Cass. civ., sez. I, sentenza 22/06/2001, n. 8530
CASS
Sentenza 22 giugno 2001

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La dichiarazione di fallimento di una parte, avvenuta dopo la sua costituzione in giudizio, non determina l'automatica interruzione del processo, non esistendo in materia fallimentare alcuna disposizione che deroghi al principio sancito dall'art. 300 cod. proc. civ., secondo cui l'interruzione del processo a seguito della perdita della capacità della parte costituita si verifica soltanto quando il procuratore della stessa dichiari in udienza o notifichi alle altre parti l'evento interruttivo. In difetto di tale dichiarazione o notificazione il processo prosegue tra le parti originarie e l'eventuale sentenza pronunciata nei confronti del fallito non è nulla, ne' "inutiliter data", bensì soltanto inopponibile alla massa dei creditori, rispetto ai quali il giudizio in tal modo proseguito costituisce "res inter alios acta". Tuttavia, qualora la sentenza di primo grado venga appellata dalla curatela fallimentare, il curatore del fallimento non può pretendere che la sentenza stessa sia dichiarata inopponibile al fallimento, dal momento che la dichiarazione di inopponibilità presuppone il permanere di una situazione di terzietà che con la impugnazione viene meno, avendo la curatela in tal modo fatto proprio il processo in corso.

In tema di simulazione, nell'ipotesi di rappresentanza volontaria non è sufficiente, per ritenere la simulazione dell'atto, la prova di un'eventuale collusione tra rappresentante e terzo, essendo necessaria anche la prova dell'esistenza di un accordo simulatorio, cui non sia rimasto estraneo il rappresentato, e, quindi, che il potere di rappresentanza è stato conferito soltanto perché il rappresentante ponga in essere con l'altra parte un contratto simulato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 22/06/2001, n. 8530
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8530
    Data del deposito : 22 giugno 2001

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