atipica, ossia non immediatamente riconducibile agli schemi ordinari della fattispecie incriminatrice. E’ evidente infatti che la ON, secondo la stessa ricostruzione accusatoria recepita dalle sentenze di merito, in quanto non autrice diretta della minaccia di licenziamento, che si assume espressa da altri coautori, ha svolto nella consumazione del reato una condotta che pur essendo una delle concause dell’evento, non ha natura tipica perché priva della compartecipazione alla fase intimidatoria ed a quella della percezione dell’ingiusto profitto. In presenza di una simile modalità partecipativa, l’accertamento dell’elemento soggettivo richiede una motivazione particolarmente rigorosa, che dia conto, in modo specifico e individualizzato, della rappresentazione e della volontà del concorrente in ordine alla realizzazione del fatto illecito, non potendo tale profilo essere desunto in via automatica dalla mera partecipazione materiale alla vicenda. Con un intervento risalente nel tempo sul tema dell’elemento soggettivo nel concorso nel reato, ma che occorre richiamare, questa Corte di cassazione ha affermato che l'elemento soggettivo nella partecipazione criminosa consiste nella coscienza di concorrere con altri alla perpetrazione del crimine: ciò comporta la consapevolezza delle condotte che gli altri concorrenti hanno posto in essere o porranno in essere. È, pertanto, indispensabile una coincidenza di volontà dei singoli concorrenti e che i comportamenti di partecipazione siano finalizzati all'evento nel senso che i compartecipi abbiano precisa scienza del reato o dei reati che intendono commettere (Sez. 1, n. 2656 del 09/02/1987, Graziani, Rv. 175260 - 01); la soluzione, che non vuole richiamare la natura necessaria del previo concerto ma richiede comunque una consapevolezza in capo al concorrente delle precise condotte altrui, è stata ribadita da altro intervento secondo cui ai fini della sussistenza del concorso di persone nel reato, se non occorre la prova di un previo concerto tra i concorrenti, è necessario, nondimeno, dimostrare che ciascuno di essi abbia agito per una finalità unitaria con la 11 consapevolezza del ruolo svolto dagli altri e con la volontà di agire in comune. Inoltre, nel caso in cui taluno abbia deciso di subentrare in un progetto criminoso da altri intrapreso, è necessaria una più attenta motivazione del giudice di merito in ordine al dolo di partecipazione, occorrendo la dimostrazione che il subentrante conoscesse quanto già realizzato dai singoli compartecipi, quanto fosse ancora da realizzare e quali fossero i compiti specifici di ciascuno (Sez. 6, n. 25705 del 21/03/2003, Salamone, Rv. 225935 - 01). L’affermazione risulta poi ribadita, pur con riferimento ad un caso di concorso morale, da quella pronuncia secondo cui in tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (Sez. 2, n. 43067 del 13/10/2021, Taglialatela, Rv. 282295 - 01). 1.8 Il Collegio ritiene di dare continuità a tale principio di diritto secondo cui la configurabilità di un contributo causale del concorrente attraverso modalità atipiche di partecipazione al fatto criminoso di cui all’art. 629 cod. pen. non esonera il giudice di merito dall’obbligo di fornire una motivazione puntuale e rigorosa in ordine alla prova dell’effettiva consapevolezza dell’agente delle precedenti attività intimidatorie portate a termine dai coautori nel fatto, del danno ingiusto subito da ciascuna delle vittime e del correlativo ingiusto profitto. Nel caso di specie, la Corte territoriale non ha assolto a tale onere argomentativo, omettendo di esplicitare gli elementi dai quali inferire, al di là di ogni ragionevole dubbio, la consapevole adesione della ON al programma criminoso e la sua volontà di contribuire alla realizzazione dello specifico evento tipico del reato di estorsione con conseguente vizio della motivazione sul punto. I rilevati travisamenti e le lacune della ricostruzione operata dai giudici di merito impongono l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, al fine di consentire un nuovo e più approfondito esame del compendio probatorio. Il giudice del rinvio, nell’esercizio dei poteri propri del giudizio di merito e provvedendo a colmare le evidenziate carenze motivazionali, dovrà procedere a una valutazione puntuale, analitica e individualizzata delle risultanze istruttorie, 12 volta ad accertare, in particolare, l’effettivo grado di consapevolezza della ON in ordine alla natura illecita delle condizioni retributive accettate da ciascun lavoratore, alla pregressa prospettazione di minacce di licenziamento da parte dei datori di lavoro, al carattere meramente strumentale delle lettere di dimissioni sottoscritte dai dipendenti nonché alla non veridicità delle dichiarazioni riportate nei singoli verbali di conciliazione sottoscritti dalla ricorrente. 2. Svolta questa analisi va poi evidenziato come l’esame del ricorso imponga un approfondimento circa la concreta possibilità che il concorrente materiale atipico sia chiamato a rispondere di un titolo di reato diverso rispetto a quello consumato dai coautori che nel caso dell’estorsione abbiano posto in essere la condotta intimidatoria;
ed infatti, va evidenziato come, aderendo a molteplici sollecitazioni dottrinali, la giurisprudenza ha ammesso che nell’ipotesi di concorso di persone nel reato, è possibile che l’autore della condotta tipica agisca con la volontà di realizzare una determinata fattispecie criminosa - nel caso di specie il delitto di estorsione - mentre il soggetto che presta un contributo causale atipico si determini ad agire con la diversa finalità di concorrere alla realizzazione di un differente illecito penale. Il massimo consesso di legittimità ha recentemente ammesso il concorso nel medesimo fatto a diverso titolo stabilendo il principio di diritto secondo cui, nell’ipotesi in cui il medesimo fatto storico sia contestato a una pluralità di imputati, non ne consegue, quale effetto necessario ed automatico, l’univocità della relativa qualificazione giuridica nei confronti di tutti i concorrenti, ben potendo il giudice pervenire a una differenziazione del titolo di reato ascritto ai singoli compartecipi (cfr. Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta, Rv. 286581 – 01). Tale esito interpretativo trova fondamento nell’esigenza di procedere a una valutazione complessiva ed integrata della vicenda concreta, che tenga conto, in modo puntuale e analitico, delle specifiche modalità esecutive delle condotte, del contributo causale effettivamente apportato da ciascun agente alla realizzazione dell’evento, e, soprattutto, dell’elemento soggettivo che connota l’azione di ciascuno di essi. In questa prospettiva, deve ritenersi legittima l’attribuzione di qualificazioni giuridiche differenziate allorché emerga che le condotte dei singoli concorrenti, pur convergendo nella realizzazione di un medesimo fatto storico, si caratterizzino per un diverso grado di offensività e di rimproverabilità, avuto riguardo sia al profilo oggettivo, in termini di incidenza causale e modalità dell’azione, sia al profilo soggettivo, con riferimento all’intensità del dolo o alla diversa configurabilità dell’elemento psicologico. Proprio in relazione al differente profilo psicologico altra pronuncia di legittimità a sezioni semplici ha ugualmente 13 ammesso tale esito della differente qualificazione richiamando la disciplina dettata dagli artt. 47 e 48 cod. pen.; in particolare in un caso di contestata estorsione in concorso si è affermato come:” ai sensi della disciplina dettata dagli artt. 47 e 48 cod.pen. ove il terzo esecutore materiale abbia posto in essere l'azione incriminata sulla base della falsa rappresentazione della realtà determinata dall'inganno perpetrato dal creditore o dal titolare del diritto, del reato più grave, l'estorsione, risponde l'istigatore autore dell'inganno (ex art. 48 cod.pen.) e del fatto meno grave, l'esercizio arbitrario, risponde l'esecutore materiale ai sensi del secondo comma dell'art. 47 cod.pen.” (Sez. 2, n. 46097 del 25/10/2023, Tresa + 1, non massimata). Ne consegue che l’unitarietà del fatto storico non preclude, di per sé, una diversificazione del trattamento giuridico dei concorrenti ove tale differenziazione risulti coerente con la concreta articolazione delle rispettive condotte, con il differente disvalore che le stesse esprimono e, soprattutto con la diversità del dolo di ciascuno. Pertanto, ai fini dell’affermazione della responsabilità concorsuale, si impone un accertamento puntuale in ordine alla effettiva rappresentazione e volontà del concorrente atipico, dovendosi verificare se egli abbia consapevolmente aderito al programma criminoso nei termini in cui esso si è concretamente realizzato ovvero se il suo contributo si sia inserito in una diversa prospettiva soggettiva, non coincidente con quella dell’autore principale ed integrante, pertanto, una diversa e meno grave ipotesi di reato. 