Sentenza 26 marzo 2003
Massime • 1
L'azienda universitaria "policlinico Umberto I" di Roma - costituita in Ente avente personalità giuridica di diritto pubblico per effetto del disposto del D.L. n.341 del 1999 -, all'esito della delibera dello stato di dissesto ex art. 2 D.L. citato (che richiama la disciplina dettata dall'art. 87 D.L. n.77 del 1995 in tema di risanamento degli enti locali dei quali sia stato deliberato lo stato di dissesto), non può essere legittimamente evocata in giudizio in qualità di convenuta di una procedura esecutiva (iniziata o proseguita). Tale statuizione non si estende, peraltro, ai giudizi di cognizione (tra cui rientra senz'altro quello, intentato nella specie, di opposizione a decreto ingiuntivo), con la conseguenza che i creditori dell'azienda medesima ben possono convenirla in giudizio al fine di conseguire l'accertamento dei propri diritto ovvero la sua condanna al pagamento di quanto ad essi dovuto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/03/2003, n. 4456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4456 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BIO IMPIANTI '96 S.r.l., in persona dell'amministratore unico, elettivamente domiciliata in Roma, Viale G. Pisanelli n. 4, presso l'avv. Giuseppe Gigli, che lo rappresenta e difende in virtu' di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA";
- intimata -
avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 9903/99 del 16 dicembre 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 giugno 2002 dal relatore Cons. Dott. Giuseppe Marziale;
Uditi, per il ricorrente, l'avv. Gigli;
Udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale Dott. Aurelio Golia, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
- che, con atto notificato il 15 settembre 1999, l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" conveniva in giudizio la società "Bio Impianti '96" innanzi al Giudice di pace di Roma, proponendo opposizione al decreto con il quale era stata condannata al pagamento della somma di L. 300,000 in favore di detta societa' per la fornitura di prodotti medicali;
- che l'opponente eccepiva, tra l'altro, il proprio difetto di legittimazione passiva, sul rilievo che la fornitura era stata effettuata in favore del Policlinico Umberto I e, quindi, ad un'amministrazione diversa e dotata di un proprio patrimonio che, in quanto tale, avrebbe dovuto rispondere in via esclusiva del relativo pagamento;
- che essa ricorrente aveva replicato deducendo che il Policlinico Umberto I era pur sempre ricompreso nella struttura organizzativa dell'Università;
- che il Giudice adito richiamandosi all'art. 2, d.l. 1 ottobre 1999, n. 341 (convertito nella legge 3 dicembre 1999, n. 453),
entrato in vigore nel corso del giudizio, dichiarava estinto il giudizio di opposizione e revoca il decreto opposto;
- che la società chiede, con quattro motivi di ricorso, la cassazione di tale sentenza;
- che l'Università, alla quale il ricorso è stato notificato il 17 marzo 2000, non resiste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, tenuto conto delle contestazioni mosse nella precedente fase di giudizio dall'Università "La Sapienza", occorre verificare preliminarmente la legittimazione passiva di detta Università, trattandosi di requisito che attiene alla regolarità del contraddittorio, la cui eventuale mancanza può essere rilevata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (Cass. 13 maggio 2000, n. 6160; 24 febbraio 1995, n. 2125);
- che il citato d.l. n. 341/99, ha costituito l'Azienda policlinico Umberto I quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, precisando che detto ente succede "all'omonima azienda universitaria nei rapporti in corso relativi alla gestione dell'assistenza sanitaria con utenti, autorità competenti e altre amministrazioni, nei contratti in corso per la costruzione di strutture destinate ad attività assistenziali, nonché nei contratti in corso per la fornitura di beni o servizi destinati all'assistenza sanitaria" (art. 1);
- che la successione di tali termini disposta non è stata, pertanto, a carattere universale e non ha quindi avuto alcuna incidenza sui processi pendenti che, conseguentemente, proseguono tra le parti originarie (art. 111, primo comma, c.p.c.);
- che, secondo quanto originariamente stabilito dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, i "policlinici universitari" costituivano aziende "dell'università" dotate "di autonomia organizzativa, gestionale e contabile", ma prive di personalità giuridica (art. 4, quinto comma), a meno che non fossero costituite in "azienda con personalità giuridica pubblica", secondo quanto previsto dal primo e dal terzo comma dello stesso articolo;
