Sentenza 23 settembre 1998
Massime • 1
Il principio giurisprudenziale secondo il quale il giudice nell'applicare la pena su richiesta delle parti - ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. - deve provvedere a condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali a favore della parte civile(salvo che non reputi di disporne per giusto motivo la compensazione), trova applicazione anche nell'ipotesi che il reato per cui si procede sia unificato dal vincolo della continuazione con altro reato relativo a distinto giudizio già esaurito ed in relazione al quale la liquidazione delle spese alla parte civile abbia già avuto luogo. Infatti, l'istituto della continuazione è una "fictio juris" che ha funzione determinante unicamente "quoad poenam". Pertanto, il riconoscimento della continuazione tra reati, oggetto di distinti giudizi, non ha alcun effetto sulla situazione processuale della parte civile e sui diritti che le sono connessi, ivi compreso quello della rifusione delle spese di costituzione e patrocinio nel giudizio penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/09/1998, n. 2664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2664 |
| Data del deposito : | 23 settembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Camera di Consiglio
Dott. Luciano DI NOTO - Presidente del 23.9.1998
Dott. Oreste CIAMPA - Consigliere SENTENZA
Dott. Ugo G. CANDELA - Consigliere N. 2664
Dott. Tito GARRIBBA - Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Giuseppe LA GRECA - Consigliere N. 10718-98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dalla parte civile costituita LA NT RE, nel procedimento penale
contro
RI CH, avverso la sentenza del Pretore di Pordenone, sezione distaccata di Spilimbergo, del 5.12.1991. Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso.
Udita in camera di consiglio la relazione del Consigliere dott. Oreste CIAMPA.
Lette le richieste del Pubblico Ministero, che ha concluso per l'annullamento con rinvio al giudice competente in grado di appello. La C 0 R T E osserva:
A seguito di concorde richiesta delle parti il Pretore di Pordenone/Spilimbergo, con sentenza del 5.12.1991, applicava a RI CH, imputato di oltraggio in danno della guardia venatoria LA NT RE, ritenuta la continuazione con altro reato di oltraggio, di cui all'art. 341 cod. pen., giudicato con sentenza del 7.11.1991, la pena di giorni cinque di reclusione in aumento su quella già inflitta. Negava la liquidazione delle spese di costituzione e patrocinio sostenute dalla parte civile costituita, ritenendo che, per l'unitarietà del reato continuato, le stesse fossero già state liquidate nel precedente giudizio. L'impugnazione proposta dalla parte civile LA NT RE, il quale si duole della erronea applicazione della legge penale per la mancata liquidazione delle spese di giudizio sostenute davanti al Pretore, dalla Corte d'Appello di Trieste è stata trasmessa per il giudizio a questa Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 568 cod. proc. pen., trattandosi di sentenza inappellabile, siccome resa ai sensi degli artt. 444 e seg.ti cod. proc. pen., pertanto soltanto ricorribile.
Il ricorso merita accoglimento.
A seguito della dichiarazione di parziale illegittimità dell'art.444 comma 2 c.p.p., il giudice con la decisione con la quale applica la pena, "condanna" l'imputato al rimborso delle spese in favore della parte civile che sia eventualmente costituita, salvo che non reputi, a seguito di un suo esclusivo discrezionale apprezzamento, di doverne operare la compensazione.
Nel caso di specie, il Pretore, nella sentenza applicativa del patteggiamento concordato tra le parti, erroneamente non ha provveduto a liquidare le spese di costituzione e patrocinio della parte civile costituita.
Il diniego non è conseguenza di un giudizio discrezionale circa l'opportunità, da sostenere con adeguata motivazione, di effettuare per ragioni di merito una legittima compensazione, bensì discende dall'errore giuridico di ritenere che le spese liquidate alla parte civile in altro giudizio e per altro reato già giudicato, al quale il reato del presente giudizio è stato unificato per la ritenuta continuazione, potessero ritenersi già liquidate comprensivamente in quello precedente in ragione dell'unitarietà del reato continuato e dell'identità del soggetto danneggiato dalle distinte condotte dell'agente.
L'istituto della continuazione è fondato su una "fictio juris" determinata dal "favor rei", per la quale più reati concorrenti vengono considerati come unico reato, al fine di attenuare il rigore del cumulo materiale delle pene. Deve pertanto ritenersi che tale "fictio iuris" , con funzione determinante unicamente "quod poenam", non elide l'ontologica autonomia di ogni singolo reato. Si tratta, invero, come fissato da autorevole principio interpretativo, (SS UU., 10.10.1981, ric. Cassinari, rv. 151242), non di reato "unico" ma risultante da "reati plurimi", aventi distinti autonomia e unificati, solo per determinati effetti giuridici, dall'elemento ideativo agli stessi comune, ossia dall'identità del disegno criminoso. Di conseguenza nessun effetto può conseguire dal riconoscimento della continuazione fra reati, per ciò solo e specialmente in ipotesi come quella di specie relativa a giudizi distinti, dei quali uno già definitivamente esaurito, sulla situazione processuale della parte civile e sui diritti connessi, ivi compreso quello della rifusione delle spese di costituzione e patrocinio nel giudizio penale. La sentenza impugnata deve essere perciò annullata limitatamente alla denegata rifusione delle spese processuali in favore della parte civile costituita con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, tenendo conto che si tratta di causa di valore non superiore ai 50.000.000 di lire (art. 8 cod. proc. civ.) e non di valore indeterminabile (Cass. Civ., sent. n. 2942 del 11.5.1985).
P. Q. M.
annulla l'impugnata sentenza limitatamente alla denegata rifusione delle spese processuali in favore della parte civile costituita e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso in Roma, il 23 settembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 1998