2.1 Nel caso oggetto di scrutinio occorre accertare se, con riferimento a ciascun verbale di conciliazione sottoscritto, la ricorrente abbia consapevolmente accettato il rischio di concorrere, mediante la propria attività, alla realizzazione del delitto di cui all’art. 629 cod. pen., ovvero se la sua condotta si sia inserita in un diverso contesto, eventualmente riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 640 cod. pen.. Invero, allo stato degli atti, tale ulteriore qualificazione giuridica del fatto si presenta come ragionevolmente prospettabile alla luce delle deposizioni rese dalle persone offese, espressamente richiamate a pagina 6 della sentenza impugnata nella quale viene riportata una dichiarazione secondo la quale la sottoscrizione dei verbali di conciliazione era avvenuta senza avere comprensione del loro contenuto (“Io e i miei colleghi non riuscimmo a capire nulla di quanto detto in quanto si parlava di articoli di legge per me incomprensibili”) così prospettando in concreto un elemento indicativo di precedenti artifici piuttosto che di svolgimento di metodo intimidatorio larvato. Tali elementi logico-probatori, ove adeguatamente riscontrati, potrebbero incidere in modo significativo sulla qualificazione giuridica dei fatti e sulla 14 configurazione dell’elemento soggettivo, rendendo necessario un approfondimento in sede di rinvio mediante una compiuta e analitica valutazione delle risultanze probatorie. 3. Il secondo motivo con cui la ricorrente deduce l’inidoneità delle condotte contestate a integrare l’elemento materiale del reato di estorsione, deve essere accolto per le ragioni che seguono. 3.1. Va preliminarmente ribadito che la corretta qualificazione giuridica del fatto rientra tra i poteri di cognizione officiosa della Corte di cassazione, anche nell’ipotesi in cui il ricorso sia stato proposto dal solo imputato purché la questione, anche se rilevata d’ufficio, risulti strettamente connessa a un capo o a un punto della decisione impugnata devoluto alla cognizione del giudice di legittimità. In tale prospettiva, questa Corte ha chiarito che il potere di attribuire al fatto contestato e accertato la sua esatta qualificazione giuridica costituisce espressione diretta della funzione giurisdizionale, rappresentando un profilo intrinseco e imprescindibile del sistema processuale (Sez. 6, n. 11055 del 30/01/2008, Raffaelli, Rv. 239424-01; Sez. 2, n. 39841 del 22/05/2009, Castellano, Rv. 245236–01; Sez. 2, n. 3211 del 20/12/2013, Racic, Rv. 258538—01; da ultimo Sez. 5, n. 32155 del 2024 04/06/2024, Senese, non massimata e Sez. 4, n. 25729 dell’11/04/2025, De Franceschi, non massimata). In tale ambito, il principio iura novit curia si configura quale regola generale dell’ordinamento processuale in quanto diretta espressione del principio di legalità e della funzione stessa della giurisdizione. Ne consegue che rientra tra i compiti indefettibili del giudice verificare la riconducibilità della fattispecie concreta alla corrispondente previsione normativa astratta, assicurando la necessaria corrispondenza tra il fatto accertato e il modello legale di riferimento. Alla luce di tali coordinate, il Collegio ribadisce che l’esercizio del potere di attribuire al fatto la corretta qualificazione giuridica, quale diretta attuazione del principio di legalità, deve trovare applicazione in ogni fase del processo e, pertanto, può e deve essere esercitato dal giudice di legittimità. 3.2. Ciò posto, deve rilevarsi come la motivazione di entrambe le decisioni di merito risulti carente con riguardo alla corretta qualificazione giuridica delle condotte contestate nel capo di imputazione, con particolare riferimento alla loro idoneità a integrare l’elemento materiale del reato di estorsione piuttosto che quello di truffa. La Corte territoriale, mediante un apparato argomentativo eccessivamente sintetico e connotato da marcata genericità -di fatto riproduttivo delle considerazioni svolte dal giudice di primo grado- si è limitata ad affermare che le 15 conversazioni intercettate e le dichiarazioni rese dai lavoratori dimostrerebbero l’esistenza di un generale sistema organizzato volto a comprimere i diritti retributivi e contributivi dei dipendenti della società Arcipelago s.p.a. Secondo tale ricostruzione, i lavoratori, versando in una condizione di soggezione derivante dalle difficoltà di reperire un’occupazione e mossi dal concreto timore di perdere il posto ovvero di non essere riassunti, avrebbero accettato trattamenti economici inferiori a quelli spettanti, presentato lettere di dimissioni e sottoscritto verbali di conciliazione recanti rinuncia alle proprie legittime spettanze in quanto fatti oggetto di “minaccia larvata di licenziamento”. Tale percorso motivazionale si presenta meramente assertivo e, dunque, solo apparente, in quanto i giudici di merito, limitandosi a una valutazione complessiva e indifferenziata delle vicende esaminate, non hanno proceduto a una puntuale analisi delle singole posizioni dei lavoratori coinvolti essendo necessario verificare per ciascuna delle persone offese indicate nell’imputazione la condizione che li spinse a sottoscrivere il verbale alla presenza della conciliatrice ON. 3.3. Deve, infatti, evidenziarsi la contraddittorietà intrinseca della motivazione impugnata nella parte in cui i giudici di appello, dopo aver dato atto che tutti i lavoratori escussi avevano dichiarato di non aver compreso il significato degli accordi conclusi con i responsabili della società Arcipelago s.p.a., hanno successivamente affermato che i medesimi sarebbero stati indotti a sottoscrivere lettere di dimissioni e verbali di conciliazione per il timore di perdere il posto di lavoro, senza tuttavia indicare in modo specifico gli elementi probatori idonei a sostenere tale conclusione con riferimento alla posizione di ciascuna persona offesa. Ne deriva l’inidoneità della motivazione a chiarire se ciascuna persona offesa abbia aderito alle pretese dei datori di lavoro per effetto di una condizione di timore legata al contesto occupazionale - circostanza che, in linea di principio, escluderebbe la rilevanza penale della condotta in quanto frutto di una consapevole ed autonoma rinuncia parziale ai propri diritti retributivi e previdenziali - ovvero a seguito di condotte intimidatorie riconducibili agli imputati con conseguente configurabilità del delitto di estorsione, oppure, ancora, per essere stati indotti in errore circa la natura e gli effetti degli atti sottoscritti in ragione di comportamenti ambigui ed ingannevoli posti in essere dai datori di lavoro e dai rappresentanti sindacali coinvolti nella vicenda, con possibile integrazione del diverso delitto di truffa. 