Sentenza 6 giugno 2001
Massime • 1
Ai fini dell'accertamento del carattere indebito, alla stregua della sentenza della Corte Costituzionale n. 370 del 1985, dei contributi agricoli versati allo S.C.A.U. da aziende agricole ubicate in territori montani ad altitudine inferiore ai settecento metri, non è necessario verificare il reddito medio (se superiore o inferiore a L. 2.400 per ettaro) e le effettive condizioni dei terreni stessi, tenuto conto che tali parametri sono riferibili a fini diversi da quello dell'esenzione del pagamento dei contributi predetti - il cui obbligo è stato diversificato esclusivamente in base al criterio altimetrico (ritenuto irrazionale dal giudice delle leggi) - ed atteso che la legge considera montani i terreni compresi nell'apposito elenco predisposto dalla Commissione censuaria centrale contro il cui accertamento non è ammissibile alcun sindacato da parte del giudice ordinario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/06/2001, n. 7650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7650 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. ETTORE MERCURIO - rel. Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MULAS GIOVANNI, POTI MARIO, PONTURO DOMENICO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AN UL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato ANGELOZZI GIOVANNI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 15727/97 del Tribunale di ROMA, depositata il 04/09/97 R.G.N. 20231/91;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/01 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito l'Avvocato ANGELOZZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LI OV conveniva in giudizio avanti al Pretore di Roma, con ricorso notificato il 28 settembre 1988, lo S.C.A.U. (Servizio Contributi Agricoli Unificati) e, premesso di essere titolare di azienda agricola sita in Comune i cui fondi si trovavano interamente in zona individuata montana ai sensi della legge 25 luglio 1952 n. 991 ed al di sotto dei settecento metri di altitudine, e che tali terreni godevano della riduzione del 40 per cento dei contributi dovuti per i lavoratori agricoli occupati, ex art. 8 del D.L. 23 dicembre 1977 n. 942 (convertito nella legge 27 febbraio 1978 n. 41),
chiedeva, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 370 del 1985 - che aveva dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 8 della legge n. 991/1952 ed 8 del D.L. n. 942/1977 nella parte in cui non prevedevano l'esenzione totale dalla contribuzione dei terreni montani siti al di sotto dei 700 metri sul livello del mare, al pari di quelli posto al di sopra di tale altitudine -, che l'Ente convenuto fosse condannato alla restituzione dei contributi indebitamente versati, depurati degli oneri non rimborsabili, per l'importo di lire 43.031.507.
Il Pretore, con sentenza 6 aprile 1990, accoglieva la domanda nei limiti della prescrizione decennale.
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 4 settembre 1997, decidendo sull'appello proposto dallo SCAU e corretto l'importo della somma dovuta in restituzione dall'INPS - quale successore del soppresso SCAU, subentrato in giudizio con atto di riassunzione - in lire 40.500.240, tenuto sempre conto della prescrizione decennale, ha condannato l'Istituto a pagare al OV la somma ora indicata oltre interessi legali dalla domanda, così parzialmente riformando la decisione pretorile.
Ha osservato il giudice d'appello - per quel che rileva ai fini del presente giudizio di legittimità - che la sentenza della Corte Costituzionale n. 370 del 1985 aveva di fatto parificato i terreni montani siti al di sotto dei 700 metri s.l.m. a quelli posti al di sopra, estendendo ai primi la completa esenzione contributiva prevista per i secondi: e ciò in quanto, essendo entrambi caratterizzati da un limitato reddito imponibile, non appariva giustificato un diverso trattamento contributivo basato sul solo dato altimetrico: ed ha ritenuto tale ragione idonea a giustificare lo accoglimento della domanda.
Sul "quantum" il Tribunale ha rilevato che il versamento delle somme all'INPS era attestato dalle ricevute dei bollettini di versamento prodotti;
ha precisato che il ricorrente aveva scorporato dalle somme complessivamente versate dallo SCAU la parte, determinata nella misura del 20 per cento del totale, costituente l'importo imputabile alle quote contributive facenti carico ai lavoratori occupati e quindi non rimborsabili;
ed ha rilevato che lo Istituto non aveva adeguatamente specificato la eccezione con la quale aveva dedotto la erroneità della quantificazione della somma richiesta in restituzione dal OV, sicché del tutto generico e da disattendere era il motivo d'appello svolto sul punto. Avverso questa sentenza l'INPS ricorre per cassazione formulando un unico motivo articolato in due censure.
