Sentenza 8 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/01/2002, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUBBL0 01 3 7/02 IN NOME DE POL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto acquifitione SEZIONE SECONDA CIVILE dilla, servitur diveduta Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI Presidente R.G.N. 2122/99 147 - Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE Cron. .34. Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Rep. Dott. Olindo SCHETTINO - Consigliere Ud.04/04/01 - Rel. ConsigliereT Dott. SC TROMBETTA ha pronunciato la seguente SEN TENZA FT2 sul ricorso proposto da: PI PI, RA RS, elettivamente domiciliati in ROMA LGO FORANO 4, presso lo studio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE dell'avvocato GIARRATANA MARIA TERESA, difesi Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE dall'avvocato GORIO ROBERTO, giusta delega in atti;
per diritti ricorrenti - 8 DEM. 2007 IL CANCELLIERE
contro
CA IS, CA IG IS, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso 10 studio dell'avvocato PERILLI MARIA ANTONIETTA, che li difende unitamente DF012535 all'avvocato MINERVINI VITTORIO, giusta delega in2001 591 atti;
-1-
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 641/97 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 18/12/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/01 dal Consigliere Dott. SC TROMBETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. FT2 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificata il 4.9.1990 RO ZZ e OL RI, proprietari di una cascina sita in Quinzano d'Oglio convenivano in riassunzione, davanti al Tribunale di Brescia, a seguito di pronuncia di incompetenza per valore del pretore di Verolanuova, passata in giudicato, i fratelli TT e LU TT AL proprietari di un confinante immobile, chiedendo l'accertamento della natura di luci irregolari delle aperture poste nel muro della stalla di FT2 pertinenza dei AL, confinante con il portico della loro casa, con condanna а rendere regolari dette luci ed al risarcimento dei danni. I convenuti, costituitisi, contestavano la domanda ed in via subordinata riconvenzionale chiedevano l'accertamento dell'acquisto della servitù di veduta per destinazione del p.d.f. o per usucapione. Acquisita documentazione fotografica ed i verbali delle prove testimoniali espletate davanti al pretore, il Tribunale, con sentenza 17 dicembre 1994, ritenuta la natura di vedute e non di luci irregolari, delle aperture realizzate nel muro divisorio fra la stalla ed il portico, rigettava la 3 domanda attrice ed in accoglimento della dichiarava acquisito perriconvenzionale, destinazione del p.d.f. il diritto di servitù di veduta dei convenuti attraverso le menzionate aperture. Su impugnazione degli attori, la corte di appello di Brescia con sentenza 18 dicembre 1997, respingeva l'appello. Premesso che sono finestre in senso proprio le aperture che manifestino una destinazione oggettiva all'esercizio normale e permanente della inspectio FTL e della prospectio, e viceversa sono semplici finestre lucifere quelle aperture che sfornite di quelle caratteristiche abbiano solo la pratica funzione di lasciar passare all'interno aria e luce, afferma la corte d'appello che, nel caso concreto, come si evince dalla prodotta documentazione fotografica e dalle risultanze della prova testimoniale, le tre aperture per ampiezza, conformazione, struttura ed altezza dal piano di calpestio, appartengono alla categoria delle finestre vere e proprie, in quanto evidente la loro idoneità (ed originaria destinazione) all'affaccio e realizzate, fin dai tempi remoti in cui tutto il compendio immobiliare apparteneva ad un unico proprietario, senza inferriate, munite soltanto di un telaio mobile di legno, destinato ad essere installato d'inverno per assicurare una qualche protezione agli animali ricoverati. Quanto all'installazione nella stalla di una mangiatoia, menzionata da un solo teste, essa risulta scarsamente lumeggiata, quanto a positura e dimensioni, nella scarsa documentazione fotografica in atti, per cui non dato apprezzare con è precisione la sua natura impeditiva all'affaccio; mentre la presenza di balle di fieno addossate al FT2 muro è irrilevante all'utilizzo delle vedute dato la loro presenza temporanea e precaria. Rileva, ancora la corte d'appello che l'eventuale esistenza mangiatoia, di certo non in sito di una sovramenzionata, tanto da essere scarsamente visibile nelle fotografie dei luoghi, non è di finestreostacolo a configurare le aperture come vere e proprie, perché non è ipotizzabile, secondo criteri di ragionevolezza il ricorso ad un mezzo abnorme per esercitare la veduta, considerata l'idoneità strutturale della finestra e "modestissima" l'installazione in sito di una mangiatoia, facilmente superabile da chi intende operare l'affaccio. 