3.4. Ancora, deve essere evidenziato come la motivazione sia carente in ordine all’esatta individuazione del momento temporale in cui i datori di lavoro avrebbero, in relazione ad ogni singolo lavoratore, prospettato le “minacce larvate” di 16 licenziamento poste a fondamento della sussistenza dell’elemento materiale del reato di estorsione. In proposito, la difesa ha correttamente fatto riferimento al consolidato e prevalente indirizzo ermeneutico secondo cui non è configurabile il reato di estorsione allorché, nel momento genetico del rapporto lavorativo, il datore di lavoro prospetti agli aspiranti dipendenti l'alternativa tra la rinunzia a parte della retribuzione e la perdita dell'opportunità di lavoro, in quanto, pur sussistendo un ingiusto profitto per il primo, costituito dal conseguimento di prestazioni d'opera sottopagate, non ricorre la prova che l'ottenimento di un impiego rechi un danno ai lavoratori rispetto alla preesistente situazione di disoccupazione (Sez. 2, n. 21789 del 04/10/2018, Roscino, Rv. 275783–01; Sez. 6, n. 6620 del 03/12/2021, Giovinazzo Rv. 282903–01; Sez. 2, n. 6591 del 16/01/2024, Ferrara, Rv. 285934- 01). Laddove, invece, il rapporto di lavoro sia già in atto va ricondotta nel paradigma dell'estorsione la pretesa di ottenere vantaggi patrimoniali da parte del datore di lavoro attraverso la modifica in senso peggiorativo delle previsioni dell'accordo tra le parti, destinate a regolare gli aspetti aventi rilevanza patrimoniale, prospettando l'interruzione del rapporto di lavoro attraverso il licenziamento del dipendente. In tal caso, non si è, infatti, al cospetto della prospettazione dell'esercizio di una facoltà o di un diritto spettante al soggetto agente bensì di un modus operandi che integra gli estremi della minaccia contra ius, facendosi ricorso al licenziamento per coartare la volontà altrui ed ottenere scopi non consentiti o risultati non dovuti, attraverso la modifica in senso peggiorativo delle previsioni dell'accordo concluso tra le parti. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha omesso di operare il necessario accertamento, per ciascuno dei lavoratori, diretto a verificare se le minacce messe in atto fossero dirette all'instaurazione del rapporto di lavoro a determinate condizioni (o alla riassunzione a seguito della presentazione di lettera di dimissioni) ovvero se, in presenza di un rapporto già avviato, fossero rivolte alla rinuncia alle condizioni contrattuali convenute o ad altri diritti spettanti ai singoli lavoratori. Sul punto la motivazione appare nel suo complesso carente, la ricorrenza di una delle due alternative andrà, pertanto, chiarita nella sede di rinvio previo dettagliato esame e valutazione delle risultanze probatorie. 4. Anche il terzo motivo è fondato. La sentenza impugnata si rivela carente sotto il profilo motivazionale in relazione allo specifico motivo di gravame con cui l’appellante aveva dedotto, in modo puntuale, la sua estraneità rispetto alle vicende inerenti alla posizione lavorativa di ES UC e ZU AR BR. In particolare, era stato 17 evidenziato che i contratti di lavoro dei menzionati soggetti erano stati ceduti alla ditta ET VE in data 27 febbraio 2019, ossia in epoca anteriore di diversi mesi rispetto al coinvolgimento della ricorrente nella predisposizione dei verbali di conciliazione sottoscritti dai dipendenti della società Arcipelago s.p.a. A fronte di tale specifica deduzione difensiva, il provvedimento impugnato non contiene una disamina né esplicita né implicita della questione prospettata, omettendo di confrontarsi con un profilo decisivo ai fini della valutazione della responsabilità ascritta alla ricorrente. Né, d’altra parte, le ragioni del rigetto possono essere desunte, neppure in via indiretta, dal complessivo iter argomentativo posto a fondamento della decisione di condanna della ON. Ne consegue la sussistenza del denunciato vizio di motivazione, configurabile quale carenza assoluta di motivazione su un punto decisivo della controversia. 5. In conclusione l’accoglimento dei primi tre motivi di ricorso comporta l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo, che si pronuncerà sulle criticità esaminate dal Collegio, in piena aderenza ai principi ermeneutici indicati, ma con altrettanta ampia libertà del giudice del rinvio di orientarsi nel senso di riproporre l'esito decisorio già adottato ovvero di discostarsene. 6. Il quarto motivo resta assorbito non residuando spazi per un autonomo scrutinio delle doglianze prospettate in tema di confisca.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo. Così deciso il 10 aprile 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NU ER GN RD
udita la relazione svolta dal Consigliere NU ER;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IA GI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni del difensore della parte civile ES UC, Avv. MA AG (sostituto processuale dell’Avv. US Buscaino), che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e depositato comparsa conclusionale e nota spese;
udite le conclusioni del difensore della parte civile MA RO, Avv. MA AG, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e depositato comparsa conclusionale e nota spese;
udite le conclusioni del difensore delle parti civili TA SE e US AG, Avv. Gaetano Giovanni Di Bartolo, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso e depositato comparsa conclusionale e nota spese;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14717 Anno 2026 Presidente: PARDO IGNAZIO Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 10/04/2026 2 udite le conclusioni dei difensori della ricorrente ZI ON, Avv. Giovanni Di NE e NE ES Re, che hanno insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. ZI ON, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 24 giugno 2025 con cui la Corte di Appello di Palermo, ha confermato la sentenza emessa, in data 01 marzo 2022, con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani, l’ha condannata alla pena di anni 2, mesi 10, giorni 20 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in relazione al reato di concorso in estorsione. La Corte di appello, riteneva confermare la ricostruzione del primo giudice secondo la quale la ON, nella sua qualità di conciliatore sindacale, attraverso la predisposizione e sottoscrizione di diversi verbali di transazione tra lavoratori e datori di lavoro, avrebbe contribuito a portare a termine l’estorsione dei secondi nei riguardi dei primi, i quali venivano costretti a rinunciare a loro legittime pretese in relazione ad attività già prestate, dietro la minaccia larvata del licenziamento e della mancata riassunzione. 2. La ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, deduce violazione degli artt. 110 e 629 cod. pen., travisamento della prova, nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all’affermazione della propria responsabilità a titolo di concorso. 2.1. Secondo la prospettazione difensiva, la ON sarebbe rimasta del tutto estranea alle condotte estorsive contestate, non rivestendo la qualifica di datrice di lavoro delle persone offese. In particolare, si sottolinea come la ricorrente non abbia imposto ai lavoratori l’accettazione di trattamenti retributivi inadeguati ovvero la sottoscrizione di buste paga non corrispondenti all’attività effettivamente prestata. Da ciò la difesa fa discendere che la rilevanza penale dell’accettazione in sede di conciliazione di accordi transattivi con conseguente rinuncia dei lavoratori alle spettanze maturate e ai diritti acquisiti –unico momento in cui la ricorrente ha avuto un ruolo attivo–, avrebbe potuto assumere rilievo penale solo ove fosse stata previamente dimostrata, mediante un apparato motivazionale logico e puntuale, la conoscenza, in capo alla ON, delle vicende inerenti ai singoli rapporti di lavoro. Tale dimostrazione, ad avviso della difesa, risulterebbe del tutto assente. I giudici di merito, infatti, non avrebbero individuato né esplicitato gli elementi logico- probatori idonei a fondare il convincimento circa la consapevolezza, da parte della ON, delle condizioni inique accettate dai lavoratori, così da consentire alla 3 ricorrente una effettiva valutazione della natura svantaggiosa delle conciliazioni per questi ultimi. 