L'intimato resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) - Il ricorrente INPS denunzia, con l'unico articolato motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 8 della legge 25 luglio 1952 n. 991, dell'art. 2697 cod. civ. e dell'art. 116 c.p.c.(in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.). Lamenta, con una prima censura, che il Tribunale, nel dare applicazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 370 del 1985, abbia dato per certo un dato tecnico censurario - quello cioè riguardante il reddito imponibile del terreno in questione, situato al di sotto dei settecento metri sul livello del mare - la cui verifica spettava alla Commissione censuraria centrale ai sensi dello art. 1 della legge n. 991/1952. Prospetta un travisamento del pensiero della Corte Costituzionale da parte del giudice d'appello, osservando che, nella citata sentenza n. 370/1985, da esaminarsi tenendo presenti le successive sentenze in argomento (n. 254/1989 e n. 354/1992), la suddetta Corte ha annullato la norma impugnata nella parte in cui escludeva dalle agevolazioni contributive i terreni situati sotto i settecento metri di altitudine anche se versassero nella medesima condizione agroeconomica di quelli sovrastanti (quelli cioè censiti per un reddito medio per ettaro superiore alle lire 2.400 per ettaro), individuando così tali terreni in base ad un criterio essenzialmente economico prima ancora che altimetrico. Assume che il Tribunale ha errato quando ha supposto che la Corte Costituzionale avesse esteso ai terreni sotto i settecento metri di altitudine la esenzione dal pagamento dei contributi agricoli unificati indipendentemente dal reddito sopra detto.
L'INPS censura anche sotto altro profilo la sentenza impugnata e cioè sul punto dell'importo delle somme pagate ad esso Istituto per contributi non dovuti e perciò soggette a restituzione, lamentando che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto provato tale importo sulla base di bollettini di conto corrente postale e dei contributi versati per gli anni in contestazione, senza prendere in considerazione la richiesta di consulenza tecnica avanzata da esso Istituto: e ciò nonostante le somme versate comprendessero anche particolari contributi associativi (per le quote associative, CASC, l'assistenza contrattuale, CAC) che l'Ente provvedeva a riscuotere in via delegata ed il cui rimborso non poteva essere posto a carico dello SCAU.
2. - Il motivo è privo di fondamento sotto entrambi i profili. Per quanto concerne la prima censura va anzitutto rilevato che la contestazione mossa nel ricorso per cassazione dal l'INPS avverso una rituale inclusione dei terreni in questione tra i territori montani (pur inferiori ai 700 metri di altitudine) ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1952 n. 991 (modificato dalla legge 30 luglio 1957 n. 657) non risulta aver formato oggetto di specifico motivo d'appello,
ed in effetti - e correlativamente - la questione non è stata trattata in maniera espressa dal Tribunale, il quale ha implicitamente dato per incontroversa detta circostanza: invero l'Istituto, nell'atto di riassunzione in appello ha svolto ed illustrato specifici motivi attinenti a diverse questioni (sulle quali il giudice del gravame ha partitamente argomentato) ma non ha sollevato precise censure in ordine alla qualificazione dei terreni come montani riferendo anzi, nell'esporre il fatto, che nella specie si trattava di azienda agricola sita (nel Comune di Rocca di Papa) in "territorio dichiarato montano ai sensi della legge 25.7.1952 n. 991". Sul punto il rilievo del ricorrente è, dunque, da disattendere. Sotto altro profilo la censura è priva di fondamento giacché il Collegio ritiene di dover richiamare e confermare giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "ai fini dell'accertamento del carattere indebito, alla stregua della sentenza della Corte Costituzionale n. 370 del 1985, dei contributi agricoli versati allo SCAU da aziende agricole ubicate in territori montani ad altitudine inferiore ai settecento metri, non è necessario