Sentenza 29 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/01/2004, n. 1651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1651 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINI Giovanni - Presidente -
Dott. ATRIPALDI Umberto - rel. Consigliere -
Dott. MARIGLIANO Eugenia - Consigliere -
Dott. MELONCELLI Achille - Consigliere -
Dott. BOTTA Raffaele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. SANDULLI ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA Della FREZZA 59, difeso da sè stesso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, DIREZIONE REGIONALE ENTRATE CAMPANIA SEZIONE CASERTA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 321/99 della Commissione Tributaria regionale di NAPOLI, depositata il 13/12/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/03 dal Consigliere Dott. Umberto ATRIPALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDI Vincenzo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LL IO ha impugnato, nei confronti del Ministero delle Finanze, con ricorso notificato il 13.9.2000, la sentenza della C.T.R. della Campania, depositata il 13.12.99, confermativa di quella di 1^ grado, che gli aveva respinto il ricorso contro il rifiuto dell'Amministrazione di rimborsargli la ritenuta di acconto del 20%, pari a L. 161.841.000, effettuata dall'Istituto Autonomo delle Case Popolari di Caserta, ai sensi dell'art. 11 co. 5^ e 7^ L. 413/91, sull'indennità, corrispostagli il 14.9.94, in base a sentenza 802/94 della Corte di Appello di Napoli, ed inerente allo esproprio per occupazione acquisitiva di un suo terreno occupato nel 1974. Il ricorrente lamenta la falsa applicazione dell'art. 11 co. 5^, 6^, 7^ e 9^ L. 413/91, dato che il presupposto impositivo delle ipotesi di plusvalenze indicate dalla richiamata norma andava ricollegato alla data di trasferimento della proprietà, novembre 79, cui risaliva l'occupazione acquisitiva, e non a quella di percezione della indennità.
In via subordinata lamenta, inoltre, l'incostituzionalità, per violazione dell'art. 3, della norma in questione, atteso che irragionevolmente farebbe dipendere il verificarsi della fattispecie impositiva a fatti occasionali e contingenti (maggiore o minore sollecitudine dell'Amministrazione dell'Autorità Giudiziaria). Con controricorso, notificato il 25.10.00, l'Amministrazione resiste. MOTIVI DELLA DECISIONE
Secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte ( 9154/00, 10056/00, 2537/01, 10585/02, 7449/03, 8719/03, 10218/03) il presupposto impositivo delle plusvalenze in questione, di cui all'art. 11 co. 5^ L. 413/91, va identificato nel pagamento- riscossione che le realizza non assumendo alcun rilievo il fatto che l'inerente trasferimento dell'immobile sia ricollegabile, come nella verificatasi ipotesi, a data anteriore, essendo sufficiente che la capacità contributiva, insita nella somma percepita, si sia espressa dopo la entrata in vigore di detta norma.
Nè tale disciplina risulta affetta da illogicità con riguardo ad ipotesi di titoli coevi, cui seguono pagamenti differenziati nel tempo a causa della diversa durata dei relativi procedimenti di liquidazione;
trattandosi degli inevitabili effetti derivanti dai principi regolatori dell'efficacia della legge nel tempo su tutte le fattispecie complesse, che si solo al verificarsi dell'ultimo elemento. Nella specie: percezione delle plusvalenze. Il ricorso va pertanto rigettato.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del grado.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2004