Sentenza 3 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/04/2003, n. 5160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5160 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO PREMA DICASSAZIONE055 1 60/03 LA COF Oggetto FOSSESSO SEMIONE SEC Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE Presidente R.G.N. 11737/00 Cron.11484 Consigliere Dott. Giovanni SETTIM.J Rep.1434 SCHERILLO - Rel. Consigliere Dott. Giovanna -1 DEL CORE - Consigliere ud.13/12/02 Dott. Sergio - Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorso proposto da: RV DO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAVOUR 108, presso 10 studio dell'avvocato -11 TORRICE, difeso dagli avvocati GAETANO ANDREINA DI --- ---- con certificato semplice e поп notarile, FATATO SEBASTIANO FATATO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
SC AR, ON NZ, UG AL CO, IO MA, IACP in persona del . Presidente p.t.; 2002 - intimati 1650 avverso la sentenza п. 787/99 del Tribunale di -1- MESSINA, depositata il 19/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica - - - udienza del 13/12/02 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
+ in persona del Sostituto Procuratore udito il P.M. RETARI - --- Dott. Alberto] RUSSO che ha concluso per Generale rigetto del ricorso. --- 小 ->- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Messina CA SC, EN NC, RI IE LL e IA BU, in qualità di locatari di alloggi popolari di proprietà dell'IACP. lamentavano per quello che ancora rileva in questa sede che OM RV, anch'esso conduttore di un alloggio nello stesso edificio, li aveva spogliati del possesso di un cortile comune, restringendone l'accesso con due pilastri e inglobandone una parte con una recinzione. Poiché tali opere impedivano, o comunque rendevano molto difficoltoso l'accesso e il transito con autoveicoli, così come fino ad allora da essi esercitato, chiedevano di essere reintegrati nel possesso del bene. !! convenuto, costituitosi, sosteneva che, quale conduttore di alloggio posto a piano terra, aveva l'uso esclusivo del cortile e che, comunque, aveva realizzato le opere col consenso dell'Istituto locatore, ditalche non ricorrevano gli estremi dello spoglio. Nel corso del giudizio veniva ordinata la chiamata in causa dell'IACP, il quale si costituiva senza nulla osservare. -Con sentenza 6/4/91 il Pretore per la parte che rileva in questa sede - condannava il RV a demolire i pilastri e a ripristinare il tratto di cortile inglobato nel terrazzino di sua pertinenza. La decisione veniva confermata dal Tribunale di Messina che, con sentenza 19/7/99, pronunziata nella resistenza di tutti gli appellati, rigettava il gravame del soccombente. Contro la sentenza il RV ha proposto ricorso per cassazione per un unico, articolato, motivo. Nessuna attività difensiva hanno svolto gli intimati. MOTIVI DELLA DECISIONE I-Con un unico motivo di ricorso si denunciano plurime violazioni di legge (artt.1168, 1170, 2697, 2700, 2702 e 2729 c.c., artt. 100, 244, 251 e 689 c.p.c.) nonché vizi di motivazione per avere la sentenza: a) qualificato la domanda degli intimati come azione di reintegrazione senza tenere conto che . . gli attori avevano lamentato non già la privazione del possesso, ma soltanto la ! . difficoltà del suo esercizio a seguito delle opere realizzate dal ricorrente, ditalché l'azione doveva essere qualificata come semplice manutenzione, con la conseguenza che gli intimati, quali semplici detentori qualificati, non erano legittimati a proporla;
b) configurato come spoglio atti che, sia in base alla prospettazione degli stessi attori sia in base alle risultanze processuali, integravano a voler tutto concederc, una semplice molestia concretandosi solo in difficoltà nel godimento del bene;
c) accordato agli attori la tutela possessoria benché costoro non avessero fornito la prova di essere detentori qualificati anche del cortile e del marciapiedi intorno al fabbricato;
d) omesso qualsiasi valutazione dell'elemento soggettivo richiesto per lo spoglio non considerando, in particolare, che il ricorrente era stato autorizzato dall'IACP a cffettuare le opere oggetto di causa. II - Nessuna delle doglianze in cui si articola l'unico motivo di ricorso merita accoglimento. Con l'appello il ricorrente si era limitato a contestare la sussistenza della legittimazione degli attori, sostenendo che costoro, pur essendo conduttori di alloggi posti nell'edificio dell'IACP, non avevano la detenzione qualificata anche del cortile e del marciapiedi circostante, spettando questa in via esclusiva ad esso ricorrente quale conduttore dell'alloggio posto a piano terra. Aveva inoltre dedotto che non ricorrevano gli estremi dello spoglio sia dal punto di vista oggettivo (perché non vi era stata privazione né limitazione sensibile della detenzione del cortile), sia dal punto di vista soggettivo (perché le opere da lui compiute erano state autorizzate dall'Istituto locatore). Sono pertanto nuove vanno quindi dichiarate inammissibili le doglianze sub a) e b), rispettivamente concernenti la qualificazione dell'azione e la configurazione come spoglio, anziché come molestia, degli atti compiuti dal ricorrente. Né meritano accoglimento le altre doglianze. giudice d'appello, altenendosi al devoluto e correttamente applicando i principi che regolano l'onere probatorio nel giudizio possessorio, ha ritenuto, quanto alla doglianza sub c), che mentre gli attori (odierni intimati) avevano assolto all'onere probatorio su di essi incombente di fornire la prova del possesso di cui lamentavano la spoglio (in tal senso avendo riferito gli informatori in primo grado), il ricorrente, invece, non aveva dimostrato, pur affermandolo, l'uso esclusivo. Quante alla doglianza sub d), ha disatteso l'eccezione feci sed iure feci sollevata dal ricorrente, osservando che l'autorizzazione a ripristinare il muro di cinta rilasciatagli dall'Istituto, era irrilevante perché - e sul punto non vi è censuira--non era dimostrato che prima, il cortile fosse privo di accesso. Alla luce di quanto sopra, i rilievi del ricorrente appaiono inammissibili, risolvendosi, quanto quanto al profilo sub c), in una censura di fatto volta ad ottenere una nuova valutazione del merito della causa che non è consentita in sede di legittimità e, quanto al profilo sub d), in una critica generica che non attacca la ragione logica che, sul punto, sorregge la decisione. Il ricorso va quindi respinto senza far luogo a pronunzia sulle spese, non avendo gli intimati svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Roma, 13 dicembre 2002 L'estensore Il presidente Праван DEPOSITATA IN CANCELLERIA 2003 IL CANCELLIERE Mane D Juma 3 BK Maria Di Nuzzo -- Oggi % 4 4. 15 IL CANCELLIERE - MA Cinitazo