Sentenza 8 agosto 2002
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* VEDI : 200007273 537119 S
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/08/2002, n. 12010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12010 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto meghagian SEZIONE TERZA CIVILE atifica 12010/0 willen gutom Composta dagli Ill.m Dott. Vito Presidente - GIUSTI IANI R.G.N. 11279/00 Cron. 29620 - Rel. Consigliere Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Rep. 3203 Dott. Renato PERCONTE LICATESE Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere 1.13/03/02ud. Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. Safe sul ricorso proposto da: griti €1.55 per dig AGO. 200 2. MP HE, MP GI, figli ed eredi di il IL CANCELLIERE DI IL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CRESCENZIO 21 presso lo studio dell'avvocato CANCELLERIA OSVALDO FASSARI, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato ARISTODEMO TARONI, giusta delega in atti%;B ricorrenti
contro
ABITAT DI G PE & C SAS, in persona del legale rappresentante Arch. Giulio ZZ, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell'avvocato ALESSIO PETRETTI, che la2002 632 difende anchwe disgiuntamente all'avvocato CARLO -1- GALLI, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 1185/99 della Corte d'Appello di MILANO, Sezione II Civile, emessa il 21/04/99 e depositata il 11/05/99 (R.G. 2441/93); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/02 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato Osvaldo FASSARI;
udito l'Avvocato Alessio PETRETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RE IA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo La società AT S.A.S. di G. ZZ e C. conveniva in 1. - giudizio IL DI e, con la citazione a comparire davanti al tribunale di Lecco, notificata il 27.11.1987, proponeva in suo confronto una domanda di condanna al pagamento della somma di L. 23.600.000 a titolo di provvigione. Esponeva i seguenti fatti. Il 22.3.1986 aveva ricevuto dalla DI l'incarico di trovare un compratore per un suo immobile di Como: il prezzo era stato stabilito in L. 370 milioni, il compenso in L. 20 milioni, la durata dell'incarico in 120 giorni tacitamente prorogabili. Il 22.12.1986 aveva comunicato alla DI il nome del compratore e l'aveva invitata a presentarsi per la sottoscrizione del preliminare entro il 15.1.1987. La DI s'era però rifiutata di concludere l'affare. Ma questo, secondo i patti, non escludeva che la provvigione le fosse dovuta.
2. La convenuta si costituiva in giudizio e resisteva alla domanda. Disconosceva la sottoscrizione apposta sul modulo di incarico;
negava d'avere avuto mai alcun contatto con la AT;
chiedeva che il contratto fosse comunque annullato per vizio del consenso, in particolare per essere stato concluso in stato d'incapacità noto alla controparte;
chiedeva anche che fossero disposte due indagini tecniche, una sulle sue condizioni mentali, l'altra sul valore dell'immobile alla data dell'incarico ed a quella in cui la vendita avrebbe dovuto farsi. La società attrice chiedeva dal canto suo la verificazione della scrittura.
