Sentenza 8 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/01/2004, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Presidente -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. GIULIANI Paolo - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA - OB, in persona del Presidente, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende come per legge;
- ricorrente -
contro
LI AZ, elettivamente domiciliato in Roma, Via Ennio Quirino Visconti n. 8, presso l'avv. Sergio Ristuccia, che con il prof. avv. Giorgio De Nova lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale autenticata dal notaio Auricchio in data 14 dicembre 2000, (rep. n. 23253);
BANCA FIDEURAM S.p.a., in persona del responsabile della direzione legale, elettivamente domiciliata in Roma, Via Ennio Quirino Visconti n. 8, presso l'avv. Sergio Ristuccia, che con l'avv. Fabrizio Barbieri la rappresenta e difende in virtù di procura speciale autenticata dal notaio Leonzio in data 22 dicembre 2000 (rep. n. 55772);
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 921/00 pronunciata dal Tribunale di Firenze il 17 agosto 2000. Udita la relazione del relatore Cons. Dott. Giuseppe Marziale nell'udienza del 8 luglio 2003;
Uditi, per i resistenti, l'avv. Ristuccia con delega;
Udite le conclusioni del P.M., in persona del sostituto procuratore generale Dott. MACCARONE Vincenzo, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
- che, con ricorso depositato il 10 luglio 1998 presso il Pretore (successivamente Tribunale) di Firenze, il signor DO AZ proponeva opposizione avverso la delibera n. 11467 del 3 giugno 1998 con la quale la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - OB gli aveva irrogato la sanzione della sospensione dall'albo dei promotori finanziari per la durata di mesi quattro per avere, in via di fatto e in modo surrettizio, svolto attività di gestione di patrimoni individuali, in violazione delle norme che riservano l'esercizio di tale attività alle imprese di investimento e alle banche debitamente autorizzate (art. 2, primo comma, d. lgs. 23 luglio 1996, n. 415: ora art. 18, primo comma, d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58);
- che il ricorrente eccepiva in via preliminare che la contestazione dell'addebito era stata tardiva, perché effettuata oltre il termine stabilito dall'art 14, legge 24 novembre 1981, n. 689, e deduceva comunque nel merito che l'addebito era infondato, in quanto le operazioni contestate (riguardanti la "conversione delle quote di un fondo in altre quote dello stesso fondo, caratterizzatela da un diverso tipo di rischio) erano state eseguite direttamente dagli intestatari delle quote, ai quali egli si era limitato a consigliare di modificare la composizione del proprio investimento;
- che la OB si opponeva all'accoglimento dell'opposizione e deduceva, a sua volta, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
- che la CA RA, alla quale il AZ era legato da un rapporto di agenzia e alla cui opera aveva fatto ricorso per l'offerta "fuori sede" dei titoli in questione, interveniva nel giudizio prestando piena adesione alle richieste dell'opponente;
- che il Tribunale, affermata la propria giurisdizione, riteneva fondata l'eccezione di tardività della contestazione e annullava, conseguentemente, la delibera impugnata;
- che la OB ha chiesto la cassazione di tale sentenza con quattro motivi, il primo dei quali, per ragioni giurisdizione;
- che questa Corte, a Sezioni unite, con sentenza n. 6294 del 18 aprile 2003 ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario;
- che il ricorso è stato quindi assegnato a questa Sezione per l'esame degli altri motivi;
- che il AZ e la CA RA resistono.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che nel decreto impugnato si pone in evidenza:
che gli estremi delle violazioni contestate erano stati notificati l'11 febbraio 1998;
- che gli accertamenti ispettivi presso l'intermediaria (la RA), erano iniziati il 18 settembre 1996 ed erano terminati il 30 luglio 1997;
- che gli esiti della verifica ispettiva erano stati esaminati dall'organo di vertice (la Commissione) solo dopo circa sei mesi nella settimana dal 26 al 30 gennaio 1998;
- che sulla base di tali risultanze di fatto, il Tribunale, pur riconoscendo che ai fini della decorrenza del termine (di novanta giorni) concesso dall'art. 14, legge 689/81 per la contestazione degli addebiti l'attività di accertamento deve essere ritenuta comprensiva anche del tempo necessario alla valutazione degli elementi acquisiti, ha ritenuto eccessivo il tempo decorso impiegato per procedere alla contestazione degli addebiti sulla base dei dati emersi nel corso delle verifiche ispettive, osservando:
