Sentenza 1 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/08/2002, n. 11421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11421 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2002 |
Testo completo
IN NOME DE POPOL ITALI1 1 42 1/0 2 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA SSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Locazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 5783/99 Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente 9071/99 Dott. Fabio MAZZA - Rel. Consigliere Cron.29029 Dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere Rep. 3012 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Ud. 08/02/02TALE Dott. Alberto VI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Per sul ricorso proposto da: domiciliato in ROMA,LABORNAVES SPA, elettivamente presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dagli CORTE SUPREMA DI CASSA UFFICIO COPIE avvocati DE FERRARI PROSPERO, DE FERRARI STEFANO, con Richiesta copia stu studio in LA SPEZIA VIA DON MINZONI N.5; giusta delega dal Sig. SOLE per diritti € 3.10in atti;
il 1. AGO. 2002 - ricorrente IL CANCELLIERE contro 017 ₤1500 CANCELLERIA BIANCHI EMILIO, NI PP, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 175, presso lo studio dell'avvocato dell'Avvocato RUGGERO VITALE, che 2002 li difende unitam ente all'avvocato GIOVANNI BATTISTA 353 CONTI, giusta delega in atti;
G922342 controricorrenti ·- nonchè
contro
CC IO, CC CO, BIGGI EMILIO;
intimati e sul 2° ricorso n° 09071/99 proposto da: IO, CC CO, elettivamente CC domiciliati in ROMA VIA 24 MAGGIO 43, presso lo studio dell'avvocato DESIDERIO MASSIMO, difesi dall'avvocato BURCHI GIOVANNANGELO, giusta delega in atti;
controricorrenti e ricorrenti incidentali nonchè
contro
LABORNAVES SPA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 874/98 della Corte d'Appello di GENOVA, seconda sezione civile emessa il 30/9/1998, depositata il 27/11/98; RG.340+382/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/02 dal Consigliere Dott. Fabio MAZZA;
udito l'Avvocato BURCHI GIOVANNANGELO;
udito l'Avvocato DE FERRARI PROSPERO;
udito l'Avvocato VITALE RUGGERO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento dell'incidentale. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO CA CI e CA AL convenivano in giudizio, avanti al Tribunale di La Spezia, la spa BO e VE OR, BI LI e AN LI, eredi di VE LI ed esponevano che avevano a VE LI in usufrutto vitalizio un concesSO cantiere sito in Fiumaretta;
che il VE aveva concesso in affitto alla SOC. BO il cantiere in questione ed era deceduto in data 28.10.1976; che la BO alla richiesta di rilascio del cantiere aveva opposto la norma dell'art. 999 c.c. Deducevano trattarsi di contratto fraudolento e simulato per essere stato il VE socio della BO, nonché l'inapplicabilità dell'art. 999 c.c., vertendosi in tema di affitto e non di locazione. Chiedevano la condanna della soc. convenuta al rilascio dell'immobile. Chiedevano altresì la condanna degli eredi del VE al risarcimento del danno loro arrecato in conseguenza del contratto e per danni arrecati al bene nel corso dell'usufrutto. La BO si costituiva contestando la competenza per materia del Tribunale e la fondatezza della domanda attorea. Si costituiva altresì AN LI chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria e, in via 3 riconvenzionale, il pagamento dell'indennità per miglioramenti asseritamente apportati al bene in oggetto. Rimanevano contumaci BI LI e VE OR. Il Tribunale adito dichiarava cessato al 28.10.1981, ex art. 999 C.C., il contratto in favore della BO, che qualificava locazione, con condanna di detta società al rilascio del bene immobile;
in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale dichiarava il diritto degli eredi VE a rimuovere il capannone per deposito barche, salva la facoltà degli CA di ritenere tale bene previo pagamento della indennità di lui 300 milioni. Il Tribunale, esclusa la nullità del contratto tra il VE e la SOC. BO, qualificava lo stesso come locazione sull'assunto secondo cui esso aveva avuto per oggetto non già un'azienda, ma soltanto beni immobili. Affermava la propria competenza ex art. 12 c.p.c. e l'applicabilità dell'art. 999 C.C., dichiarando la cessazione del rapporto a cinque anni di distanza dal decesso del VE;
