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17 marzo 2020
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26 maggio 2021
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25 luglio 2021
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Art. 31.
(Incumulabilita' tra indennita')
1. Le indennita' di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 non sono tra esse cumulabili e non sono altresi' riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza ai sensi del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 .
1-bis. Le indennita' di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222 .
1-ter. Ai fini della corresponsione dell'indennita' di cui all'articolo 44 ((,)) per gli iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 , ogni emolumento corrisposto dai medesimi enti ad integrazione del reddito a titolo di invalidita' e avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalita' dell'assegno di cui al comma 1-bis, comunque esso sia denominato, e' equiparato all'assegno medesimo per le finalita' del medesimo comma.
1-quater. Entro il 31 luglio 2021, possono presentare domanda per la corresponsione dell'indennita' di cui all'articolo 44, i lavoratori iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 percettori degli emolumenti di cui al comma 1-ter, che non hanno avuto accesso alla suddetta misura alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
1-quinquies. La domanda di cui al comma 1-quater e' presentata con le medesime modalita' previste dal decreto ((del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 marzo 2020, pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)) .
1-sexies. L'indennita' di cui al comma 1-ter e' erogata dai rispettivi enti di previdenza nel limite di spesa complessivo di 8,5 milioni di euro per l'anno 2021. Gli enti di previdenza provvedono al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunicano i risultati di tale attivita' al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
(Incumulabilita' tra indennita')
1. Le indennita' di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 non sono tra esse cumulabili e non sono altresi' riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza ai sensi del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 .
1-bis. Le indennita' di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222 .
1-ter. Ai fini della corresponsione dell'indennita' di cui all'articolo 44 ((,)) per gli iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 , ogni emolumento corrisposto dai medesimi enti ad integrazione del reddito a titolo di invalidita' e avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalita' dell'assegno di cui al comma 1-bis, comunque esso sia denominato, e' equiparato all'assegno medesimo per le finalita' del medesimo comma.
1-quater. Entro il 31 luglio 2021, possono presentare domanda per la corresponsione dell'indennita' di cui all'articolo 44, i lavoratori iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 percettori degli emolumenti di cui al comma 1-ter, che non hanno avuto accesso alla suddetta misura alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
1-quinquies. La domanda di cui al comma 1-quater e' presentata con le medesime modalita' previste dal decreto ((del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 marzo 2020, pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)) .
1-sexies. L'indennita' di cui al comma 1-ter e' erogata dai rispettivi enti di previdenza nel limite di spesa complessivo di 8,5 milioni di euro per l'anno 2021. Gli enti di previdenza provvedono al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunicano i risultati di tale attivita' al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
Commentario • 1
- 1. Le indennità in favore dei lavoratori a causa dell’emergenza Covid- 19Maurizio Villani · https://www.filodiritto.com/ · 10 maggio 2020 · 0.9178174
Indice: 1. Premessa 2. Le indennità previste dal decreto Cura Italia (D.L 18/2020) 2.1 Indennità per gli iscritti al fondo gestione INPS (articoli 27, 28, 29, 30 e 38 decreto Cura Italia) 2.2 Fondo per il reddito di ultima istanza (articolo 44 decreto Cura Italia) 2.3 Indennità ai lavoratori sportivi (articolo 96 decreto Cura Italia) 3. Le indennità previste dal Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) 3.1 Indennità per gli iscritti al fondo gestione INPS (articolo 84 decreto rilancio) 3.2 Fondo per il reddito di ultima istanza (articolo 44 decreto Cura Italia - convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 - e articolo 78 decreto Rilancio) 3.3 Indennità per i lavoratori …
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Giurisprudenza • 61
- 1. Trib. Foggia, sentenza 18/01/2022, n. 157Provvedimento: […] Ai fini della soccombenza virtuale funzionale alla regolamentazione delle spese di lite, va considerato la data dell'intervenuto adempimento della prestazione azionata. La riferita domanda di prestazione veniva respinta ai sensi dell'articolo 31 del decreto leggeLeggi di più...
- art. 84 D.L. n. 34/2020·
- art. 31 D.L. n. 18/2020·
- incumulabilità prestazioni·
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