- che tale duplicità di regime è stata mantenuta anche nel nuovo testo dell'art. 4, d.lgs. 502/92, introdotto dall'art. 4, d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229;
- che la costituzione in ente avente personalità giuridica di diritto pubblico dell'azienda universitaria "Policlinico Umberto I" è stata effettuata, per la prima volta, con il citato d.l. 341/99;
- che è quindi evidente che, in precedenza, i rapporti derivanti dall'utilizzazione di tale struttura sanitaria potevano essere legittimamente riferiti all'Università "La Sapienza" di Roma della quale il Policlinico costituiva parte integrante, ancorché dotata di "autonomia organizzativa, gestionale e contabile";
- che non è pertanto revocabile in dubbio che il presente giudizio, avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo della fornitura di materiale sanitario, sia stato correttamente instaurato nei confronti di detta Università;
- che può così passarsi all'esame del merito;
- che con tre motivi di ricorso, tra loro connessi, il ricorrente - denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 2 d.l. 341/99, anche in relazione all'art. 11, disp. prel. c.c. e dell'art. 307, secondo comma, c.p.c., nonché vizio di motivazione - censura la sentenza impugnata per aver dichiarato l'estinzione del giudizio, senza considerare che l'art. 2 del citato decreto era nella specie inapplicabile:
- perché trattavasi di norma, di carattere sostanziale, entrata in vigore dopo l'instaurazione del processo.
- perché, comunque, detta disposizione si era limitata a decretare l'estinzione delle (sole) procedure esecutive;
- perché, in ogni caso, l'estinzione non avrebbe potuto essere dichiarata d'ufficio, come nella specie era avvenuto;
- che l'art. 2 del d.l. 341/99, richiamando la disciplina dettata dall'art. 87, d.l. 25 febbraio 1995, n. 77, in tema di risanamento degli enti locali dei quali sia stato deliberato lo stato di dissesto, da un lato, prevede la "nomina di un commissario, con il compito di accertare la massa attiva e passiva relativa alla gestione dell'assistenza sanitaria dell'Azienda universitaria Policlinico Umberto I, determinatasi fino alla data di cessazione della medesima", precisando che i debiti e i crediti maturati fino a tale data "confluiscono in un'apposita gestione separata" a tal fine istituita;
dall'altro, in analogia con quanto stabilito dall'art. 81 del citato d.lgs. 77/95, pone il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive "nei confronti dell'Azienda Policlinico Umberto I e dell'Università La Sapienza per i debiti, assunti dall'omonima Azienda Universitaria, relativi alla gestione dell'assistenza sanitaria, e dichiara l'estinzione delle procedure esecutive pendenti e la perdita di efficacia dei pignoramenti eventualmente seguiti;
- che queste ultime prescrizioni, riferite esclusivamente alle procedure esecutive, non possono essere estese anche ai giudizi di cognizione ed è quindi indubbio che, anche dopo la nomina del commissario, i creditori possano convenire in giudizio il debitore, al fine di ottenere l'accertamento dei propri diritti o la sua condanna al pagamento di quanto ad essi dovuto, come è stato chiarito da questa Corte con riferimento all'analoga disciplina dettata dal d.lgs. 77/95, ora sostituita dagli artt. 252 ss., d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Cass. 27 gennaio 2001, n. 1191; 7 dicembre
2001, n. 15498);
- che il ricorso deve essere quindi accolto per tale assorbente ragione, non essendo revocabile in dubbio che il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo costituisce, a tutti gli effetti un giudizio di cognizione, ed essendo del pari indubbio che le norme appena ricordate hanno carattere processuale e, come tali, rientrano tra quelle che il giudice di pace è tenuto a rispettare anche quando è autorizzato a pronunciare "secondo equità" (Cass. 15 gennaio 2001, n. 494; 3 agosto 2001, n. 10667);
- che la sentenza impugnata deve essere quindi cassata, con conseguente rinvio della causa al giudice di pace di Roma, che provvedere anche alla liquidazione delle spese della presente fase
P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al giudice di pace di Roma.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 giugno e il 20 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2003