2.2. La motivazione impugnata sarebbe, altresì, apodittica nella parte in cui i giudici di appello affermano che, dalla lettura delle intercettazioni telefoniche e ambientali in atti, emergerebbe la piena consapevolezza dell’esistenza di un sistema strutturato, adottato dalla società Arcipelago s.p.a., volto a comprimere in modo significativo i diritti retributivi e contributivi dei lavoratori. Nel corpo della sentenza, in particolare, non risulterebbe indicata alcuna specifica captazione idonea a dimostrare la conoscenza, da parte della ON, di tale dinamica estorsiva. La Corte territoriale avrebbe omesso di motivare in ordine al profilo centrale della vicenda, rappresentato dalla conoscenza, da parte della ricorrente, del fatto che in sede conciliativa venivano riconosciute ai lavoratori somme inferiori a quelle dovute. I giudici di appello, infatti, non avrebbero chiarito come la ON potesse essere consapevole di tale compressione dei diritti dei dipendenti, circostanza la cui dimostrazione risulterebbe imprescindibile per affermare la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di estorsione. 2.3. La difesa censura, altresì, l’affermazione contenuta a pagina 7 della sentenza, secondo cui la ON sarebbe stata a conoscenza “che quanto riportato nei verbali fosse a dir poco artefatto”, ritenendola del tutto apodittica. Tale conclusione sarebbe stata desunta dai giudici di merito dalle dichiarazioni rese dalle persone offese, le quali avrebbero riferito che non corrispondeva al vero quanto indicato nei verbali sottoscritti in ordine alla pregressa attivazione di vertenze finalizzate al pagamento di differenze retributive per il maggior lavoro svolto;
tuttavia, la decisione impugnata non indicherebbe gli elementi idonei a dimostrare che la ricorrente fosse a conoscenza di tale circostanza. La Corte distrettuale, inoltre, avrebbe del tutto omesso di esaminare le dichiarazioni testimoniali rese dall’Avv. LI, legale della società Arcipelago s.p.a., la quale ha riferito che le bozze degli accordi conciliativi venivano da lei predisposte a seguito della comunicazione, da parte del datore di lavoro, dell’avvenuto raggiungimento di un accordo con il lavoratore, e che solo in un momento successivo tali intese venivano formalizzate mediante conciliazione. In tale prospettiva, i giudici di appello avrebbero dovuto chiarire per quali ragioni la ricorrente, la quale si limitava a ricevere le bozze predisposte dall’Avv. LI, avrebbe dovuto ritenere che le stesse non trovassero fondamento in tale previo accordo tra datore di lavoro e dipendenti. 4 2.4. Secondo la difesa, i giudici di appello sarebbero incorsi in travisamento della prova nella parte in cui, alle pagine 5 e 6 della motivazione, hanno riportato il contenuto di una conversazione intercettata intercorsa con la ON in data 2 maggio 2019, traendone la prova dell’esistenza di un sistema illecito, adottato in modo sistematico e reiterato dalla società Arcipelago s.p.a. Tale conclusione sarebbe erronea, in quanto la conversazione in esame riguardava una diversa realtà societaria, denominata Orizzonte srl, gestita da soggetti diversi dagli imputati, come peraltro espressamente indicato alle pagine 23 e 24 dell’ordinanza cautelare. 2.5. Ulteriore travisamento della prova -già puntualmente segnalato con l’atto di appello- sarebbe ravvisabile nel reiterato richiamo, da parte della Corte territoriale, alla frase «il lavoratore firma perché sa che continua il lavoro con l’azienda e quindi non ha il coraggio di fargli causa. Il fottuto è il lavoratore», ritenuta dimostrativa della sussistenza, in capo alla ON, dell’elemento soggettivo del delitto di estorsione. La difesa ha evidenziato che tale espressione non sarebbe stata pronunciata dalla ricorrente bensì da altro soggetto, IA FL, nel corso di una conversazione con una persona indicata come SI. Tale affermazione troverebbe, peraltro, riscontro in quanto riportato a pagina 29 della sentenza di primo grado, ove il dialogo in questione è ricondotto al colloquio tra la già menzionata SI e IA FL, con attribuzione della frase proprio a quest’ultima. 2.6. La difesa deduce, altresì, che il giudice di appello non avrebbe fornito adeguata risposta ai rilievi formulati nell’atto di impugnazione in ordine alla necessaria individuazione del contributo agevolativo attribuibile alla ON, contributo che non risulterebbe in alcun modo individuato nella motivazione. Peraltro, la Corte territoriale non avrebbe confutato lo specifico motivo di appello con cui si evidenziava che il metus dei lavoratori, secondo la stessa prospettazione accusatoria, sarebbe derivato esclusivamente dalla situazione del mercato del lavoro favorevole ai datori di lavoro, le cui pretese illegittime sarebbero state accettate proprio in ragione di tale contesto. 2.7. Infine, la motivazione sarebbe meramente apparente anche nella parte in cui si afferma che la ON avrebbe personalmente percepito la somma di 120 euro per ciascuna conciliazione, sulla base di quanto emerso dalle conversazioni intercettate. I giudici di appello non si sarebbero confrontati con le deduzioni difensive contenute nei motivi di gravame, nei quali si evidenziava che destinataria di tali 5 somme non era la persona fisica che partecipava alla conciliazione bensì l’organizzazione sindacale, la quale rilasciava regolari ricevute. A fronte di tale specifica censura, la Corte distrettuale si sarebbe limitata ad affermare che non sarebbe stato dimostrato che le somme versate per le conciliazioni appartenessero all’organizzazione sindacale. Tale argomentazione integrerebbe, secondo la difesa, un’indebita inversione dell’onere della prova poiché la percezione delle somme da parte della ON è stata ritenuta sussistente unicamente in ragione della mancata dimostrazione contraria da parte della difesa. Inoltre, le espressioni intercettate, per la loro genericità, non consentirebbero di individuare con certezza il destinatario delle somme, anche considerando che la ON utilizzava la forma verbale plurale «facciamo una botta di soldi», locuzione che, sul piano logico, parrebbe riferirsi all’intera organizzazione piuttosto che a un singolo soggetto. 3. La ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta violazione dell’art. 629 cod. pen. nonché carenza di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di estorsione. 3.1. La motivazione sarebbe del tutto carente in ordine agli elementi logico- probatori dai quali desumere che i responsabili della società Arcipelago s.p.a. abbiano minacciato i lavoratori, in forma esplicita o implicita, di licenziamento in caso di mancata accettazione delle condizioni prospettate loro. La difesa osserva che la minaccia implicita non può essere confusa, come avvenuto nel caso di specie, con il mero stato di soggezione derivante dalla scarsità di occasioni lavorative, evidenziando come i fattori socioeconomici esterni e le eventuali percezioni soggettive delle persone offese, in assenza di prospettazioni minatorie, non siano elementi idonei a integrare l’elemento materiale del delitto di estorsione. 