Sentenza 27 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/06/2002, n. 9390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9390 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2002 |
Testo completo
IN NOME D09 39 0 / 02 REPUBBLICA ITALIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente R.G.N. 22227/99 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rel. Consigliere Cron.25244 Rep.1894 Consigliere Dott. Donato PLENTEDA Dott. Mario ADAMO Consigliere Ud. 05/02/02 - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Walter CELENTANO Consigliere- UFFICIO COPIE Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE ha pronunciato la seguente dal Sig. per diritti € 155 SENTENZA 28 GIU 2002 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE ELETTRA di IURATO GIUSEPPE, in persona DITTA dell'omonimo titolare, domiciliata in ROMA presso la CANCELELRIA CIVILE DELLA SUPREMA CORTE di CASSAZIONE, CANCELLERIA rappresentata e difesa dagli avvocati LO DISTEFANO, GIOVANNI DISTEFANO, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
PO LO, titolare della omonima Impresa Edile, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GALILEI 45, presso l'avvocato GIOVANNI MAGNANO DI SAN LIO, 2002 rappresentato e difeso dall'avvocato GIORGIO BLUNDO, 251 -1- giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente avverso la sentenza n. 744/98 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 26/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/2002 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 16.10.1995 RM AM, titolare dell'omonima impresa edile con sede in Ragusa, proponeva impugnazione avanti alla Corte d'Appello di Catania avverso la sentenza n. 676/95 con cui il Tribunale di Ragusa aveva rigettato l'opposizione da lui proposta al decreto ingiuntivo per l'importo di £ 8.817.550 emesso dal Presidente del Tribunale su richiesta della ditta LE di TO IU con sede anch'essa in Ragusa, per lavori elettrici che sarebbero stati eseguiti su incarico del primo в e descritti nella fattura n.14 del 25.7.1988. contestando la L'appellata si costituiva, fondatezza dell'impugnazione. All'esito del giudizio la Corte d'Appello con sentenza del 28.1-26.9.1998 accoglieva il gravame, revocando il decreto ingiuntivo e condannando 1'appellata al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio. Rilevava al riguardo che non era stata fornita la prova in ordine all'esecuzione dei lavori per i quali si richiedeva il pagamento. Osservava infatti, in relazione alla fattura proveniente dallo stesso creditore, che non poteva 3 trovare applicazione l'art. 2710 C.C., il quale disciplina l'efficacia probatoria delle scritture contabili fra imprenditori, non potendosi nel caso in esame controllare se le scritture contabili fossero state regolarmente tenute, come richiede quanto era stata prodotta una tale norma, in semplice fotocopia informe della pagina in cui risultava annotata la fattura in esame, con la conseguenza che nessuna rilevanza poteva assumere la mancata produzione da parte dell'altro imprenditore (l'appellante) delle sue omologhe scritture, stante l'impossibilità di un riscontro incrociato. Riteneva poi del tutto insufficiente а comprovare l'effettuazione dei lavori la deposizione del teste Mellia, non potendosi affermare con certezza che i lavori cui il teste si era riferito fossero diversi ed ulteriori rispetto a quelli indicati in una prima fattura dell'importo di £ 4.171.300 regolarmente corrisposto. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la ditta LE di TO IU, deducendo tre motivi di censura. Resiste RM AM con controricorso illustrato anche con memoria. 4 MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ditta LE di TO IU denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2710 C.C. in relazione all'art. 360 n.3 C.P.C.. Lamenta che la Corte d'Appello abbia ritenuto che non fosse possibile controllare che le contabili fossero tenute nei modi discritture legge in presenza di una semplice fotocopia informe della pagina su cui risultava annotata la fattura e non abbia rilevato che trattavasi invece di un estratto dei libri contabili munito di attestazione ed autentica notarile, incorrendo in tal modo in una "svista" che aveva impedito di riconoscere la ai piena efficacia probatoria di tale documento sensi dell'art. 2710 C.C.. La censura è inammissibile, risolvendosi nella denuncia di una falsa percezione del contenuto di un atto, vale a dire di una svista di carattere materiale non determinata da apprezzamenti ma immediatamente rilevabile, che avrebbe indotto il giudice a supporre come inesistente un fatto invece incontestabile, oltre che decisivo, costituito dall'autentica notarile che sarebbe stata apposta sull'estratto del libro contabile prodotto in giudizio. 