Sentenza 2 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/02/2002, n. 1381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1381 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2002 |
Testo completo
द " еёее 61003 IN N0 1 381 /02 REPUBBLIC CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Giovanni Olla Presidente R.G. n. 15081/98 Cons.Relatore Cron. 3702 Massimo Oddo Consigliere Rep. Dott. Eugenio Amari Ud. 23 ottobre 2001 Dott. Vincenzo Di Nubila Consigliere Dott. Francesco Tirelli Consigliere OGGETTO ha pronunciato la seguente: Contenzioso tributario SENTENZA / appello / documenti sul ricorso proposto l'1 agosto 1998 da: nuovi. RI ON e RI TA - elettivamente domiciliate in Roma al- la via Celimontana, n. 38, presso lo studio dell'avv. Benito Piero Pa- Des nariti, che le rappresenta e difende unitamente all'avv. Furio Polime- ni di Firenze E N ricorrenti O I E Z A L S I S A
contro
V C I I C D E Ministero delle Finanze - in persona del Ministro pro tempore - rap- A M 0 E N R P 0 U O presentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, I S 1 P E 6 T R M O C presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12 A C . N controricorrente 1 8 avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della 0 2 Toscana sez. XIX- - n. 1/97. proc. n.15081/98 R.G. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 ot- tobre 2001 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Maurizio Velardi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio del Registro di Pisa con avviso notificato il 14 marzo 1995 rettificava ai fini Invim da L. 315.033.000 a L. 839.000.000 il valore finale dei terreni in Cerreto Guidi venduti da ON RI e TA RI con rogito del 6 luglio 1992 alla Gavena Uno S.r.l. Il ricorso delle contribuenti avverso l'avviso era parzialmente accolto il 29 novembre 1995 dalla commissione tributaria di 1° grado, che determinava in L. 90.000 al mq il valore del suolo edificatorio ed in м о L.
4.000 al mq. quello delle restanti superfici. Avverso la decisione proponevano gravame le RI e l'Ufficio, e la Commissione Tributaria Regionale della Toscana con sentenza del 16 giugno 1997 rigettava entrambi gli appelli, sul rflievo che la valu- tazione dell'amministrazione finanziaria era sorretta da una stima dell'U.T.E. e quella delle contribuenti dal valore assai inferiore attri- EARD buito a terreni edificabili ceduti nella medesima zona e che le rispet- tive tesi erano di pari valenza probatoria e, a norma dell'art. 79, d.p.r. 31 dicembre 1992, n. 546, non era consentito acquisire ulteriori dati che sarebbero potuti scaturire dalle richieste istruttorie formulate. Le contribuenti ricorrevano per la cassazione della sentenza con due motivi ed il Ministero delle Finanze resisteva con controricorso noti- proc. n.15081/98 R.G. 2 t motivi, il Ministero delle Finanze resisteva con controricorso notifi- cato il 23 ottobre 1998 e le ricorrenti depositavano memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Le ricorrenti, con il primo motivo, hanno dedotto la violazione o fal- sa applicazione dell'art. 79, 1° co., d.p.r. 31 dicembre 1992, n. 546, in quanto la norma erroneamente sarebbe stata invocata dal giudice di secondo grado per escludere l'acquisizione di un atto pubblico di comparazione richiesta dalle contribuenti, prevedendo la stessa e- spressamente la possibilità in regime transitorio di acquisire nuove prove e formulare nuove domande. Il motivo è inammissibile. In tema di contenzioso tributario, qualora il giudizio di primo grado oss. si sia svolto di fronte alla commissione tributaria di primo grado sot- to l'anteriore disciplina dettata dal d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636, la commissione tributaria regionale può disporre nuove prove, senza che vi osti il divieto di cui all'art. 58, 1° co., d.p.r. 31 dicembre 1992, n. 546, atteso che il succ. art. 79, espressamente sancisce che “le di- sposizioni di cui all'art. 58, 1° co.", cioé quelle che ostano alla dispo- sizione di nuove prove in secondo grado, "non si applicano ai giudizi già pendenti in grado di appello davanti alla commissione tributaria di secondo grado e a quelli iniziati dinanzi alla commissione regiona- le se il primo grado si é svolto sotto la disciplina della legge anterio- re". Tale normativa transitoria non contiene alcuna disciplina del diritto delle parti di produrre nuovi documenti in grado di appello, perché lo proc. n.15081/98 R.G. 3 stesso è incondizionatamente riconosciuto nel nuovo regime dall'art. E 58, 2° co., d.p.r. n. 546/92, e non è pertinente, dunque, il richiamo delle contribuenti alla sua violazione o falsa applicazione in riferi- mento alla mancata acquisizione di un