3. Il tribunale, accertata l'autenticità della sottoscrizione, rifiutate le indagini tecniche, accoglieva la domanda.
4. La decisione è stata confermata dalla corte d'appello di Milano con sentenza 11.5.1999, pronunciata in confronto di CH e US CA costituitisi in secondo grado come eredi della convenuta. La corte d'appello ha svolto le seguenti considerazioni. Sopravvenuta nel corso del giudizio la morte della convenuta non era possibile svolgere alcuna indagine sulle sue condizioni mentali all'epoca di conferimento dell'incarico. Non era poi dato comprendere quale rilievo potesse assumere ai fini della decisione una indagine sul valore dell'immobile alla stessa epoca. Non v'era alcuna prova che la DI fosse stata incapace d'intendere o volere quando dava l'incarico all'AT; anzi, dal fatto che 1'1.8.1987 avesse venduto un altro immobile e, convenuta in giudizio, avesse scelto degli avvocati perché la difendessero, poteva desumersi che fosse stata pienamente capace di curare i propri interessi. Neppure v'era prova che l'AT fosse stata in malafede. Il modulo d'incarico conteneva il patto indicato dalla AT e la DI l'aveva espressamente approvato. 5. - CH e US CA hanno chiesto la cassazione della sentenza ed hanno illustrato il ricorso con memoria. La società AT ha resistito con controricorso. Motivi della decisione 1. Il ricorso contiene cinque motivi. 2. - Il quarto precede nell'ordine logico gli altri. I ricorrenti vi denunciano la violazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1754 e 1755 cod. civ., oltre che all'art. 1322). Sostengono che la vendita proposta dal mediatore non è stata poi conclusa e che dunque non gli spettava alcuna provvigione. Il motivo non è fondato. L'incarico al mediatore era stato dato e ricevuto con il patto che la provvigione gli sarebbe spettata, se prima di un dato termine egli avesse trovato un compratore disposto all'acquisto al prezzo stabilito. La Corte ha già affermato, in più occasioni, che l'autonomia privata (art. 1322, primo comma, cod. civ.), nel campo della mediazione, può esplicarsi anche col prevedere, per chi conferisce l'incarico, un limite, di durata determinata, alla propria libertà di concludere il contratto con la parte che il mediatore gli -presenterà sottoponendosi in caso contrario al pagamento di una penalità (Cass. 16 febbraio 1998 n. 1630; 1 giugno 2000 n. 7273; 15 maggio 2001 n. 6705). Funzione del patto, è, per il mediatore, quella di rafforzare la prospettiva di vedere remunerata la propria attività, ma ciò si 5 traduce in un vantaggio anche per chi dà l'incarico, perché ne risultano aumentate le possibilità di un suo esito fruttifero. - Il primo degli altri quattro motivi denuncia vizi di 3. violazione di norme di diritto e di norme sul procedimento (art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1425, secondo comma, e 428 cod. civ. ed agli artt. 113 e 115 cod. proc. civ.). I ricorrenti sostengono che, all'epoca in cui sottoscriveva il modulo di contratto, la signora DI si trovava certamente in compromesse condizioni mentali, che ne scemavano grandemente le capacità intellettive e di determinazione. Osservano che i giudici di merito sarebbero dovuti pervenire a tali conclusioni sol che avessero preso in esame i risultati della indagine tecnica svolta alla fine del 1988 dal consulente nominato nel giudizio di inabilitazione della DI come infatti emergeva dalla relazione di quel consulente, che era stata depositata, la DI era risultata affetta da paranoia e giudicata incapace di provvedere ai propri interessi. Come indici di presenza di tale disturbo mentale richiamano varie circostanze, che lamentano non siano state valutate - la DI aveva negato d'aver sottoscritto il modulo;
s'era rifiutata di ricevere le lettere inviatele dall'AT; non aveva avvertito i propri figli degli impegni, presunti о reali, che aveva preso;
firmando l'incarico s'era messa nelle condizioni di spogliarsi di tutto il suo patrimonio;
il prezzo fissato per la vendita non era vantaggioso. Il motivo non può essere accolto. Come si è detto nel riferire dello svolgimento del processo, i giudici di appello hanno preso in considerazione due fatti specifici successivi all'epoca dell'incarico ed anteriori alla - data dell'indagine tecnica svolta nel giudizio d'inabilitazione e li hanno giudicati idonei a dimostrare che ancora a quel momento la DI dimostrava di saper avere cura dei propri interessi. In particolare si sono soffermati sul punto che circa un anno dopo la DI era intervenuta davanti a un notaio nella vendita di altri suoi immobili. Questi argomenti, in sé, non sono stati oggetto di critica. Quanto, invece, agli argomenti svolti dai ricorrenti, si deve intanto Osservare che di alcuni le parti non indicano da quali prove introdotte nel processo avrebbero dovuto desumersi ― così il fatto che la DI non avesse tenuto al corrente i suoi figli o l'incarico di vendita avesse coinvolto tutto il suoche patrimonio. Altri argomenti sono privi di valore sintomatico in rapporto a tali l'assunto di non aver firmatociò che dovrebbero dimostrare - il modulo о l'essersi la DI rifiutata di mantenere rapporti con la AT, giacché possono essere considerati anche solo indici di un cattivo ricordo, affatto normale per l'età. Quanto poi al valore degli immobili ed al suo rapporto col prezzo prestabilito per la vendita è ben vero che i ricorrenti avevano chiesto ai giudici di svolgere sul punto un accertamento, ma è anche vero che per un verso si sono sottratti anche all'onere di indicare quale fosse secondo loro lo scarto tra i valori, per altro verso risolversi а vendere ad un prezzo più basso del mercato non è per sé indice di incapacità di curare i propri interessi. La conclusione cui si deve pervenire è che la decisione dei giudici di appello non fuoriesce dall'ambito di un prudente apprezzamento degli elementi di prova valutabili.
