Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/09/1998, n. 2664
CASS
Sentenza 23 settembre 1998

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il principio giurisprudenziale secondo il quale il giudice nell'applicare la pena su richiesta delle parti - ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. - deve provvedere a condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali a favore della parte civile(salvo che non reputi di disporne per giusto motivo la compensazione), trova applicazione anche nell'ipotesi che il reato per cui si procede sia unificato dal vincolo della continuazione con altro reato relativo a distinto giudizio già esaurito ed in relazione al quale la liquidazione delle spese alla parte civile abbia già avuto luogo. Infatti, l'istituto della continuazione è una "fictio juris" che ha funzione determinante unicamente "quoad poenam". Pertanto, il riconoscimento della continuazione tra reati, oggetto di distinti giudizi, non ha alcun effetto sulla situazione processuale della parte civile e sui diritti che le sono connessi, ivi compreso quello della rifusione delle spese di costituzione e patrocinio nel giudizio penale.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/09/1998, n. 2664
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2664
    Data del deposito : 23 settembre 1998

    Testo completo