riteneva l'insussistenza di alcun danno risarcibile in favore degli CA e qualificava il capannone come addizione comodamente separabile dal suolo sul quale insisteva. Avverso tale sentenza proponevano appello la SOC. BO chiedeva il rigetto della domanda concernente la declaratoria di cessazione del rapporto locativo, osservando che il Tribunale aveva errato nel ritenere l'inapplicabilità della normativa vincolistica e l'astratta applicabilità dell'art. 71 legge 392/78, anziché l'art. 67 stessa legge. Rilevava peraltro che, essendo la domanda fondata esclusivamente sulla applicazione dell'art. 999 anche perché proposta nel 1977, e non essendo stata modificata nel corso del giudizio, non potevasi tener conto della normativa sopravvenuta;
B che la competenza apparteneva al pretore e che il valore di lire 300 milioni attribuito al capannone era insufficiente;
chiedeva altresì il pagamento delle migliorie apportate al bene. CA CI e AL si costituivano chiedendo il rigetto dell'appello principale e spiegando appello incidentale per la declaratoria di nullità del contratto di locazione, per l'inapplicabilità dell'art. 999 C.C. vertendosi in tema di contratto di affitto e per la condanna della BO al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio. Si costituivano BI LI, AN LI e ET US, chiedendo rigettarsi l'appello BO ed osservando che il capo di domanda avente ad oggetto il pagamento delle migliorie era da considerarsi nuovo. CA CI e AL, con l'appello principale proponevano le doglianze già contenute nell'appello incidentale e lamentavano altresì l'omessa liquidazione della indennità di occupazione del cantiere. Si costituiva la BO chiedendo il rigetto dell'appello CA e proponendo, in via di appello incidentale, le censure già espresse con il suo appello principale. AN, ET e BI si costituivano chiedendo il rigetto dell'appello. La Corte di Genova, con sentenza 30.9-27.11.1998, rigettava tutti gli appelli. Osservava che ogni questione attinente alla normativa della legge 392/78 esulava dall'oggetto del decidere essendo stata domandata in primis la 1 declaratoria della invalidità del contratto VE- BO e in subordine l'applicazione della norma ex art. 999 c.c. Escludeva ogni profilo di invalidità del predetto contratto e riteneva invece l'avvenuta stipulazione di un contratto di locazione per carenza, nell'oggetto di esso, di ogni elemento tipico di azienda, come risultato dalle dichiarazioni del liquidatore della SOC. Imar, in precedenza gestita dal VE, con conseguente applicabilità dell'art. 999 C.C. Rilevava non sussistere prova del danno lamentato dagli CA e Osservava che il capo di domanda concernente 6 l'indennità per occupazione del cantiere era nuova, in quanto non ricompresa nelle conclusioni in primo grado e che, seppur dovesse ritenersi l'accettazione contraddittorio da parte della implicita del BO, il motivo di doglianza non era accoglibile per difetto di concretezza. Riteneva l'inammissibilità del motivo dell'appello BO in tema di valutazione del capannone per novità della domanda, e, nei confronti degli CA, confermava la valutazione di detto manufatto sulla base 5 dell'esito della consulenza tecnica di ufficio. Riteneva infine che le modifiche apportate dal VE al cantiere fossero state del tutto legittime e non pregiudizievoli per il bene in questione. Hanno proposto ricorso principale la SOC. BO, con sei motivi, e condizionato ricorso incidentale i filli CA, con tre motivi. Resistono AN e ET con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi devono essere riuniti siccome proposti avversO la stessa sentenza. Con il primo mezzo di gravame la SOC. BO deduce violazione di legge in ordine alla interpretazione delle conclusioni da essa rassegnate in primo grado e ripetute nel grado di appello. 7 Sostiene che dalla comparsa di risposta in primo grado emerge, senza possibilità di dubbio, che era stata espressamente invocata la applicabilità della proroga legale;