3.2. La difesa rappresenta, inoltre, che l’unica condotta alla quale la ricorrente ha preso parte – consistente nella predisposizione e sottoscrizione dei verbali di conciliazione – si è collocata temporalmente in epoca successiva alla cessazione dei rapporti di lavoro, intervenuta a seguito delle dimissioni dei dipendenti. Tale sequenza cronologica imporrebbe di escludere che alla base della sottoscrizione dei verbali conciliativi vi fosse una minaccia, anche solo implicita, di licenziamento, posto che i lavoratori avevano già interrotto il rapporto di lavoro mediante dimissioni. I giudici di appello, peraltro, non si sarebbero confrontati con una specifica contraddizione dedotta nei motivi di gravame, avendo omesso di considerare che 6 le stesse persone offese avevano dichiarato di aver sottoscritto le conciliazioni senza comprenderne il contenuto e, quindi, non per effetto di costrizione o intimidazione riconducibili alle condotte degli imputati, come peraltro riportato anche alle pagine 6 e 7 della sentenza impugnata. Tale dato si porrebbe in evidente contrasto interno con l’ulteriore affermazione contenuta nella decisione, secondo cui i dipendenti sarebbero stati indotti a sottoscrivere i verbali di conciliazione per il timore di ritorsioni contrattuali e di perdere il posto di lavoro (pag. 7 della sentenza di appello). Secondo la difesa, tale divergenza argomentativa non sarebbe stata in alcun modo affrontata né risolta dai giudici di merito con conseguente carenza motivazionale. 3.3. Infine, la difesa deduce che l’eventuale prospettazione della mancata riassunzione dei lavoratori, in caso di rifiuto di sottoscrivere i verbali di conciliazione, non integrerebbe una condotta idonea a configurare il delitto di estorsione. Secondo la prospettazione difensiva, difetterebbe, in tale ipotesi, il presupposto stesso della coercizione, non potendo ravvisarsi una compressione di una posizione giuridica tutelata in capo ai lavoratori (i quali non erano titolari di alcun diritto alla riassunzione) ma soltanto la rappresentazione della mancata acquisizione di un’utilità futura ed eventuale. 4. Con il terzo motivo di impugnazione si deduce violazione di legge e carenza di motivazione con riferimento alla condanna per le condotte estorsive asseritamente commesse in danno di ES UC e ZU AR BR. La difesa lamenta l’assoluta carenza di motivazione in relazione allo specifico rilievo con cui la difesa aveva evidenziato come la ricorrente si fosse occupata esclusivamente delle conciliazioni sottoscritte il 27 luglio 2019. Da tale premessa si faceva, quindi, discendere l’estraneità della ON rispetto alle vicende concernenti la posizione lavorativa di ES UC e ZU AR BR, atteso che i contratti di lavoro relativi a detti lavoratori erano stati ceduti alla ditta ET VE in data 27 febbraio 2019. La Corte territoriale avrebbe omesso di confrontarsi con tale circostanza decisiva non esplicitando le ragioni per le quali le condotte relative ai menzionati lavoratori siano state comunque ricondotte alla responsabilità della ricorrente. 5. Il quarto motivo, deduce violazione di legge e carenza di motivazione con riguardo alla disposta confisca. Secondo la difesa, i giudici di merito avrebbero erroneamente ritenuto che le somme corrisposte in occasione delle conciliazioni siano state percepite dalla ricorrente in assenza di elementi probatori idonei a dimostrare che tali importi 7 siano stati effettivamente percepiti dalla stessa, piuttosto che dall’organizzazione sindacale di cui la ON era esponente. 6. Il difensore della parte civile MA RO, in data 31 marzo 2026, ha depositato nota-spese e comparsa conclusionale con la quale ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. 7. Il difensore delle parti civili TA SE e US AG, in data 01 aprile 2026, ha depositato nota-spese e comparsa conclusionale con la quale ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. 8. Il difensore della parte civile ES UC, in data 2 aprile 2026, ha depositato nota-spese e comparsa conclusionale con la quale ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono. 1.1. Il primo motivo di impugnazione deve essere accolto. La Corte territoriale ha ritenuto dimostrata la piena consapevolezza, in capo alla ricorrente, della natura estorsiva della complessiva gestione dei rapporti di lavoro dei dipendenti della società Arcipelago s.p.a. nonché dell’uso distorto dell’istituto della conciliazione in quanto strumentalizzato al fine di “mettere una pietra tombale” su ogni possibile pretesa futura dei lavoratori. Tale conclusione è stata, tuttavia, fondata su un percorso argomentativo che si limita a valorizzare, in termini generali, alcuni elementi ritenuti sintomatici quali la riconducibilità dell’iniziativa conciliativa al datore di lavoro, la predisposizione dei verbali di conciliazione da parte del legale della ditta, la non veridicità delle dichiarazioni ivi contenute nonché il fatto che la ON sarebbe venuta meno ai propri doveri di sindacalista, omettendo di garantire che ciascun lavoratore fosse posto nella condizione di acquisire piena consapevolezza del contenuto effettivo delle dichiarazioni negoziali sottoscritte. Sennonché, una simile ricostruzione, pur richiamando i predetti indici fattuali, non risulta adeguatamente sviluppata sul piano logico-giuridico, difettando di una puntuale verifica in ordine alla concreta incidenza di tali elementi sulla rappresentazione soggettiva della ricorrente e sulla sua effettiva partecipazione consapevole al meccanismo estorsivo contestato. Appare, infatti, evidente la valenza solo possibilistica di tali elementi logico-fattuali, elementi che non evolvono verso una visione complessiva unitaria e dotata di elevato grado di 8 credibilità razionale nel senso della colpevolezza -al di là di ogni ragionevole dubbio- dell'imputata in ordine al contestato reato di estorsione. Il rispetto del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio sottende, infatti, una motivazione adeguata, che rifletta una valutazione completa del compendio probatorio, letto anche alla luce del contributo conoscitivo e critico offerto dalla difesa, e dia conto dunque delle criticità emerse, risolvendole sulla base degli elementi che valgono a suffragare l'assunto accusatorio, in assenza di residue ipotesi alternative, adeguatezza motivazionale non riscontrabile nel caso di specie. 1.2. In particolare, la motivazione si appalesa carente sotto il profilo della completezza e della coerenza logico-argomentativa, risolvendosi in affermazioni di carattere apodittico con riguardo alla ritenuta consapevolezza, in capo alla ON, della natura iniqua delle condizioni retributive accettate dai lavoratori, della pregressa prospettazione di minacce di licenziamento da parte dei datori di lavoro, del carattere meramente strumentale delle lettere di dimissioni sottoscritte dai dipendenti nonché della non veridicità delle dichiarazioni contenute nei verbali di conciliazione trasmessi dal legale della società Arcipelago s.p.a. alla ON. Invero, tale consapevolezza, in difetto di un adeguato supporto indiziario desumibile dalle dichiarazioni delle persone offese, è stata ricavata dai giudici di merito esclusivamente dal contenuto di alcune conversazioni intercettate nel corso delle indagini. Tuttavia, proprio in relazione a tali captazioni, la difesa ha puntualmente evidenziato come, in almeno due snodi decisivi, il contenuto delle stesse sia stato oggetto di travisamento, con conseguente incidenza sulla tenuta complessiva del ragionamento probatorio. 1.3. Deve, in primo luogo, evidenziarsi come la frase «il lavoratore firma perché sa che continua il lavoro con l’azienda e quindi non ha il coraggio di fargli causa. Il fottuto è il lavoratore», alla quale i giudici di appello hanno attribuito rilievo determinante ai fini della dimostrazione della sussistenza, in capo alla ON, dell’elemento soggettivo del delitto di estorsione, sia stata in realtà pronunciata da IA FL nel corso di una conversazione con una persona indicata come SI e non dall’odierna ricorrente, come invece erroneamente riportato a pagina 9 della sentenza impugnata. Tale erronea attribuzione soggettiva del contenuto dell’intercettazione integra un travisamento della prova, in quanto incide direttamente su uno degli elementi ritenuti decisivi per affermare la consapevolezza dell’imputata circa la natura illecita delle condotte contestate. 