verificare il reddito medio (se superiore o inferiore a lire 2.400 per ettaro) e le effettive condizioni dei terreni stessi, tenuto conto che tali parametri sono riferibili a fini diversi da quello dell'esenzione del pagamento dei contributi predetti - il cui obbligo è stato diversificato esclusivamente in base al criterio altimetrico (ritenuto irrazionale dal giudice delle leggi) - ed atteso che la legge considera montani i terreni compresi nell'apposito elenco predisposto dalla Commissione censuaria centrale, contro il cui accertamento non è ammissibile alcun sindacato da parte del giudice ordinario (Cass. 17 maggio 1993 n. 5581; 18 marzo 1992 n. 3378). Giova ribadire sul punto, richiamando argomenti già enunciati da questa Corte, che i parametri reddituali menzionati dall'Istituto ricorrente, sono riferiti dalle varie leggi non già alla esenzione del pagamento dei contributi unificati agricoli, ma alla nozione di territorio montano ed alle agevolazioni fiscali conseguenti. Fra tali agevolazioni - come ricorda la citata pronuncia costituzionale (n. 370/1985) - non era compresa la esenzione dai contributi unificati agricoli perché, a contestare l'indirizzo in tal senso adottato da questa Corte (con sentenza 12 novembre 1977 n. 4909) sovvenne la norma di interpretazione autentica contenuta nel D.L. 2 dicembre 1977 n. 942 (convertito nella legge 27 febbraio 1978 n. 41) che, all'art. 7 primo comma stabili che dalla estensione delle agevolazioni fiscali all'intero territorio montano doveva intendersi esclusa la esenzione dal pagamento dei contributi agricoli unificati suddividendo i relativi terreni, in relazione alla esenzione totale o al carico contributivo parziale, a seconda della loro posizione rispetto all'altitudine sul livello del mare. Venne così introdotto il livello altimetrico, quale unico criterio diversificante la disciplina dell'obbligo contributivo, criterio che la Corte Costituzionale ha ritenuto irrazionale e che con la citata decisione, ha fatto venir meno (così cit. Cass. n. 3378/1992). 3) - Anche l'altra censura va disattesa.
Infatti nell'impugnata sentenza è precisato che le somme richieste in restituzione dallo SCAU, e fatte oggetto della condanna pronunciata dal giudice d'appello, erano già state decurtate di importi non rimborsabili;
ed il giudice del gravame ha altresì rilevato la genericità e la imprecisione delle deduzioni pure ulteriormente svolte al riguardo dall'INPS, non avendo tale parte specificato gli altri ed eventuali singoli importi ricevuti che non sarebbero stati suscettibili di restituzione, pur essendo esso Istituto la parte più idonea a fornire tali indicazioni quale soggetto destinatario delle somme ricevute in pagamento e da restituire in relazione alla citata sentenza della Corte Costituzionale (n. 370/1985).
Nel ricorso per cassazione tale punto della impugnata sentenza non appare oggetto di puntuale specifica impugnativa, avendo l'Istituto riproposto rilievi e deduzioni del pari generici e sommari lamentando la non rimborsabilità di alcuni versamenti ricevuti senza indicarne l'importo. Ma, soprattutto, il ricorrente ha introdotto - per quanto è dato evincere dagli atti del presente giudizio di legittimità nuove causali di tali versamenti, delle quali non v'è infatti alcuna menzione nella sentenza del Tribunale e delle quali, in difetto di adeguati rilievi in proposito da parte dello stesso ricorrente, è da ritenere la novità e quindi la inammissibilità (cfr. su tale ultimo punto, Cass. 13 novembre 1996 n. 9941). 4) - In conclusione il ricorso, per quanto sin qui detto, deve essere integralmente rigettato, con la condanna del soccombente ricorrente a rimborsare alla controparte costituita le spese del presente giudizio, da distrarsi a favore del difensore istante.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna l'Istituto ricorrente a rimborsare al resistente le spese del presente giudizio liquidate in lire 19.000, oltre a lire 2.000.000 (duemilioni) per onorario d'avvocato, da distrarsi a favore dell'avv.to Giovanni Angelozzi dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2001