5 Una tale deduzione, prospettando un errore di fatto in cui sarebbe incorso il giudice, è riconducibile infatti all'ipotesi di cui all'art. 395 n.4 C.P.C. e può essere fatta valere quindi solo con l'istanza di revocazione e non già, come è avvenuto, in sede di legittimità sotto il profilo della violazione di legge. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione delle norme che regolano la distribuzione dell'onere della prova fra le parti, deducendo che non le incombeva di provare gli ulteriori lavori di cui alla fattura n.14 del h 25.7.1988 di £ 8.817.550 in quanto la controparte si era limitata a sostenere che nulla doveva in quanto detti ulteriori lavori erano stati già contabilizzati con la fattura n.17 del 13.12.1997 di £ 4.171.300, dimostrando in tal modo di non aver mai contestato i lavori in questione. La censura è infondata. Risulta dall'impugnata sentenza che il AM ha sempre contestato che la ditta TO avesse eseguito i lavori di cui alla fattura allegata a sostegno della richiesta del decreto ingiuntivo poi opposto. Pertanto costituisce una diversa lettura, non 6 consentita in questa sede, delle risultanze di causa accertate dal giudice di merito e delle deduzioni da questi operate la conclusione della ricorrente basata sul rilievo che la mancata contestazione da parte del AM degli ulteriori lavori per i quali si chiede il pagamento Si desumerebbe dal fatto che egli si era limitato a far riferimento ad una precedente fattura. Una tale prospettazione poi non giuridicamente corretta. Poiché manca un'esplicita ammissione in ordine all'effettiva esecuzione dei pretesi ulteriori lavori non può in ogni caso ritenersi che sia venuto meno l'onere a carico della ditta LE di provare ai sensi dell'art. 2697 C.C. i fatti posti a fondamento della domanda, vale a dire l'effettiva esecuzione da parte sua dei lavori di cui alla fattura fatta valere nel presente giudizio. Dovendosi escludere l'esistenza nello ordinamento processuale di un principio che vincoli la parte alla contestazione specifica di ogni fatto dedotto dall'altra, è necessario, perché un fatto sia considerato incontroverso, che vi sia stata un'esplicita ammissione ovvero che risulti un comportamento processuale che ne presupponga la 7 sussistenza (fra le tante Cass. 12947/92). Con il terzo motivo la ricorrente deduce che la Corte d'Appello ha errato nell'interpretazione della deposizione del teste Mellia, desumendosi dalle sue dichiarazioni che i lavori indicati nella seconda fattura di cui si chiede il pagamento erano stati regolarmente eseguiti. La censura è inammissibile, prospettando una diversa interpretazione della deposizione h testimoniale rispetto a quella operata dalla Corte d'Appello, la cui valutazione è incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi logici peraltro nemmenogiuridici, dedotti dalla ricorrente. infatti si è limitata а Quest'ultima deposizione,ripercorrere il contenuto di tale attibuendo ad essa un significato diverso da quello cui è pervenuta la sentenza impugnata. Il ricorso deve essere pertanto rigettato nel suo complesso. Ricorrono comunque giusti motivi per una totale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 8 Rigetta il ricorso e compensa le spese. Roma, 5.2.2002 Il Consigliere est. Il Presidente Ricast Расинем мдо Polymis E 27 GIU. 2002 CAN IL CANCELL Di Nuor DEPOSITATA IN Maria Di Nuzz Marie IL CANCELLIERE Oggi, Maria Di Nuzzo 109T129,11 456T 30 Y + TOT. 160,11 806T 6,0- 166,10 CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia Si attesta la registrazione 11.1.2012 delle Entrate di Roma 2 il serie 4 al n. 1830 versate € 166,10 apposta in calce alia copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) a