9 Pertanto, i giudici di appello hanno omesso di fornire adeguata e puntuale confutazione in ordine alla deduzione formulata con l’atto di appello con cui veniva evidenziata la riconducibilità della predetta frase a IA FL. Va, in proposito, ribadito che rientrano nella nozione di mancanza di motivazione e motivazione apparente, tale da ridondare nella violazione di legge, le ipotesi in cui, a fronte di puntuali doglianze difensive, il giudice ometta di dar conto dell’infondatezza, irrilevanza o superfluità degli argomenti opposti, senza neppure richiamare i passaggi della sentenza appellata idonei a confutarli (Sez. 6, n. 43972 del 01/10/2013, Breglia, Rv. 256922 – 01; negli stessi termini Sez. 3, n. 20193 del 10/04/2025, Flachi, non massimata). Deve essere ribadito, con riguardo a tali difetti motivazionali, che il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio enuncia un metodo legale di accertamento del fatto di tipo dialettico che obbliga il giudice a sottoporre la tesi accusatoria alle confutazioni costituite dalle ricostruzioni antagoniste prospettate dalle difese, sicché la violazione di tali parametri rende la motivazione della sentenza apparente e manifestamente illogica (Sez. 6, n. 10093 del 05/12/2018, Esposito, Rv. 275290-01; Sez. 6, n. 45506 del 27/04/2023, Bagarella, Rv. 285548 - 15). 1.4. Parimenti decisivo risulta un ulteriore errore percettivo in cui è incorsa la Corte territoriale, la quale ha fondato il giudizio di consapevolezza della ON in ordine all’esistenza di un sistema illecito, operante in modo sistematico nell’ambito della società Arcipelago s.p.a., sul contenuto della conversazione intercorsa tra la ricorrente e SI ER, intercettata in data 2 maggio 2019, senza considerare che tale interlocuzione si riferiva a una diversa realtà societaria, denominata Orizzonte srl, gestita da soggetti diversi dagli odierni imputati, come peraltro già evidenziato dal giudice cautelare. 1.5. I suddetti travisamenti, incidendo su elementi probatori posti a fondamento della decisione impugnata, assumono carattere decisivo e non contestabile, determinando una compromissione della tenuta logica dell’apparato motivazionale. Ne deriva che la motivazione si presenta manifestamente illogica e irragionevole nella parte in cui recepisce e valorizza tali dati probatori in modo distorto, traendone conclusioni non coerenti con il reale contenuto degli atti. 1.6. Deve, quindi, ribadirsi la carenza dell’apparato motivazionale in ordine alla verifica della sussistenza dell’elemento soggettivo richiesto per la configurabilità del reato di cui all’art. 629 cod. pen.. Sotto tale profilo, la motivazione della sentenza impugnata si presenta inadeguata, in quanto non sviluppa un percorso argomentativo puntuale e coerente idoneo a dimostrare la piena consapevolezza, in capo alla ON, della 10 natura estorsiva delle condotte contestate ai correi sotto il profilo della conoscenza da parte della stessa che la transazione sottoscritta dai lavoratori era frutto della minaccia agli stessi precedentemente rivolta di perdere la posizione lavorativa. In sede di rinvio occorrerà pertanto illustrare gli elementi fattuali dai quali desumere la consapevolezza di tale elemento essenziale della condotta per potere qualificare i fatti ex artt. 110 e 629 cod. pen.. 1.7 Va precisato sul punto che la citata omissione assume particolare rilievo alla luce del ruolo particolare attribuito alla ricorrente nella consumazione del delitto di concorso in estorsione;
invero, avuto riguardo alla natura dell’attività svolta dall’imputata, la condizione della stessa va qualificata quale concorrente materiale mediante l’esecuzione di una condotta atipica, ossia non immediatamente riconducibile agli schemi ordinari della fattispecie incriminatrice. E’ evidente infatti che la ON, secondo la stessa ricostruzione accusatoria recepita dalle sentenze di merito, in quanto non autrice diretta della minaccia di licenziamento, che si assume espressa da altri coautori, ha svolto nella consumazione del reato una condotta che pur essendo una delle concause dell’evento, non ha natura tipica perché priva della compartecipazione alla fase intimidatoria ed a quella della percezione dell’ingiusto profitto. In presenza di una simile modalità partecipativa, l’accertamento dell’elemento soggettivo richiede una motivazione particolarmente rigorosa, che dia conto, in modo specifico e individualizzato, della rappresentazione e della volontà del concorrente in ordine alla realizzazione del fatto illecito, non potendo tale profilo essere desunto in via automatica dalla mera partecipazione materiale alla vicenda. Con un intervento risalente nel tempo sul tema dell’elemento soggettivo nel concorso nel reato, ma che occorre richiamare, questa Corte di cassazione ha affermato che l'elemento soggettivo nella partecipazione criminosa consiste nella coscienza di concorrere con altri alla perpetrazione del crimine: ciò comporta la consapevolezza delle condotte che gli altri concorrenti hanno posto in essere o porranno in essere. È, pertanto, indispensabile una coincidenza di volontà dei singoli concorrenti e che i comportamenti di partecipazione siano finalizzati all'evento nel senso che i compartecipi abbiano precisa scienza del reato o dei reati che intendono commettere (Sez. 1, n. 2656 del 09/02/1987, Graziani, Rv. 175260 - 01); la soluzione, che non vuole richiamare la natura necessaria del previo concerto ma richiede comunque una consapevolezza in capo al concorrente delle precise condotte altrui, è stata ribadita da altro intervento secondo cui ai fini della sussistenza del concorso di persone nel reato, se non occorre la prova di un previo concerto tra i concorrenti, è necessario, nondimeno, dimostrare che ciascuno di essi abbia agito per una finalità unitaria con la 11 consapevolezza del ruolo svolto dagli altri e con la volontà di agire in comune. Inoltre, nel caso in cui taluno abbia deciso di subentrare in un progetto criminoso da altri intrapreso, è necessaria una più attenta motivazione del giudice di merito in ordine al dolo di partecipazione, occorrendo la dimostrazione che il subentrante conoscesse quanto già realizzato dai singoli compartecipi, quanto fosse ancora da realizzare e quali fossero i compiti specifici di ciascuno (Sez. 6, n. 25705 del 21/03/2003, Salamone, Rv. 225935 - 01). L’affermazione risulta poi ribadita, pur con riferimento ad un caso di concorso morale, da quella pronuncia secondo cui in tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (Sez. 2, n. 43067 del 13/10/2021, Taglialatela, Rv. 282295 - 01). 1.8 Il Collegio ritiene di dare continuità a tale principio di diritto secondo cui la configurabilità di un contributo causale del concorrente attraverso modalità atipiche di partecipazione al fatto criminoso di cui all’art. 629 cod. pen. non esonera il giudice di merito dall’obbligo di fornire una motivazione puntuale e rigorosa in ordine alla prova dell’effettiva consapevolezza dell’agente delle precedenti attività intimidatorie portate a termine dai coautori nel fatto, del danno ingiusto subito da ciascuna delle vittime e del correlativo ingiusto profitto. Nel caso di specie, la Corte territoriale non ha assolto a tale onere argomentativo, omettendo di esplicitare gli elementi dai quali inferire, al di là di ogni ragionevole dubbio, la consapevole adesione della ON al programma criminoso e la sua volontà di contribuire alla realizzazione dello specifico evento tipico del reato di estorsione con conseguente vizio della motivazione sul punto. I rilevati travisamenti e le lacune della ricostruzione operata dai giudici di merito impongono l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, al fine di consentire un nuovo e più approfondito esame del compendio probatorio. Il giudice del rinvio, nell’esercizio dei poteri propri del giudizio di merito e provvedendo a colmare le evidenziate carenze motivazionali, dovrà procedere a una valutazione puntuale, analitica e individualizzata delle risultanze istruttorie, 12 volta ad accertare, in particolare, l’effettivo grado di consapevolezza della ON in ordine alla natura illecita delle condizioni retributive accettate da ciascun lavoratore, alla pregressa prospettazione di minacce di licenziamento da parte dei datori di lavoro, al carattere meramente strumentale delle lettere di dimissioni sottoscritte dai dipendenti nonché alla non veridicità delle dichiarazioni riportate nei singoli verbali di conciliazione sottoscritti dalla ricorrente. 2. Svolta questa analisi va poi evidenziato come l’esame del ricorso imponga un approfondimento circa la concreta possibilità che il concorrente materiale atipico sia chiamato a rispondere di un titolo di reato diverso rispetto a quello consumato dai coautori che nel caso dell’estorsione abbiano posto in essere la condotta intimidatoria;
