Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 6 maggio 2001 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 10 gennaio 2002 |
Commentari • 8
- 1. Il fine vita e il legislatore pensante. 2. Il punto di vista dei comparatisti - Parte II (di Mario Serio, Nicoletta Patti e Giancarlo Geraci)Mirzia Rosa Bianca · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
- 2. Il fine vita e il legislatore pensante. 2. Il punto di vista dei comparatisti - Parte II (di Mario Serio, Nicoletta Patti e Giancarlo Geraci)Mirzia Rosa Bianca · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Il fine vita e il legislatore pensante 2. Il punto di vista dei comparatisti - Parte II Considerazioni di Nicoletta Patti e Giancarlo Geraci Introduzione di Mario Serio [v.Il fine vita e il legislatore pensante. Editoriale - Il fine vita e il legislatore pensante. 1. Il punto di vista dei penalisti (di Vincenzo Militello, Beatrice Magro e Stefano Canestrari) - Il fine vita e il legislatore pensante. 2. Il punto di vista dei comparatisti - Parte I (di Mario Serio, Giuseppe Giaimo, Rosario Petruso e Rosalba Potenzano)] Introduzione Ancora una volta Giustizia Insieme si rende lodevole interprete della sensibilità sociale sviluppatasi attorno a temi in cui le implicazioni giuridiche esigono …
Leggi di più… - 3. Il referendum sulla eutanasia e il completed lifeAvv. Maria Elena Ruggiano · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sommario: 1. Premessa – 2. Il Completed life – 3. Fondamento giuridico della eutanasia – 4. Considerazioni conclusive 1. Premessa La richiesta per il riconoscimento giuridico dell'aiuto al suicidio e della morte inflitta deliberatamente, con il consenso della vittima (la così detta Eutanasia), diventa ogni giorno più ingombrante; certamente tale battaglia è la logica conseguenza della cultura anti – solidaristica, tipica dei tempi moderni, che sua Santità Giovanni Paolo II non esitò a chiamarla “Cultura della morte” . Costituisce un vero obbligo morale contrastare tale richiesta ma altrettanto è doveroso, da parte di ognuno di noi, nessuno escluso, cercare di comprendere i fattori che …
Leggi di più… - 4. Il fine vita e il legislatore pensante. 2. Il punto di vista dei comparatistiM. Serio · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 12 marzo 2021
- 5. Osservazioni sulla proposta di legge c.2350, avente ad oggetto: “disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni…Garzone Francesco Paolo · https://www.diritto.it/ · 17 febbraio 2011
In un periodo tormentato da grandi interrogativi morali la Camera dei deputati si appresta a discutere una proposta di legge che, già definitivamente approvata dal Senato, dopo il richiamo ai principi di cui agli artt. 2, 3, 13 e 32 Cost. (art. 1), reca disposizioni in materia di consenso informato (art. 2), testamento biologico (artt. 3 ss.) e alleanza terapeutica medico-paziente. Per la filosofia di Heidegger l'esistenza dell'uomo è un Sein zum Tode, un “essere per la morte”; ma chi, in concreto, debba governare il vivere e decidere la morte è un quesito che provoca dubbi radicali. Si tratta, in sostanza, di riflettere su un tema antico ma ancora attuale, ossia sui limiti e sulla …
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Giurisprudenza • 10
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/04/2014, n. 8055Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Primo Presidente f.f. - Dott. ADAMO Mario - Presidente di sez. - Dott. RORDORF Renato - Presidente di sez. - Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere - Dott. CAPPABIANCA Aurelio - Consigliere - Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere - Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere - Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere - Dott. GIUSTI Alberto - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 4722-2013 proposto da: AB NO, PO CE, IL AN, NI LA, NI SI, EL IE e LE AN nella qualità di eredi di LE LA, DE ER, DE AR, DE RU, AR RI, AR RI, AR AN, nonché AR RI, AR NA E AR IE nella qualità di eredi di AR NO, NO RU, PO AR, …Leggi di più...
- discrezionalità del legislatore·
- territori ceduti alla jugoslavia in base al trattato di pace del 10 febbraio 1947·
- determinazione del suo ammontare·
- misure di nazionalizzazione o di esproprio adottate dal governo jugoslavo·
- sussistenza·
- indennizzo previsto dal legislatore italiano·
- beni ivi situati già appartenuti a cittadini italiani·
- territori ex italiani
- 2. Corte d'Appello Roma, sentenza 03/07/2023, n. 4779Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: TA LU de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 7544 del ruolo ge- nerale degli affari contenziosi dell'anno 2018, decisa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. all'udienza del giorno 3.7.2023 tra (cod. fisc. Parte_1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. P.IVA_1 domiciliata presso l'avv. Franco Pandolfo (p.e.c.: Parte_2 ), che la rappresenta e difende Email_1 dell'avv. Marcello …Leggi di più...