che, pertanto, la statuizione della Corte di Appello sul punto è errata, anche perché il Tribunale aveva esaminato e deciso sul punto, ritenendo quindi, implicitamente invocata l'applicazione della proroga legale. La censura non merita accoglimento. Come esattamente rilevato dal giudice a quo, risulta dagli atti del giudizio di prima istanza che la soc. BO non ha domandato l'applicazione della proroga legale, ma si è limitata ad eccepire l'incompetenza per materia del Tribunale per essere competente il pretore. Infatti nelle conclusioni rassegnate dalla SOC. BO avanti al Tribunale si legge come segue: “piaccia al Tribunale dichiarare inammissibili ed improponibili e comunque rigettare in ogni parte le attrici domande, dichiarando la propria incompetenza per materia". Cosicchè la Corte di merito ha esattamente ritenuto esulare dalla materia del contendere ogni questione e domanda attinente alla applicabilità degli artt. 67 e 71 legge 392/78, in virtù del divieto di domanda nuova sancito dall'art. 345 c.p.c. 8 Con il secondo mezzo la SOC. ricorrente lamenta violazione di legge rilevando che, al momento della introduzione del giudizio, era in vigore l'art. 6 della legge 368/55, che disponeva la competenza del pretore per le cause aventi ad oggetto il diritto a proroga dei contratti di locazione di immobili urbani, se il valore delle stesse eccedesse il limite di competenza del conciliatore. La censura è infondata in considerazione di quanto già in precedenza osservato. Le controversie così disciplinate, а mente dell'art. 6 predetto, sono quelle vertenti sulla applicazione della proroga prevista dall'art. 368/55 e dalle leggi posteriori prima dell'entrata in vigore della legge 392/78 e quindi sulla normativa vincolistica (v. Cass. 20.10.1981 n. 5489; Cass. 13.10.1980 n. 5488), cui è certamente estranea la norma dell'art. 999 c.c. Con i motivi terzo e quarto la SOC. ricorrente lamenta violazione dell'art. 112 c.p.c. e della normativa vincolistica. Osserva che la Corte di merito ha omesso la pronuncia A lla applicabilità della proroga legale, nonché l'erroneità dell'assunto secondo cui al caso di specie sarebbesi dovuta applicare la norma dell'art. 71 9 L. 392/78, anziché quella dell'art. 67 stessa legge. Le censure non meritano accoglimento. Mancando la relativa domanda, nulla era a pronunciarsi in tema di applicabilità о meno della proroga legale e quanto affermato circa la soggezione della fattispecie alla disciplina dell'art. 71 legge 392/78 è soltanto un tutto pleonastico, volto a obiter dictum, del dimostrare che la SOC. BO non avrebbe tratto vantaggio dalla normativa vincolistica. Pertanto ogni approfondimento sul punto è da ritenersi del tutto inutile, siccome vertente su di un tema che è estraneo all'oggetto della controversia. Con la quinta censura la SOC. ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al tema concernente l'indennità per miglioramenti. Deduce infatti che la Corte di merito ha omesso di considerare che il capannone esistente nel cantiere fu realizzato non dal solo VE, ma da quest'ultimo e dal suo socio CR IN. Il relativo indennizzo spettava quindi non soltanto agli eredi del Vegè. La censura è infondata, giacchè, come esattamente rilevato dal giudice a quo, essa è relativa a domanda proposta per la prima volta in sede di appello. Infine con l'ultimo mezzo la società ricorrente si 10 duole del regolamento delle spese disposto dalla Corte di Genova, sull'assunto secondo cui sarebbe stata maggiormente conforme all'esito della lite la totale compensazione delle spese del giudizio di appello. La censura è inammissibile in quanto incidente su valutazio rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, con il solo limite del rispetto del principio secondo cui la parte totalmente vittoriosa non può k essere condannata al pagamnto delle spese di lite, neanche in minima parte. Il ricorso principale deve essere quindi rigettato. Il ricorso incidentale proposto dagli CA deve ritenersi assorbito per effetto del rigetto del ricorso BO. Infatti esso era condizionato all'accogliemnto di uno qualsiasi dei motivi delg ravame proposto dalla SOC. BO. Le spese del giudizio di cassazione devono essere regolate secondo il prncipio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, dicha rando assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna il ricorrente al pagamnto di euro tremila in favore di CA AL e CI e di euro millecinquecento in favore di AN e ET per 11 ethere E.115,00 per AN e Conorari del giudizio di legittimità. spese fond ET, E.162,00 per CA AL e CI Così deciso in Roma, addì 8.2.2002. ND Fiducia IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Забало заланина 1. DIRETTORE DI CANCELLERIA TO IC Depositata in Cancelleria IL DIRETTORE DI CANCELLERIA oggi, TO IC S A C 109T 129,11 Задр TOT 160,101 AGENIN 37331 (... SPO! 12