3.1. Resta assorbito e superato il secondo motivo di ricorso con cui i ricorrenti denunciano vizi di violazione di norme sul procedimento e di difetto di motivazione (art. 360 nn. 4 e 5 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 61 e 191, oltre che agli artt. 113 e 115 dello stesso codice). Il motivo si appunta sul fatto che i giudici non hanno ritenuto di ammettere le indagini tecniche che per la convenuta erano state chieste a proposito del suo stato di salute e del valore degli immobili. Ma, quanto alla indagine sullo stato mentale della DI, la corte d'appello ha spiegato che oramai non era possibile farla. E, circa l'indagine sul valore dei beni, si è già escluso che potesse avere un significato decisivo. norme di 4. - Il terzo motivo denuncia un vizio di violazione di diritto (art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in relazione agli artt. - 752 e 754 cod. civ.). I ricorrenti Osservano che la corte d'appello li avrebbe dovuta dalla dovuti condannare ciascuno ad una quota della somma DI e, siccome gli eredi erano tre, ad un terzo. 8 E' necessario premettere che, interrotto il giudizio davanti alla corte d'appello per la morte della DI, gli attuali ricorrenti, nel riassumerlo, non hanno detto quali e quanti altri eredi vi fossero, né li hanno chiamati. Di questo aspetto non ci si può quindi occupare. Per il resto il motivo è inammissibile. La corte d'appello s'è limitata а confermare la sentenza di primo grado. E' dunque rimasta ferma la condanna pronunciata per l'intero in confronto della parte originaria, né la sentenza di secondo grado può essere interpretata nel senso che i ricorrenti siano stati condannati ciascuno per l'intero in solido con l'altro. Se ne mancherà l'esecuzione spontanea, e il creditore tentasse l'esecuzione forzata della sentenza per l'intero contro uno degli eredi, la questione della quota per cui ciascuno di loro è obbligato al pagamento potrà essere sollevata in sede di opposizione. 5. - Il quinto ed ultimo motivo è inammissibile. I ricorrenti vi denunciano la violazione di norme sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione all'art. 274, secondo comma, dello stesso codice). Il codice, se dà all'attore la facoltà di proporre contro il convenuto nel medesimo processo più domande anche non altrimenti connesse (art. 104, primo comma), dà però al giudice il potere di separarle (artt. 103, secondo comma, e 104, secondo comma); analogamente dà al convenuto la facoltà di chiedere la riunione di procedimenti relativi a cause connesse proposte separatamente (art. 274), ma il giudice può non disporla, mentre ha il potere di farlo anche in mancanza di una richiesta. Insomma, separare о riunire le cause proposte tra le stesse parti appartiene ad un potere del giudice, che concerne l'area dell'ordinato svolgimento del processo, non quella della raccolta e valutazione delle prove o della decisione. Del modo in cui il giudice esercita il potere di separare riunire le cause le parti non possono lamentarsi, perché si tratta di norme la cui applicazione in contrasto con la loro volontà non richiamate non la prevedono, né è dà luogo a nullità - le norme dato dedurla dal loro scopo, perché, riunite о separate, le diverse cause mantengono la loro individualità e richiedono distinta decisione: solo, se non siano state riunite, si tratterà 1097129,11 di formare la prova in ambedue i processi. 400T 41,32 6. - Il ricorso è rigettato. TOT. 170,43 7. - Le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso il giorno 13 febbraio 2002 in Roma nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione. Mfientinian Il relatore ed estensore Il Presidente pes -Ibrie IL DIRETTORE DI CANCELLERIA Umberto Cicero Depositata in Cancelleria 10 oggi, 0.8 AGO, 2002 IL DIRETTORE DI CANCELL! Umberto Cicero AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 friedata 8 TT 2002 4 Registrato Oversate € 170,43 al (euro RENTO SEITANTA, 4.3. p. 11 Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazia DI FILIPP Il Responsabile Servizio Apf Giudi (Dr M. RACCIOHIN!)