5 Avverso tale sentenza ricorrono in cassazione il ZZ e la RI. Resistono con controricorso i AL. MOTIVI DELLA DECISIONE Deducono i ricorrenti a motivi di impugnazione: 1) la violazione e falsa applicazione degli artt. 900 902 C. civ. nonché l'insufficiente e contraddittoria motivazione per avere la corte d'appello erroneamente affermato la piena idoneità delle aperture e la loro originaria destinazione a permettere l'affaccio, nonostante: FT2 A) il lato inferiore dell'apertura sia a cm. 80 dal suolo, a filo della mangiatoia, per cui l'affaccio, per chi si avventuri sulla mangiatoia, avverrebbe nel vuoto, in mancanza di valido riparo;
B) l'originaria destinazione a stalla, qualsiasi comprovata dalla mancanza di intelaiatura, contrasti con la destinazione delle aperture all'affaccio essendo queste piuttosto funzionali а dare aria e luce alle bestie e non certo a consentir loro la veduta;
2) la violazione e falsa applicazione dell'art. 900 C.C. e la violazione dell'art. 2697 C.C. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. per avere la corte d'appello, nell'affermare che la 6 ☐ scarsa percezione della posizione e delle dimensioni della mangiatoia non consente di apprezzare, con ragionevole precisione, la natura impeditiva della suddetta mangiatoia, all'affaccio, nel dubbio erroneamente dato credito alla tesi dei convenuti, nonostante, incombendo su di essi l'onere di provare, in forza dell'azione confessoria proposta in riconvenzionale, l'esistenza della servitù di veduta, il dubbio in ordine alla prova circa l'impedimento all'affaccio, FT2 costituito dalla mangiatoia, avrebbe dovuto comportare il rigetto della domanda riconvenzionale e l'accoglimento della domanda dei ricorrenti che, chiedendo la regolarizzazione di luci irregolari, avevano proposto una negatoria servitutis in ordine alla quale l'onere probatorio loro incombente assolto con la sola prova del diritto di proprietà, nella specie, pacifico. Il ricorso è infondato. Quanto al primo motivo, non sussistono i vizi di violazione di legge e di motivazione dedotti. La corte d'appello, infatti, con indagine di fatto insindacabile in questa sede, ha accertato che le tre aperture site nel muro delimitante la stalla dei AL, a confine con il portico di 7 proprietà dei ricorrenti, per ampiezza, struttura, conformazione ed altezza dal piano di calpestio del locale in cui sono posizionate, costituiscono vere e proprie finestre, la cui idoneità all'inspicere e prospicere è di solare evidenza, così come la loro originaria destinazione. La dedotta esistenza della mangiatoia, pur presa in considerazione dalla corte d'appello, non è stata da essa ritenuta di ostacolo all'affaccio; emerso che l'inspicere ed il prospicere né è FR dall'apertura possa essere effettuato salendo sulla mangiatoia e sporgendosi nel vuoto;
né, ancora, la concreta destinazione a stalla del locale de quo, può incidere negativamente sulla idoneità delle aperture alla veduta, essendo tale idoneità configurabile oggettivamente sulla base della loro ubicazione, struttura e consistenza, elementi tutti, nella specie, accertati come esistenti. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso. La corte d'appello, infatti, pur rilevando l'insufficienza della documentazione fotografica nel rappresentare con precisione la posizione e le dimensioni della mangiatoia, ha tuttavia desunto, insindacabile, dallacon accertamento di fatto 8 scarsa visibilità della stessa quale emergente dalla documentazione fotografica esaminata, le modestissime dimensioni della mangiatoia. La corte d'appello, quindi, contrariamene all'assunto dei ricorrenti, non ha affermato l'esistenza della veduta, fondando la decisione sul dubbio circa le dimensioni e la positura della tale dubbio ha superato escludendomangiatoia;
ma la presenza, davanti alle aperture, di un manufatto dalle FT di dimensioni tali da impedire l'affaccio stesse o da renderlo pericoloso. Non sussiste, pertanto, la violazione dell'onere probatorio, dedotta. Il ricorso va, pertanto, respinto. 100T 129,11 Sussistono giusti motivi per dichiarare 156T 30,88 interamente compensate fra le parti, le spese del TOT. 160, Lo presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del presente giudizio. - pranes doceton's Così deciso in Roma il 4 aprile 2001. SC TR est. AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA Registrato la data 4 IL CANCEL JERE C1 13641 2. APR. 2003 France of Ca (euro CENTORE XANTA/10 ER DEPOSITATO IN CAN LERIA p. 11 Area Servizi 8 GEN (Dott.ssa Ma Grazia DI FILIPPO) Il Responsa de Servizio Akti Gludiziari Roma IL CAN 01 (DE RACCICHINI)