ed infatti, va evidenziato come, aderendo a molteplici sollecitazioni dottrinali, la giurisprudenza ha ammesso che nell’ipotesi di concorso di persone nel reato, è possibile che l’autore della condotta tipica agisca con la volontà di realizzare una determinata fattispecie criminosa - nel caso di specie il delitto di estorsione - mentre il soggetto che presta un contributo causale atipico si determini ad agire con la diversa finalità di concorrere alla realizzazione di un differente illecito penale. Il massimo consesso di legittimità ha recentemente ammesso il concorso nel medesimo fatto a diverso titolo stabilendo il principio di diritto secondo cui, nell’ipotesi in cui il medesimo fatto storico sia contestato a una pluralità di imputati, non ne consegue, quale effetto necessario ed automatico, l’univocità della relativa qualificazione giuridica nei confronti di tutti i concorrenti, ben potendo il giudice pervenire a una differenziazione del titolo di reato ascritto ai singoli compartecipi (cfr. Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta, Rv. 286581 – 01). Tale esito interpretativo trova fondamento nell’esigenza di procedere a una valutazione complessiva ed integrata della vicenda concreta, che tenga conto, in modo puntuale e analitico, delle specifiche modalità esecutive delle condotte, del contributo causale effettivamente apportato da ciascun agente alla realizzazione dell’evento, e, soprattutto, dell’elemento soggettivo che connota l’azione di ciascuno di essi. In questa prospettiva, deve ritenersi legittima l’attribuzione di qualificazioni giuridiche differenziate allorché emerga che le condotte dei singoli concorrenti, pur convergendo nella realizzazione di un medesimo fatto storico, si caratterizzino per un diverso grado di offensività e di rimproverabilità, avuto riguardo sia al profilo oggettivo, in termini di incidenza causale e modalità dell’azione, sia al profilo soggettivo, con riferimento all’intensità del dolo o alla diversa configurabilità dell’elemento psicologico. Proprio in relazione al differente profilo psicologico altra pronuncia di legittimità a sezioni semplici ha ugualmente 13 ammesso tale esito della differente qualificazione richiamando la disciplina dettata dagli artt. 47 e 48 cod. pen.; in particolare in un caso di contestata estorsione in concorso si è affermato come:” ai sensi della disciplina dettata dagli artt. 47 e 48 cod.pen. ove il terzo esecutore materiale abbia posto in essere l'azione incriminata sulla base della falsa rappresentazione della realtà determinata dall'inganno perpetrato dal creditore o dal titolare del diritto, del reato più grave, l'estorsione, risponde l'istigatore autore dell'inganno (ex art. 48 cod.pen.) e del fatto meno grave, l'esercizio arbitrario, risponde l'esecutore materiale ai sensi del secondo comma dell'art. 47 cod.pen.” (Sez. 2, n. 46097 del 25/10/2023, Tresa + 1, non massimata). Ne consegue che l’unitarietà del fatto storico non preclude, di per sé, una diversificazione del trattamento giuridico dei concorrenti ove tale differenziazione risulti coerente con la concreta articolazione delle rispettive condotte, con il differente disvalore che le stesse esprimono e, soprattutto con la diversità del dolo di ciascuno. Pertanto, ai fini dell’affermazione della responsabilità concorsuale, si impone un accertamento puntuale in ordine alla effettiva rappresentazione e volontà del concorrente atipico, dovendosi verificare se egli abbia consapevolmente aderito al programma criminoso nei termini in cui esso si è concretamente realizzato ovvero se il suo contributo si sia inserito in una diversa prospettiva soggettiva, non coincidente con quella dell’autore principale ed integrante, pertanto, una diversa e meno grave ipotesi di reato. 2.1 Nel caso oggetto di scrutinio occorre accertare se, con riferimento a ciascun verbale di conciliazione sottoscritto, la ricorrente abbia consapevolmente accettato il rischio di concorrere, mediante la propria attività, alla realizzazione del delitto di cui all’art. 629 cod. pen., ovvero se la sua condotta si sia inserita in un diverso contesto, eventualmente riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 640 cod. pen.. Invero, allo stato degli atti, tale ulteriore qualificazione giuridica del fatto si presenta come ragionevolmente prospettabile alla luce delle deposizioni rese dalle persone offese, espressamente richiamate a pagina 6 della sentenza impugnata nella quale viene riportata una dichiarazione secondo la quale la sottoscrizione dei verbali di conciliazione era avvenuta senza avere comprensione del loro contenuto (“Io e i miei colleghi non riuscimmo a capire nulla di quanto detto in quanto si parlava di articoli di legge per me incomprensibili”) così prospettando in concreto un elemento indicativo di precedenti artifici piuttosto che di svolgimento di metodo intimidatorio larvato. Tali elementi logico-probatori, ove adeguatamente riscontrati, potrebbero incidere in modo significativo sulla qualificazione giuridica dei fatti e sulla 14 configurazione dell’elemento soggettivo, rendendo necessario un approfondimento in sede di rinvio mediante una compiuta e analitica valutazione delle risultanze probatorie. 3. Il secondo motivo con cui la ricorrente deduce l’inidoneità delle condotte contestate a integrare l’elemento materiale del reato di estorsione, deve essere accolto per le ragioni che seguono. 3.1. Va preliminarmente ribadito che la corretta qualificazione giuridica del fatto rientra tra i poteri di cognizione officiosa della Corte di cassazione, anche nell’ipotesi in cui il ricorso sia stato proposto dal solo imputato purché la questione, anche se rilevata d’ufficio, risulti strettamente connessa a un capo o a un punto della decisione impugnata devoluto alla cognizione del giudice di legittimità. In tale prospettiva, questa Corte ha chiarito che il potere di attribuire al fatto contestato e accertato la sua esatta qualificazione giuridica costituisce espressione diretta della funzione giurisdizionale, rappresentando un profilo intrinseco e imprescindibile del sistema processuale (Sez. 6, n. 11055 del 30/01/2008, Raffaelli, Rv. 239424-01; Sez. 2, n. 39841 del 22/05/2009, Castellano, Rv. 245236–01; Sez. 2, n. 3211 del 20/12/2013, Racic, Rv. 258538—01; da ultimo Sez. 5, n. 32155 del 2024 04/06/2024, Senese, non massimata e Sez. 4, n. 25729 dell’11/04/2025, De Franceschi, non massimata). In tale ambito, il principio iura novit curia si configura quale regola generale dell’ordinamento processuale in quanto diretta espressione del principio di legalità e della funzione stessa della giurisdizione. Ne consegue che rientra tra i compiti indefettibili del giudice verificare la riconducibilità della fattispecie concreta alla corrispondente previsione normativa astratta, assicurando la necessaria corrispondenza tra il fatto accertato e il modello legale di riferimento. Alla luce di tali coordinate, il Collegio ribadisce che l’esercizio del potere di attribuire al fatto la corretta qualificazione giuridica, quale diretta attuazione del principio di legalità, deve trovare applicazione in ogni fase del processo e, pertanto, può e deve essere esercitato dal giudice di legittimità. 