Sentenza 14 luglio 2010
Massime • 1
Il capocantoniere dell'A.N.A.S. è legittimato a proporre querela per il delitto di furto di materiale posto in un deposito della cui custodia egli è responsabile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/07/2010, n. 34841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34841 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2010 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 14/07/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: N.1398/2010 SENTENZA
-Presidente Dott. PIERO MOCALI
-
Dott. VINCENZO ROMIS Rel Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. FAUSTO IZZO
- Consigliere - N. 542/2010
Dott. FELICETTA MARINELLI
- Consigliere -
Dott. PATRIZIA PICCIALLI Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) ID RO N. IL 21/11/1946
avverso la sentenza n. 3074/2009 CORTE APPELLO di TORINO, del 23/09/2009
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/07/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. che ha concluso per energe Piumphe VINCENZO ROMIS rigetto old Prinatio. Volfe Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
Udito, per la parte civile, l'Avv
Udit i difensor Avv.
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PI IS veniva condannato dal Tribunale di Verbania- Sez. Dist. di
Domodossola - alla pena ritenuta di giustizia per furto semplice (di dieci lame di ferro zincato e tre piantane ad U di ferro zincato) in danno dell'A.N.A.S., così qualificato il fatto ascritto all'imputato previa esclusione delle aggravanti contestate.
Interponeva appello l'imputato denunciando la irritualità della querela, sull'asserito rilievo che la stessa sarebbe stata presentata da soggetto non legittimato, tale dovendo considerarsi, secondo l'assunto difensivo, il capocantoniere che aveva formulato l'atto di querela poche ore dopo aver scoperto il furto che era stato commesso nel corso della notte. La Corte d'Appello di Torino confermava l'impugnata decisione e, in risposta alle deduzioni dell'appellante, dava conto del proprio convincimento, circa la ritenuta ritualità della querela, non solo dando atto della delega da parte di un funzionario dell'azienda al capocantoniere, intervenuta successivamente alla proposta querela, ma riconoscendo al capocantoniere stesso la piena legittimazione alla querela nella sua veste di responsabile di zona cui incombeva, conseguentemente, anche la responsabilità della custodia del deposito nel quale si trovavano gli oggetti sottratti dall'imputato.
Ha proposto ricorso per Cassazione il PI reiterando la sua tesi circa l'asserita mancanza di legittimazione per il capocantoniere a proporre querela, sostenendo che non potrebbe riconoscersi valore formale alla delega in quanto successiva alla querela.
Il ricorso deve essere rigettato per l'infondatezza della dedotta censura. Ed invero sono pienamente condivisibili le argomentazioni svolte dalla Corte d'Appello sotto un duplice profilo: a) il giorno dopo la presentazione della querela da parte del capocantoniere, intervenne un formale atto di delega alla querela da parte del capocompartimento A.N.A.S. dott. Vincenzo Perra, il quale in tal modo sostanzialmente ratificò la querela, manifestando comunque inequivocabilmente l'intenzione dell'azienda di voler perseguire penalmente l'autore del furto;
b) deve in ogni caso riconoscersi al capocantoniere la legittimazione alla querela, in quanto anch'egli persona offesa quale responsabile e custode del deposito dove era custodito il materiale trafugato dal PI: ben può richiamarsi in proposito il condivisibile principio enunciato da questa Corte secondo cui "il direttore ed il
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commesso di un centro commerciale sono legittimati in proprio a proporre querela per il furto, in quanto persone offese dal reato, poiché, in tale ipotesi delittuosa, detta qualità spetta non solo al titolare di diritti reali, ma anche ai soggetti responsabili dei beni posti in vendita" (Sez. 5, n. 22860 del 27/03/2003
Ud. - dep. 23/05/2003 - Rv. 224831); trattasi di principio che, "mutatis mutandis", risulta all'evidenza assolutamente pertinente anche in relazione alla concreta fattispecie.
Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma,, 14 luglio 2010 Il Presidente
(Piero Mocali) Il Consigliere estensore пошто Лош (Vincenzo Romis)
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA
27 SET. 2018
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