CASS
Sentenza 20 ottobre 2023
Sentenza 20 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 20/10/2023, n. 43048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43048 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AI AM nato il [...] avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere TA SESSA;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 43048 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: SESSA TA Data Udienza: 04/10/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO L'imputato FU HA ricorre avverso la sentenza del 06.05.2022 con cui la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato - limitatamente alla pena in mesi due di reclusione, riqualificato il fatto ai sensi dell'art.489 cod. pen. in relazione agli artt.477 e 482 cod. Pen. - confermando nel resto, la pronuncia resa dal Tribunale della medesima città in data 25.01.2021 che aveva dichiarato colpevole l'imputato del reato di cui all'art. 483 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione. Preliminarmente si rileva che l'unico motivo di ricorso che contesta vizio di motivazione con riguardo alla negata sostituzione della reclusione con la libertà controllata o la semidetenzione non risulta manifestamente infondato, essendosi la corte di appello limitata a valutare la richiesta difensiva con esclusivo riferimento alla sanzione sostitutiva pecuniaria;
consegue che, essendo nelle more, tuttavia, maturato, per il reato commesso 12.8.2015, in assenza di sospensioni (e di elementi che depongano per l'immediata pronuncia assolutoria dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., non evincibili alla stregua delle stesse risultanze della pronuncia impugnata, cfr. Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244274), il termine massimo di prescrizione, di sette anni e mezzo in base al combinato di sposto di cui agli artt. 157-161 codice penale, deve essere rilevata la causa estintiva della prescrizione. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso, il 04.10.2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere TA SESSA;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 43048 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: SESSA TA Data Udienza: 04/10/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO L'imputato FU HA ricorre avverso la sentenza del 06.05.2022 con cui la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato - limitatamente alla pena in mesi due di reclusione, riqualificato il fatto ai sensi dell'art.489 cod. pen. in relazione agli artt.477 e 482 cod. Pen. - confermando nel resto, la pronuncia resa dal Tribunale della medesima città in data 25.01.2021 che aveva dichiarato colpevole l'imputato del reato di cui all'art. 483 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione. Preliminarmente si rileva che l'unico motivo di ricorso che contesta vizio di motivazione con riguardo alla negata sostituzione della reclusione con la libertà controllata o la semidetenzione non risulta manifestamente infondato, essendosi la corte di appello limitata a valutare la richiesta difensiva con esclusivo riferimento alla sanzione sostitutiva pecuniaria;
consegue che, essendo nelle more, tuttavia, maturato, per il reato commesso 12.8.2015, in assenza di sospensioni (e di elementi che depongano per l'immediata pronuncia assolutoria dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., non evincibili alla stregua delle stesse risultanze della pronuncia impugnata, cfr. Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244274), il termine massimo di prescrizione, di sette anni e mezzo in base al combinato di sposto di cui agli artt. 157-161 codice penale, deve essere rilevata la causa estintiva della prescrizione. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso, il 04.10.2023.