Sentenza 8 giugno 2006
Massime • 1
La vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio integra la contravvenzione di cui all'art. 696 cod. pen. solo se concerne oggetti definibili come armi, cioè oggetti naturalmente destinati all'offesa alla persona, qualità che deve essere verificata dal giudice di merito.
Commentario • 1
- 1. Art. 696 - Vendita ambulante di armihttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/06/2006, n. 22519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22519 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 08/06/2006
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 832
Dott. GIRONI E.G. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO M.C. - Consigliere - N. 042342/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NASRI CHARKI, N. IL 4 Marzo 1947;
avverso SENTENZA del 18 Maggio 2005 della CORTE di APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bardovagni Paolo;
sentite le conclusioni del P.G. che ha richiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza perché il fatto non sussiste. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d'Appello di Napoli - qualificato il fatto come vendita ambulante di armi (art. 696 c.p.) anziché come commercio non autorizzato (art. 695 c.p.) - ha confermato la condanna a quaranta giorni di arresto ed Euro 100 di ammenda inflitta il 26 Aprile dal G.U.P. del Tribunale di Avellino a NASRI Charki. Osserva che l'imputato venne sorpreso ad esporre in vendita, in luogo frequentato, sessantotto coltelli di varie forme e dimensioni, con lame di lunghezza rilevante, definiti nell'informativa dei Carabinieri e nel verbale di sequestro "di genere proibito". L'attestazione dei verbalizzanti, proveniente da personale dotato di specifica competenza tecnica, forniva adeguato supporto all'accusa, onde non era necessario il sollecitato esame diretto del reperto.
Ricorre per cassazione il difensore, denunciando illogica e contraddittoria motivazione e violazione dell'art. 192 c.p.p. La mancanza in atti di una descrizione delle caratteristiche dei coltelli posti in vendita non consentiva di stabilire se essi fossero qualificabili armi, e la decisione era fondata unicamente su un giudizio dei verbalizzanti circa il loro carattere "proibito", acriticamente recepito senza tener conto delle specifiche obiezioni formulate con l'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. Invero, agli effetti dell'art. 696 c.p. devono intendersi per armi, a norma del successivo art. 704 c.p. (che rinvia all'art. 585 c.p., punto 1 del primo capoverso), quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, definizione ribadita dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 30, (T.U.P.S.) ed esemplificativamente specificata nel relativo regolamento, R.D. 6 maggio 1940, n. 635, art. 45, con riferimento a "pugnali, stiletti e simili". Ne segue che rileva soltanto la destinazione, e non già la lunghezza della lama (cfr. Cass., Sez. 1, 21.11.1995/12.1.1996, Cervicato, relativa ad un "machete", ritenuto semplice strumento atto ad offendere per la ordinaria destinazione agricola e boschiva). Nè la decisione può essere fondata sul carattere "proibito" del coltello, definizione atecnica e di incerto significato, che sembra riferirsi alla previgente disciplina del porto fuori dell'ambito domestico di oggetti atti ad offendere (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 42, commi 1 e 2, e R.D. 6 maggio 1940, n. 635, art. 80), superata dalla L. 18 aprile 1975, n. 110. È dunque mancata, come dedotto dalla difesa, una verifica della effettiva destinazione all'offesa degli oggetti posti in vendita. Va a questo punto chiarito che, mentre la vendita ambulante delle armi - come sopra intese - è sempre vietata e soggetta alle sanzioni previste dall'art. 696 c.p., quella degli strumenti da punta e taglio atti ad offendere è invece consentita, ma richiede licenza dell'autorità competente (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 37). La mancanza della licenza - peraltro non contestata all'imputato - non comporta tuttavia equivalenza delle due ipotesi, restando il commercio ambulante non autorizzato di strumenti da punta e taglio non costituenti arma soggetto alle minori sanzioni di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 17.
La sentenza impugnata va perciò annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo giudizio, nell'osservanza dei principi sopra esposti (la vendita ambulante di strumenti da punta e taglio integra la contravvenzione di cui all'art. 696 c.p. soltanto se trattasi di oggetti naturalmente destinati all'offesa alla persona, circostanza che il giudice di merito è tenuto a verificare).
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2006
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2006.