Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 6 maggio 2001 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 10 gennaio 2002 |
Commentari • 10
- 1. Il fine vita e il legislatore pensante. 2. Il punto di vista dei comparatisti - Parte II (di Mario Serio, Nicoletta Patti e Giancarlo Geraci)Mirzia Rosa Bianca · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Il fine vita e il legislatore pensante 2. Il punto di vista dei comparatisti - Parte II Considerazioni di Nicoletta Patti e Giancarlo Geraci Introduzione di Mario Serio [v.Il fine vita e il legislatore pensante. Editoriale - Il fine vita e il legislatore pensante. 1. Il punto di vista dei penalisti (di Vincenzo Militello, Beatrice Magro e Stefano Canestrari) - Il fine vita e il legislatore pensante. 2. Il punto di vista dei comparatisti - Parte I (di Mario Serio, Giuseppe Giaimo, Rosario Petruso e Rosalba Potenzano)] Introduzione Ancora una volta Giustizia Insieme si rende lodevole interprete della sensibilità sociale sviluppatasi attorno a temi in cui le implicazioni giuridiche esigono …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 11
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/04/2014, n. 8055Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Primo Presidente f.f. - Dott. ADAMO Mario - Presidente di sez. - Dott. RORDORF Renato - Presidente di sez. - Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere - Dott. CAPPABIANCA Aurelio - Consigliere - Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere - Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere - Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere - Dott. GIUSTI Alberto - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 4722-2013 proposto da: AB NO, PO CE, IL AN, NI LA, NI SI, EL IE e LE AN nella qualità di eredi di LE LA, DE ER, DE AR, DE RU, AR RI, AR RI, AR AN, nonché AR RI, AR NA E AR IE nella qualità di eredi di AR NO, NO RU, PO AR, …Leggi di più...
- discrezionalità del legislatore·
- territori ceduti alla jugoslavia in base al trattato di pace del 10 febbraio 1947·
- determinazione del suo ammontare·
- misure di nazionalizzazione o di esproprio adottate dal governo jugoslavo·
- sussistenza·
- indennizzo previsto dal legislatore italiano·
- beni ivi situati già appartenuti a cittadini italiani·
- territori ex italiani
Versioni del testo
- Art. 1. (Misura dell'indennizzo). 1. Ai titolari di beni, diritti ed interessi abbandonati nei territori italiani ceduti alla ex Jugoslavia in base al trattato di pace del 10 febbraio 1947 e all'Accordo di Osimo del 10 novembre 1975, gia' indennizzati o da indennizzare ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 135 , e della legge 29 gennaio 1994, n. 98 , e' riconosciuto un ulteriore indennizzo nella misura indicata nella Tabella A annessa alla presente legge.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all' art. 1, comma 1:
- La legge 5 aprile 1985, n. 135 , reca: "Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori gia' soggetti alla sovranita' italiana e all'estero".
- La legge 29 gennaio 1994, n. 98 , reca: "Interpretazioni autentiche e norme procedurali relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135 , recante: "Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori gia' soggetti alla sovranita' italiana e all'estero .". - Art. 2. Domanda confermatoria 1. Agli effetti dell'articolo 1 sono valide le domande gia' presentate se confermate entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge anche da uno solo degli aventi diritto. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 23 novembre 2001, n. 411 , convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463 , ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Il termine per la presentazione della conferma delle domande di cui all' articolo 2 della legge 29 marzo 2001, n. 137 , ai fini del riconoscimento dell'ulteriore indennizzo di cui all'articolo 1 della medesima legge, scade il 31 maggio 2002".
- Art. 3. (Liquidazione dell'indennizzo). 1. La liquidazione degli indennizzi calcolati ai sensi dell'articolo 1 e' effettuata dai competenti uffici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. La precedenza nella liquidazione degli indennizzi previsti dalla presente legge e' concessa, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, secondo l'ordine degli scaglioni definito nella tabella A annessa alla presente legge, con priorita' dallo scaglione di valore del bene piu' basso.
3. In caso di restituzione del bene da parte degli Stati successori della ex Jugoslavia il diritto all'indennizzo viene meno.