rogito, che esse assumono esi- bito in secondo grado ai fini di una valutazione comparativa del valo- re del suolo venduto, giacché la non compiuta disamina dell'atto non potrebbe essere ricollegata all'omessa disposizione di nuove prove da parte del giudice, ma unicamente al difetto di esame del documento, nonostante la sua rituale produzione. Anche in questo caso, peraltro, incombeva sulle ricorrenti l'onere, che esse non hanno soddisfatto, di indicare in maniera specifica le concrete e rilevanti circostanze risultanti dall'atto del quale sarebbe stato vanamente chiesta l'utilizzazione nell'ambito del giudizio, poi- ом ché l'interesse ad impugnare per cassazione discende dalla possibilità di conseguire, attraverso l'annullamento della sentenza impugnata, un risultato pratico favorevole ed il principio dell'autosufficienza del ricorso impone che la sussistenza di un tale interesse possa essere vagliata senza l'esame delle risultanze processuali. Infine va soggiunto, essendo l'indagine di fatto consentita dal lamen- tato vizio in procedendo, che un'istanza di produzione del documen- to menzionato dalle contribuenti neppure risulta dagli atti del proce- dimento e che, conseguentemente, il richiamo della sentenza all'in- ammissibilità di nuove richieste istruttorie non può trovare nel pro- cesso altro riferimento che quello alla reiterazioni in appello della generica domanda della parte di svolgimento di tutte le attività dirette proc. n.15081/98 R.G. all'esatta individuazione del valore dell'immobile venduto. Con il secondo motivo, le RI hanno denunciato l'omessa, insuffi- ciente o contraddittoria motivazione della sentenza, giacché la com- missione tributaria regionale avrebbe denegato l'utilizzabilità nel processo dell'atto pubblico da loro esibito, pur avendone riconosciuta la rilevanza probatoria a favore della tesi prospettata, secondo la qua- le l'Ufficio aveva adottato un comportamento difforme in due casi inconfutabilmente simili. Avrebbe la stessa, poi, acquisito ed attribuito il 16 ottobre 1997 piena efficacia alle risultanze del rogito nel separato contenzioso promosso dall'acquirente dei terreni ed avrebbe erroneamente affermato nella pronuncia gravata che non era possibile una diversa valutazione di quanto era già stato oggetto d'esame e decisione in primo grado. ом Il motivo non può essere condiviso sotto alcuno dei profili prospetta- ti. La sentenza impugnata, pur richiamandosi per relationem alla valu- tazione compiuta nella pronuncia di primo grado, ha fornito, sia pure sinteticamente, una risposta alle censure formulate nell'atto d'impu- gnazione, attraverso un iter argomentativo desumibile dall'integra- zione della motivazione delle due pronunce di merito, e dimostrato in modo adeguato l'impossibilità di formulare un giudizio diverso da quello espresso nella decisione impugnata mediante uno specifico ri- chiamo all'inadeguatezza in contrario degli opposti argomenti delle parti e degli elementi raccolti In particolare, ha espresso un apprezzamento discrezionale di merito, proc. n.15081/98 R.G. 5 non sindacabile di insufficienza o contraddittorietà, nell'asserire la congruità, al fine dell'individuazione del valore dell'immobile, del contemperamento tra le risultanze della stima dell'U.T.E. e l'assenza di infrastrutture al servizio dei terreni venduti evidenziata dalle ricor- renti e non può essere ravvisato un vizio di motivazione nell'omesso esame di un documento, del quale, come già rilevato, è stata solo as- serita l'indebita non acquisizione nel procedimento ed è mancata quell'indicazione dello specifico contenuto necessaria a consentire un vaglio della sua rilevanza ai fini della decisione. Non può costituire, infine, ragione d'illegittimità della sentenza il suo contrasto con una pronuncia successivamente intervenuta tra soggetti parzialmente diversi, mentre l'adozione di valutazioni dissimili in si- tuazioni asseritamente analoghe rappresenta una questione di fatto il cui apprezzamento è di per sé precluso in sede di legittimità. All'inammissibilità ed infondatezza dei motivi segue il rigetto del ri- corso e, a norma dell'art. 385, c.p.c., la condanna delle ricorrenti in solido alla spese liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido al pagamento del- le spese del grado, che liquida complessivamente in L. 3.750.000, di cui L. 250.000 per spese, oltre prenotate a debito. Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 23 ottobre 2001. Il presidente Il consigliere est. ott. Giovanni Olla dott. Massimo Oddo oll POSITATO IN CANCELLERIA Nor. C. DE GARSSAZION Oggi ❤ 2 FEB. 2002 proc. n.15081/98 R.G. IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio ( Osvaldo Ascanio