Sentenza 24 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/04/2001, n. 6013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6013 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2001 |
Testo completo
ITALIANA BBLICA 689 BO . E N E REGISTRAZION 24-11-1981 R penalME DEL POPOLO ITALIANO " SEZIONE PRIMA60 13 /04 DA L. sistema TE modifiche RTE SUPREMA PICASS 23 EN ART. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO Presidente R.G.N. 19793/99 Consigliere Cron. 13017 Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Dott. Vincenzo PROTO Consigliere Rep. Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rel. Consigliere Ud.16/02/01 Dott. Francesco FELICETTI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: US, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUMIA 3 LUDOVISI 35, presso l'avvocato GAETANO VENETO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI LIGUORI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COLLEGIO DI GARANZIA ELETTORALE DELLA REGIONE SICILIA;
intimato avverso la sentenza n. 419/99 del Pretore di PALERMO, depositata 1'11/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2001 15 udienza del 16/02/2001 dal Consigliere Dott. Ugo 431 -1- Riccardo PANEBIANCO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Nicolosi, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per Generale l'inammissibilità del primo motivo, rigetto del secondo motivo del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente depositato PP UM proponeva opposizione avanti al Pretore di Palermo avversO l'ordinanza-ingiunzione del 18.2.1997 con la quale il Collegio di Garanzia della Regione Siciliana ali aveva ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di 50.000.000 ai sensi dell'art. 15 comma 5 della Legge n.515 del 1993 per aver omesso di depositare presso detto Collegio, entro il termine di tre mesi dalla proclamazione a membro della Camera dei Deputati previsto dall'art. 7 comma 6 della stessa leage. la dichiarazione relativa alle proprie condizioni patrimoniali ed ai contributi ricevuti per la campagna elettorale. Osservava il UM che aveva provveduto a depositare tempestivamente la predetta dichiarazione presso la Camera dei Deputati e che il tardivo deposito presso il Collegio di Garanzia Elettorale non era dovuto ad una propria condotta colposa ma all'impossibilità di adempiervi in considerazione dei propri impegni costanti presso il proprio organo di apparteneza e dell'assenza per ferie dei propri collaboratori. Si costituiva il Collegio di Garanzia 3 Elettorale, sostenendo la perentorietà del termine e l'infondatezza del ricorso. All'esito del giudizio il Pretore con sentenza 17.4.1998-11.3.1999 rigettava il ricorso, del compensando le spese. Rilevava il Pretore che la mancata osservanza del termine prescritto dall'art. 7 comma 6 della Legge n.515 del 1993 per la presentazione al Collegio di Garanzia Elettorale della dichiarazione relativa alle proprie condizioni patrimoniali ed ai contributi ricevuti per la campagna elettorale comportava l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 15 comma 5 della stessa legge e che detto termine doveva considerarsi tassativo. Osservava altresì che non poteva essere condivisa la tesi la mancanza nel suodell'opponente circa comportamento di ogni profilo di dolo o colpa in quanto, in presenza di un adempimento imposto per legge entro precisi termini, l'obbligato deve predisporre le necessarie condizioni per adempiervi. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il UM, deducendo due motivi di censura. by La controparte non ha svolto alcuna attività 4 difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso PP UM denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 15 comma 8 della Legge n. 515/93 in relazione all'art. 360 n.3 C.P.C.. Lamenta che il Pretore non abbia tenuto conto della necessità della previa diffida ad adempiere richiesta prima dell'applicazione della sanzione ai candidati eletti, a differenza di quelli non eletti, in conformità della giurisprudenza del Collegio Centrale di Garanzia Elettorale. La censura è inammissibile, deducendosi con essa per la prima volta la tesi, esposta con riferimento all'art.15 comma 8 della Legge 515/93, relativa alla necessità della previa diffida ad adempiere ai fini dell'applicazione della sanzione. Rimane così superata l'esigenza di verificare la validità dell'interpretazione, contraria alla tesi del ricorrente, formatasi in seno al Collegio Centrale di Garanzia Elettorale prima della sua soppressione, secondo la quale, in caso di mancata presentazione della dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte durante : la campagna elettorale per l'elezione alla Camera S dei Deputati ed al Senato della Repubblica, è sufficiente ai fini dell'irrogazione della sanzione pecuniaria la scadenza del termine di tre mesi dalla proclamazione degli eletti, mentre la diffida ad adempiere di cui all'art. 15 comma 8 è finalizzata unicamente al diverso procedimento che contempla la decadenza dalla carica (Collegio Centrale di Garanzia Elettorale 13.3.1995 ric. Ricucci;
13.3.1995 ric. Console;
13.3.1995 ric. Frasca;
7.9.1995 ric. Lauro;
19.7.1995 ric. Pannella). Con il secondo subordinato motivo il denuncia omessa edricorrente insufficiente motivazione. Sostiene che il Pretore si è limitato ad affermare senza alcuna motivazione, in ordine alla natura del termine, che esso era non tanto perentorio quanto tassativo, nonostante la resistente ne avesse sostenuto la natura perentoria e non ha tenuto conto che la perentorietà del termine ha la sua ragione in motivi di ordine pubblico. La censura è infondata. Al di là della terminologia adottata dal Pretore per definire la natura giuridica del termine previsto per il deposito della bh 6 dichiarazione in esame, l'impugnata sentenza ha indubbiamente considerato detto termine quale elemento della fattispecie sanzionatoria, la cui inosservanza integra qli estremi dell'illecito amministrativo e la cui previsione è posta a tutela di un interesse pubblico, secondo una. valutazione discrezionale del legislatore, facilmente nell'esigenza di trasparenza individuabile nell'ambito della competizione elettorale. Nessun vizio di motivazione è pertanto riscontrabile nella sentenza impugnata che a detti I L L O principi si è sostanzialmente ispirata. 9 B 8 E 6 e E l . a N Nulla deve essere disposto in ordine alle N n O I e , Z p 1 A 8 a R 9 spese, non essendosi la controparte costituita. T m 1 S e I - t 1 s G i 1 E s - R
P.Q.M.
l 4 2 a A D . e L h E c T LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE i 3 f N i 2 E d S . o E T m Rigetta il ricorso. R A Roma, 16.2.2001 Il Consigliere est.Consigliere est. Il Presidente ReundeМдо Кино былиными ELLERIA ев C N 001 A C 2 IN E APR TA R LLIE SITA o CELLIERE 4 uzz DEPO E D 2 C i N uzzo N ggi, A D C rja e i N IL IL CAN Ma O m D Bria Ca 7