Sentenza 12 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/02/2001, n. 1969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1969 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2001 |
Testo completo
CA ITALIANA IN NOME POPOLO ITALIANO LA CORT U 9 69 CASSAZIONE A Oggetto SEZIONA SECONDA CIVILE RIVENDICATIONT Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PROPRIETA Dott. Ugo RIGGIO - Presidente R.G. N. 5644/98 Cron. 4148 · Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO Rep. 624 Dott. Matteo IACUBINO Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere → Ud. 22/09/00 Dott. Giovanna SCHERILLO Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - Dott. Frenchco Parla FIDRE -Consigner - UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA per diriyi 12 FEB. 200112 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE NE LO, NE RI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MONTE CICORIANO, presso lo LIRE 1500 CANCELLER studio dell'avvocato MANCUSI F, difesi dall'avvocato CUOMO ANTONINO, giusta delega in atti;
- 0375264 ricorrenti contro 0975265 CAPPURO TERESA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA 37,TIGRE' presso lo studio dell'avvocato CAFFARELLI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE FRANCESCO, UFFICIO COPIE che lo difende unitamente all'avvocato Richiesta copia studio CROCE RAIMONDO, giusta delega in atti;
dal Sig. CAFEARE! per diritti L. 3000 - controricorrente 2000 24401 1479 nonchè
contro
IL CANCELLIERE -1- OR OR, OR CO, OR CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ALESSANDRO, NE EN elett.te dom.ti in Roma, Via Richiesta copia esecutiva MONTE ACERO 2/A presso lo studio dell'avvocato BAZZANI dal Sig. CAFLANELL per diritti 1.26 00076 Alessandro, difensi dall'avvocato CUOMO Antonino;
of IL CANCELLIERE interventori ad adiuvandum per atto di intervento del DIRITTI 21/3/2000 avverso la sentenza n. 361/97 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 05/02/97; BB205277 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/00 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
BB205278 udito l'Avvocato CUOMO Antonino, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
R udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. LIRE 10000 AS435799 LIRE 10000 CANCELLEN AS435800 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto per notaio Pinto del 24/8/65 RI ST, proprietaria unica del fabbricato posto in Sorrento alla via Capo n.5, e dell' annessa area scoperta,donò ai figli RE CA (che accettò con successivo atto del medesimo notaio del 24/6/72) e RL CA, rispettivamente, all'uno i vani posti al piano terra ed il secondo piano, e all'altra il primo piano del fabbricato;
donò, inoltre, a ciascuno di essi parte dell'area scoperta. rispettivamente quella a nord a RL e quella a sud-est a RE. Con succesivo atto per notaio Salomone del 13/11/74 RL CA vendette tutti i beni ricevuti in donazione dalla madre con il rogito Pinto del 1965 a LU RU e LO FA. Costoro, con atto di citazione del 2/2/84, convennero in giudizio RE CA chiedendo, tra l'altro, che fosse condannata al rilascio di un locale largo metri 2,30 e lungo 20, sito nella parte retrostante del fabbricato. alle spalle dei vani posti a pianterreno, assumendo che il detto locale era di loro proprietà esclusiva perché compreso nei beni che il loro dante causa RL CA aveva ricevuto in donazione dalla madre RI ST con l'atto Pinto del 1965 e che il medesimo aveva successivamente venduto ad essi attori con il rogito Salomone del 1974. La convenuta, costituitasi, oppose che il locale era di sua proprietà esclusiva perché costituiva pertinenza dei beni ricevuti in donazione dalla madre con il rogito Pinto del 1965. Con sentenza 29/11-28/12/88 il tribunale di Napoli, ritenuto che il vano oggetto di lite costituiva un bene condominiale trattandosi di una intercapedine predisposta dall'originario costruttore del fabbricato per difenderlo dall'umidità proveniente ✓ costante terrapieno, condannò la convenuta al rilascio del bene pro quota. La decisione fu riformata dalla corte d'appello di Napoli che, ritenuto il bene di proprietà esclusiva di RE CA, in quanto costituiva pertinenza della parte di immobile di sua proprietà, con sentenza 31/1-5/2/97, rigettò la domanda degli attori. La sentenza è stata impugnata, con ricorso basato su un solo motivo, da LO FA e da AR FA, quest'ultima quale acquirente a titolo particolare della quota parte dei beni di proprietà di RU LU, nelle more deceduto. Entrambe le parti hanno presentato memoria. E' stata disposta ed eseguita nei termini l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di RU LU. Costoro hanno depositato atto di “intervento" col quale "associandosi al ricorso", ne hanno chiesto l'accoglimento. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso vengono denunciati violazione di legge e vizi di motivazione censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che il locale oggetto di causa apparteneva in proprietà esclusiva a RE CA, in quanto costituiva pertinenza dei beni donatile dalla madre RI ST con il rogito Pinto del 24/8/65. Secondo i ricorrenti il vano in questione doveva, invece, ritenersi pertinenza dei vani siti a pianterreno, di proprietà di essi ricorrenti sia perché i titoli non contenevano alcun riferimento al locale in questione, sia perché esso, accatastato come deposito, era contiguo ai vani posti a pian terreno essendo stato in origine utilizzato 5 come cantina del ristorante posto a piano terra e dotato di accesso dall'androne del palazzo. La censura non merita accoglimento. La corte di merito, sulla base di una puntuale ricostruzione dei luoghi e di un analitico esame dei titoli di acquisto, della CTU, della prova testimoniale e delle altre risultanze di causa, ha ritenuto che il vano controverso, pur essendo stato originariamente costruito con funzione di intercapedine per proteggere il fabbricato dall'umidità e pur essendo stato un tempo utilizzato come cantina del ristorante posto a pianterreno, dotato, all'epoca, di accesso dall'androne del palazzo, aveva successivamente acquistato una specifica destinazione all'esclusivo servizio della parte dell'edificio divenuta di proprietà di RE CA. Ciò per la precisa volontà dell'unica originaria proprietaria del fabbricato, RI ST, che aveva accatastato il locale come deposito e, realizzando un diverso ed autonomo accesso dall'esterno, attraverso l'area scoperta donata alla figlia RE CA, aveva dimostrato di voler destinare il vano in questione al servizio esclusovo di un solo condomino. La sentenza richiama i principi affermati da questa Corte in materia di pertinenza, secondo cui essa è configurabile anche in presenza di un rapporto economico e funzionale con il bene principale, e in conformità di tali principi, qualifica il locale in questione come pertinenza dei beni della CA, non senza aver rilevato che gli attori non avevano fornito la prova della proprietà o, quanto meno, della comproprietà, pur avendone l'onere. In relazione alle ragioni di fatto e di diritto poste dalla corte territoriale a sostegno della decisione i rilievi dei ricorrenti si traducono in 6 doglianze di merito tendenti ad un diverso apprezzamento delle risultanze processuali che non è consentito in sede di legittimità. Consegue il rigetto del ricorso con condanna dei ricorrenti in solido - con esclusione degli “intervenienti", il cui ingresso nel presente giudizio è inammissibile alle spese in favore della resistente, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido, alle spese in favore della resistente, liquidate in lire 2.750.000 di cui lire 2.000.000 per onorari. Roma, 22 settembre 2000 L'estensore Il presidente Isovaren fell ig Diggs . hoooo IL CANCELLIERE C1 290000 Valeria Neriнаходя 12 FEB. 2001 A 2 P UFFICIO DE 14030 for 0 3 Jati 1 $