Art. 6. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 6 della Legge 2 dicembre 1994, n. 689
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- Legge 2 dicembre 1994, n. 689
Articolo 6 della Legge 2 dicembre 1994, n. 689
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20 dicembre 1994
20 dicembre 1994
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