- danni da guerra·
- giudicato·
- diritto soggettivo·
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- coefficiente di rivalutazione·
- Trattato di Pace di Parigi 1947·
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- art. 13 d.P.R. 115/2002
- 3. TAR Roma, sez. 2T, sentenza 18/03/2019, n. 3599Provvedimento: Pubblicato il 18/03/2019 N. 03599/2019 REG.PROV.COLL. N. 05865/2007 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO NO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5865 del 2007, proposto da RR FA, AD RO, TI RO, OZ SA, CC ZI, BI AR CR, LA RU, TT IU, IE NI, MP CA, RI AB, LE NT, CA LE, RA IO EN, CH NT, CI GI, GN TO, D'AN AB, DI IE IO, DI FA AR, OM CO, NG IA, LL LI, FE NT, RE MA, FO TE, GA LA, IU NC, TA IU, NO NU, AO RU, AS MA, TA CH, AL NT, MM CO, GI GI, SE NT, SI ME, AN VA, RI TO, NA OL, ON SIMILIANO, UC ME, RA SO, OR TO, OR SIMILIANO, RI AV, PE FA AR, ZA ND, TI …Leggi di più...
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- 4. Cass. civ., sez. I, sentenza 01/10/2015, n. 19649Provvedimento: 19649/15 Esuite act 11 2 135/85 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 21475/2013 .19649 PRIMA SEZIONE CIVILE Cron. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Presidente Ud. 04/06/2015 Dott. SALVATORE SALVAGO Consigliere PU Dott. PIETRO CAMPANILE Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO Rel. Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI Consigliere Dott. GUIDO MERCOLINO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 21475-2013 proposto da: GL CA (c.f. [...]), GL RT (c.f. [...]), GL IV (c. f. [...]), MO AD (c.f. [...]), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA OTRANTO 361 presso l'avvocato MARIO MASSANO, che li rappresenta e difende …Leggi di più...
- ragioni·
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- fattispecie·
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- 5. TAR Napoli, sez. III, sentenza 23/02/2009, n. 1006Provvedimento: N. 00819/2008 REG.RIC. N. 01006/2009 REG.SEN. N. 00819/2008 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Sul ricorso numero di registro generale n. 819 del 2008, proposto da: CO IT, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Montefusco, con domicilio eletto in Napoli, Calata S.Marco,4 c/o St. Angelone; contro Ministero Beni Attivita' Culturali, Soprintendenza Bb Aa-Paesaggio Patrim. Storico Art.Demoetnoantrop., in persona del ministro p.t., rappresentati e difesi dall'avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio eletto in Napoli, Avv.Stato - …Leggi di più...
- principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi·
- diritti di proprietà·
- autorizzazione paesaggistica·
- abusi edilizi·
- tutela del paesaggio·
- annullamento autorizzazione paesaggistica·
- impianti fotovoltaici·
- competenza amministrativa·
- eccesso di potere·
- violazione art. 159 d.lgs. n. 42/2004·
- interventi manutentivi·
- condono edilizio·
- violazione art. 7 e 10 bis l. n. 241/90
Versioni del testo
- Art. 1. (Misura dell'indennizzo). 1. Ai titolari di beni, diritti ed interessi abbandonati nei territori italiani ceduti alla ex Jugoslavia in base al trattato di pace del 10 febbraio 1947 e all'Accordo di Osimo del 10 novembre 1975, gia' indennizzati o da indennizzare ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 135 , e della legge 29 gennaio 1994, n. 98 , e' riconosciuto un ulteriore indennizzo nella misura indicata nella Tabella A annessa alla presente legge.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all' art. 1, comma 1:
- La legge 5 aprile 1985, n. 135 , reca: "Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori gia' soggetti alla sovranita' italiana e all'estero".
- La legge 29 gennaio 1994, n. 98 , reca: "Interpretazioni autentiche e norme procedurali relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135 , recante: "Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori gia' soggetti alla sovranita' italiana e all'estero .". - Art. 2. Domanda confermatoria 1. Agli effetti dell'articolo 1 sono valide le domande gia' presentate se confermate entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge anche da uno solo degli aventi diritto. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 23 novembre 2001, n. 411 , convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463 , ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Il termine per la presentazione della conferma delle domande di cui all' articolo 2 della legge 29 marzo 2001, n. 137 , ai fini del riconoscimento dell'ulteriore indennizzo di cui all'articolo 1 della medesima legge, scade il 31 maggio 2002".
- Art. 3. (Liquidazione dell'indennizzo). 1. La liquidazione degli indennizzi calcolati ai sensi dell'articolo 1 e' effettuata dai competenti uffici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. La precedenza nella liquidazione degli indennizzi previsti dalla presente legge e' concessa, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, secondo l'ordine degli scaglioni definito nella tabella A annessa alla presente legge, con priorita' dallo scaglione di valore del bene piu' basso.
3. In caso di restituzione del bene da parte degli Stati successori della ex Jugoslavia il diritto all'indennizzo viene meno.