- che le posizioni dei promotori finanziari, il cui comportamento era stato oggetto di verifica, erano omogenee;
- che, in considerazione di ciò, il lungo periodo di tempo (quasi un anno) impiegato per eseguire gli accertamenti ispettivi era da ritenersi più che sufficiente anche per valutare la rilevanza, ai fini sanzionatoli, degli elementi raccolti;
- che conseguentemente, l'inizio della decorrenza del termine concesso per la contestazione degli addebiti doveva essere ricollegato alla conclusione delle operazioni ispettive, tanto più che, dopo il mese di luglio 1997, non erano stati disposti ulteriori accertamenti istruttori;
- che con i tre motivi di ricorso, che possono essere congiuntamente esaminati, la OB - denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 14, legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione agli artt. 1, sesto comma, e 2, decimo comma, d.l. 8 aprile 1974, n. 95, convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 216 e all'art. 4, undicesimo comma, d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; nonché vizio di motivazione,
censura il decreto impugnato:
- per aver ritenuto che la decorrenza del termine stabilito dal citato art. 14, secondo comma, potesse essere ricollegata alla conclusione degli accertamenti ispettivi presso l'intermediario, senza considerare:
a) che, nell'organizzazione della OB, agli uffici tecnici sono assegnati solo compiti supporto "istruttorio" interno e che la valutatone delle risultanze istruttorie è riservata all'organo di vertice (la Commissione);
b) che l'incolpato non aveva fornito la prova di alcun elemento atto a dimostrare che il tempo trascorso dalla conclusione degli accertamenti istruttori fosse stato eccessivo e quindi non ragionevole;
c) che la circostanza che non fossero stati disposti ulteriori accertamenti istruttori dopo la conclusione della verifica ispettiva non era di per sè sola sufficiente a dimostrare che il tempo impiegato per la contestazione fosse stato eccessivo;
d) che la motivazione era, in ogni caso, insufficiente e contraddittoria;
- che, secondo l'orientamento di questa Corte, ormai consolidato, ai fini dell'individuazione del momento iniziale della decorrenza del termine concesso dall'art. 14 della citata legge 689/81 (da ritenersi applicabile, nella specie, in virtù del richiamo desumibile dall'art. 44, ultimo comma, d. lgs. 23 luglio 1996, n. 415, e di quello effettuato dall'art. 196, d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, per la contestazione degli estremi della violazione al trasgressore), l'attività di accertamento deve essere ritenuta comprensiva anche della valutatone degli elementi acquisiti, ai fini del riscontro della loro idoneità ad integrare gli estremi (oggettivi e soggettivi) di comportamenti sanzionati come illeciti amministrativi dalle norme che regolano le attività di intermediazione finanziaria (Cass. 2 luglio 1997, n. 5904; 18 febbraio 2000, n. 1866, 15 marzo 2002, n. 3870);
- che, tuttavia, la valutatone degli elementi raccolti, pur non essendo assoggettata ad un termine predeterminato, deve essere effettuata entro un termine ragionevole, correlato alle caratteristiche e alla complessità della singola fattispecie, il cui apprezzamento è rimesso al giudice del merito, mediante un giudizio di fatto, la cui esattezza non può essere riconsiderata in questa sede di legittimità (Cass. 1866/00; 3870/02, citt.);
- che il vizio di motivazione denunziato dalla ricorrente è inammissibile, dal momento il decreto emesso dalla Corte territoriale è impugnabile solo con il ricorso "straordinario" per Cassazione (Cass. 15 marzo 2002, n. 3868; nello stesso senso, in relazione all'analoga previsione contenuta nell'art. 145, d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385: Cass. 15 giugno 1999, n. n. 5936; 4 dicembre 1999, n.
13591; C. Cost. 4 marzo 1999, n. 41), con il quale può essere fatta valere solo la carenza totale o la mera apparenza della motivazione (Cass. 3870/02, cit.);
- che il ricorso deve essere quindi rigettato;
- che le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore dei resistenti, liquidandole, per ciascuno di essi, in complessivi euro 1350,00
(milletrecentocinquanta/00), di cui euro 1200,00 (milleduecento/00) per onorari, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2004