Cass. pen., sez. V, sentenza 17/03/2026, n. 10269
CASS
Sentenza 17 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione art. 603 c.p.p. per mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale

    La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, la cui decisione è incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata. La Corte di appello ha ritenuto la testimonianza non decisiva, motivando adeguatamente il proprio diniego.

  • Rigettato
    Procedibilità a seguito di remissione di querela

    La querela non è revocabile e la remissione non ha efficacia sulla procedibilità in presenza di minacce gravi e reiterate, come nel caso di specie. La condotta persecutoria, caratterizzata da minacce gravi, rende la querela irrevocabile ai sensi dell'art. 612-bis, comma 4, c.p. In caso di remissione, il procedimento può continuare.

  • Rigettato
    Insussistenza della condotta persecutoria

    Il delitto di stalking è integrato dalla reiterazione dei comportamenti persecutori e dal loro inserimento in una sequenza causale che porta all'evento. La condotta dell'imputato, consistita in messaggi telefonici e minacce gravi reiterate, è stata ritenuta idonea a ingenerare nella vittima uno stato di disagio e prostrazione psicologica. La remissione della querela e le dichiarazioni della vittima nel dibattimento sono state interpretate come un tentativo di salvaguardare l'imputato, ma non escludono la gravità della condotta.

  • Rigettato
    Dinanzi al diniego delle attenuanti generiche

    La Corte di appello ha negato le attenuanti generiche valorizzando la negativa personalità dell'imputato, desunta dalle condotte persecutorie poste in essere nei confronti della compagna, già destinataria di condotte violente in altro procedimento. Non è necessario che il giudice esamini ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi ostativi.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

La Corte Suprema di Cassazione, Quinta Sezione Penale, ha esaminato il ricorso proposto da un imputato avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta, la quale aveva confermato la sua condanna per atti persecutori nei confronti dell'ex convivente. Il ricorso si articolava in tre motivi: il primo lamentava la mancata riassunzione della testimonianza della persona offesa in appello, ritenuta decisiva per dimostrare una versione dei fatti diversa da quella denunciata e per chiarire la natura delle minacce rivolte ai genitori della vittima; il secondo motivo denunciava violazione di legge e vizio della motivazione in merito alla procedibilità, alla luce della remissione di querela, e all'affermazione di responsabilità, sostenendo che le sentenze di merito si fossero basate sulla denuncia piuttosto che sulle dichiarazioni dibattimentali della vittima, che aveva rimesso la querela dopo la disintossicazione del marito, e contestando la configurabilità della condotta persecutoria per mancanza di abitualità e di stato d'ansia nella vittima; il terzo motivo riguardava il diniego delle circostanze attenuanti generiche, non considerate nonostante lo stato di tossicodipendenza dell'imputato e il suo percorso riabilitativo.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Quanto al primo motivo, ha chiarito che la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello è una facoltà discrezionale del giudice, la cui mancata concessione non è censurabile in sede di legittimità se la motivazione della sentenza di appello è sufficiente a dimostrare la completezza degli elementi probatori acquisiti. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse correttamente valutato la richiesta di rinnovazione, ritenendola non decisiva alla luce del confronto con il rilievo sull'atteggiamento recuperatorio della persona offesa in dibattimento. Riguardo al secondo motivo, la Corte ha escluso la illogicità della motivazione, ribadendo che il delitto di stalking è un reato abituale integrato dalla reiterazione di comportamenti molesti e minacciosi, anche se non in un arco temporale prolungato, purché tali atti, considerati unitariamente, siano idonei a produrre uno stato di disagio nella vittima. Ha altresì chiarito che la remissione di querela, nel caso di minacce gravi e reiterate, non preclude la procedibilità, in quanto la querela diviene irrevocabile ai sensi dell'art. 612-bis, comma 4, c.p., in linea con la ratio della norma volta a tutelare la vittima da eventuali coartazioni. Infine, in merito al terzo motivo, la Corte ha confermato che il diniego delle attenuanti generiche è legittimo qualora il giudice di merito indichi gli elementi di preponderante rilevanza ostativi alla loro concessione, come la negativa personalità dell'imputato e la commissione di condotte persecutorie, senza necessità di confutare ogni singola deduzione difensiva. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 17/03/2026, n. 10269
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10269
    Data del deposito : 17 marzo 2026

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