3.2. Ciò posto, deve rilevarsi come la motivazione di entrambe le decisioni di merito risulti carente con riguardo alla corretta qualificazione giuridica delle condotte contestate nel capo di imputazione, con particolare riferimento alla loro idoneità a integrare l’elemento materiale del reato di estorsione piuttosto che quello di truffa. La Corte territoriale, mediante un apparato argomentativo eccessivamente sintetico e connotato da marcata genericità -di fatto riproduttivo delle considerazioni svolte dal giudice di primo grado- si è limitata ad affermare che le 15 conversazioni intercettate e le dichiarazioni rese dai lavoratori dimostrerebbero l’esistenza di un generale sistema organizzato volto a comprimere i diritti retributivi e contributivi dei dipendenti della società Arcipelago s.p.a. Secondo tale ricostruzione, i lavoratori, versando in una condizione di soggezione derivante dalle difficoltà di reperire un’occupazione e mossi dal concreto timore di perdere il posto ovvero di non essere riassunti, avrebbero accettato trattamenti economici inferiori a quelli spettanti, presentato lettere di dimissioni e sottoscritto verbali di conciliazione recanti rinuncia alle proprie legittime spettanze in quanto fatti oggetto di “minaccia larvata di licenziamento”. Tale percorso motivazionale si presenta meramente assertivo e, dunque, solo apparente, in quanto i giudici di merito, limitandosi a una valutazione complessiva e indifferenziata delle vicende esaminate, non hanno proceduto a una puntuale analisi delle singole posizioni dei lavoratori coinvolti essendo necessario verificare per ciascuna delle persone offese indicate nell’imputazione la condizione che li spinse a sottoscrivere il verbale alla presenza della conciliatrice ON. 3.3. Deve, infatti, evidenziarsi la contraddittorietà intrinseca della motivazione impugnata nella parte in cui i giudici di appello, dopo aver dato atto che tutti i lavoratori escussi avevano dichiarato di non aver compreso il significato degli accordi conclusi con i responsabili della società Arcipelago s.p.a., hanno successivamente affermato che i medesimi sarebbero stati indotti a sottoscrivere lettere di dimissioni e verbali di conciliazione per il timore di perdere il posto di lavoro, senza tuttavia indicare in modo specifico gli elementi probatori idonei a sostenere tale conclusione con riferimento alla posizione di ciascuna persona offesa. Ne deriva l’inidoneità della motivazione a chiarire se ciascuna persona offesa abbia aderito alle pretese dei datori di lavoro per effetto di una condizione di timore legata al contesto occupazionale - circostanza che, in linea di principio, escluderebbe la rilevanza penale della condotta in quanto frutto di una consapevole ed autonoma rinuncia parziale ai propri diritti retributivi e previdenziali - ovvero a seguito di condotte intimidatorie riconducibili agli imputati con conseguente configurabilità del delitto di estorsione, oppure, ancora, per essere stati indotti in errore circa la natura e gli effetti degli atti sottoscritti in ragione di comportamenti ambigui ed ingannevoli posti in essere dai datori di lavoro e dai rappresentanti sindacali coinvolti nella vicenda, con possibile integrazione del diverso delitto di truffa. 3.4. Ancora, deve essere evidenziato come la motivazione sia carente in ordine all’esatta individuazione del momento temporale in cui i datori di lavoro avrebbero, in relazione ad ogni singolo lavoratore, prospettato le “minacce larvate” di 16 licenziamento poste a fondamento della sussistenza dell’elemento materiale del reato di estorsione. In proposito, la difesa ha correttamente fatto riferimento al consolidato e prevalente indirizzo ermeneutico secondo cui non è configurabile il reato di estorsione allorché, nel momento genetico del rapporto lavorativo, il datore di lavoro prospetti agli aspiranti dipendenti l'alternativa tra la rinunzia a parte della retribuzione e la perdita dell'opportunità di lavoro, in quanto, pur sussistendo un ingiusto profitto per il primo, costituito dal conseguimento di prestazioni d'opera sottopagate, non ricorre la prova che l'ottenimento di un impiego rechi un danno ai lavoratori rispetto alla preesistente situazione di disoccupazione (Sez. 2, n. 21789 del 04/10/2018, Roscino, Rv. 275783–01; Sez. 6, n. 6620 del 03/12/2021, Giovinazzo Rv. 282903–01; Sez. 2, n. 6591 del 16/01/2024, Ferrara, Rv. 285934- 01). Laddove, invece, il rapporto di lavoro sia già in atto va ricondotta nel paradigma dell'estorsione la pretesa di ottenere vantaggi patrimoniali da parte del datore di lavoro attraverso la modifica in senso peggiorativo delle previsioni dell'accordo tra le parti, destinate a regolare gli aspetti aventi rilevanza patrimoniale, prospettando l'interruzione del rapporto di lavoro attraverso il licenziamento del dipendente. In tal caso, non si è, infatti, al cospetto della prospettazione dell'esercizio di una facoltà o di un diritto spettante al soggetto agente bensì di un modus operandi che integra gli estremi della minaccia contra ius, facendosi ricorso al licenziamento per coartare la volontà altrui ed ottenere scopi non consentiti o risultati non dovuti, attraverso la modifica in senso peggiorativo delle previsioni dell'accordo concluso tra le parti. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha omesso di operare il necessario accertamento, per ciascuno dei lavoratori, diretto a verificare se le minacce messe in atto fossero dirette all'instaurazione del rapporto di lavoro a determinate condizioni (o alla riassunzione a seguito della presentazione di lettera di dimissioni) ovvero se, in presenza di un rapporto già avviato, fossero rivolte alla rinuncia alle condizioni contrattuali convenute o ad altri diritti spettanti ai singoli lavoratori. Sul punto la motivazione appare nel suo complesso carente, la ricorrenza di una delle due alternative andrà, pertanto, chiarita nella sede di rinvio previo dettagliato esame e valutazione delle risultanze probatorie. 4. Anche il terzo motivo è fondato. La sentenza impugnata si rivela carente sotto il profilo motivazionale in relazione allo specifico motivo di gravame con cui l’appellante aveva dedotto, in modo puntuale, la sua estraneità rispetto alle vicende inerenti alla posizione lavorativa di ES UC e ZU AR BR. In particolare, era stato 17 evidenziato che i contratti di lavoro dei menzionati soggetti erano stati ceduti alla ditta ET VE in data 27 febbraio 2019, ossia in epoca anteriore di diversi mesi rispetto al coinvolgimento della ricorrente nella predisposizione dei verbali di conciliazione sottoscritti dai dipendenti della società Arcipelago s.p.a. A fronte di tale specifica deduzione difensiva, il provvedimento impugnato non contiene una disamina né esplicita né implicita della questione prospettata, omettendo di confrontarsi con un profilo decisivo ai fini della valutazione della responsabilità ascritta alla ricorrente. Né, d’altra parte, le ragioni del rigetto possono essere desunte, neppure in via indiretta, dal complessivo iter argomentativo posto a fondamento della decisione di condanna della ON. Ne consegue la sussistenza del denunciato vizio di motivazione, configurabile quale carenza assoluta di motivazione su un punto decisivo della controversia. 5. In conclusione l’accoglimento dei primi tre motivi di ricorso comporta l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo, che si pronuncerà sulle criticità esaminate dal Collegio, in piena aderenza ai principi ermeneutici indicati, ma con altrettanta ampia libertà del giudice del rinvio di orientarsi nel senso di riproporre l'esito decisorio già adottato ovvero di discostarsene. 6. Il quarto motivo resta assorbito non residuando spazi per un autonomo scrutinio delle doglianze prospettate in tema di confisca.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo. Così deciso il 10 aprile 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NU ER GN RD