Cass. civ., sez. I, sentenza 26/03/2003, n. 4456
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Sentenza 26 marzo 2003

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L'azienda universitaria "policlinico Umberto I" di Roma - costituita in Ente avente personalità giuridica di diritto pubblico per effetto del disposto del D.L. n.341 del 1999 -, all'esito della delibera dello stato di dissesto ex art. 2 D.L. citato (che richiama la disciplina dettata dall'art. 87 D.L. n.77 del 1995 in tema di risanamento degli enti locali dei quali sia stato deliberato lo stato di dissesto), non può essere legittimamente evocata in giudizio in qualità di convenuta di una procedura esecutiva (iniziata o proseguita). Tale statuizione non si estende, peraltro, ai giudizi di cognizione (tra cui rientra senz'altro quello, intentato nella specie, di opposizione a decreto ingiuntivo), con la conseguenza che i creditori dell'azienda medesima ben possono convenirla in giudizio al fine di conseguire l'accertamento dei propri diritto ovvero la sua condanna al pagamento di quanto ad essi dovuto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 26/03/2003, n. 4456
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4456
    Data del deposito : 26 marzo 2003

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