Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/03/2026, n. 10269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10269 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 e ss.mm.
Composta da:
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
GR SA NN CC AR SA LM
AR LE LE
CH CO
RA IR ha pronunciato la seguente
- Presidente -
- Relatore -
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BA GI nato a [...] il [...]
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 10269/2026 Roma, li, 17/03/2026
Sent. n. sez. 1521/2025 UP - 03/12/2025 R.G.N. 32357/2025
avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AR SA LM;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CINZIA PARASPORO, che ha concluso chiedendo ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la condanna di PE AE per atti persecutori in danno della sua ex convivente, che molestava e minacciava con condotte reiterate.
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Firmato Da: GR SA NN CC Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 22cd0533c5d5c63-Firmato Da: AR SA LM Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 4cb6e728d1dd93b3 Firmato Da: SABRINA LM Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d
2. Il ricorso per cassazione per il tramite del difensore di fiducia, avvocato Dino Giovanni Milazzo, è affidato a tre motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, è denunciata violazione dell'art. 603 cod. proc. pen., per la mancata riassunzione della testimonianza della persona offesa, indicata quale prova decisiva nell'atto di appello, in quanto avrebbe potuto descrivere una condotta diversa da quella denunciata, come avvenuto già nel dibattimento, in cui la donna ha fornito una versione opposta a quella resa all'epoca della denuncia-querela, anche negando le minacce rivolte dall'imputato ai genitori della vittima.
2.2. Con il secondo motivo, vengono denunciati violazione di legge e vizio della motivazione in merito alla procedibilità, alla luce della intervenuta remissione di querela, nonché in merito alla stessa affermazione di responsabilità. In realtà si sostiene la sentenza impugnata, come quella di primo grado, si fondano su quanto riferito dalla p.o. in sede di denuncia, entrambe obliterando le dichiarazioni rese in dibattimento dalla vittima, la quale, comunque, ha rimesso la querela, una volta che il marito si è disintossicato. La censura attiene sia alla condotta persecutoria -consumatasi in un solo giorno con l'inoltro di numerosi messaggi telefonici - sia all'evento, avendo la p.o. dichiarato di non avere realmente dato credito alle minacce del marito. In sintesi, si sostiene che la condotta dell'imputato non radichi l'elemento della abitualità né è configurabile in concreto lo stato d'ansia in capo alla vittima.
2.3. L'ultimo motivo concerne il diniego delle circostanze attenuanti generiche, negate senza considerare l'evidente stato di tossicodipendenza dell'imputato e l'impegno profuso nel seguire proficuamente il percorso riabilitativo intrapreso fin dalla propria carcerazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Firmato Da: GR SA NN CC Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 22cd0533c5d5fc63 - Firmato Da: AR SA LM Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 4cb6e728d1dd9363 Firmato Da: SABRINA LM Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 24cb4a81d812880d
1.Il ricorso non è fondato.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato.
2.1.Nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603 comma primo cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria;
tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (ex plurimis, Sez. 6, n. 7047 del 15/03/1996, Rv. 205673; Sez. 5, n. 15320 del 10/12/2009, Rv. 246859; Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, Rv. 275114; Sez. 6-, n. 48093 del 10/10/2018, Rv. 274230). Si afferma, infatti, che il giudice, pur investito con i motivi di impugnazione- di specifica richiesta, è tenuto a motivare solo nel caso in cui a detta rinnovazione acceda;
invero, in
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considerazione del principio di presunzione di completezza della istruttoria compiuta in primo grado, egli deve dare conto dell'uso che va a fare del suo potere discrezionale, conseguente alla convinzione maturata di non poter decidere allo stato degli atti. Non così, viceversa, nella ipotesi di rigetto, in quanto, in tal caso, la motivazione potrà anche essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione, o negazione, di responsabilità (Sez. 5, n. 8891 del 16/05/2000, Rv. 217209). Conseguentemente, in tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale, posto alla base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento o concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5 n., 32379 del 12/04/2018, Rv. 273577; Sez. 6 n. 1400 del 22/10/2014, dep. 2015, Rv. 261798; Sez. 6 n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 258236).
2.2. A tali coordinate ermeneutiche si è attenuta la Corte di appello, che si è confrontata, nella sentenza impugnata, proprio con il rilievo incentrato sull'atteggiamento recuperatorio assunto nel dibattimento dalla p.o., oggetto della richiesta rinnovazione istruttoria, dunque, fondatamente ritenuta non decisiva.
3. Non è fondato il secondo motivo.
3.1. In primo luogo, occorre dare atto della totale infondatezza della denuncia di illogicità della motivazione con la quale i giudici di merito hanno ravviato il delitto contestato.
3.1.1. Come emerge dalla imputazione e dalla sentenza di primo grado, l'imputato, nell'ambito della condotta assillante e petulante tenuta nel tentativo di contrastare la decisione della moglie di separarsi, le ha rivolto minacce gravi e reiterate, tali essendo sia la minaccia di morte, sia quella di fare del male ai genitori della donna ("vedi che me la prendo con tuo padre, con quelli che sono a casa").
3.1.2. Giova ricordare che il delitto previsto dell'art. 612-bis cod. pen., che ha natura di reato abituale e di danno, è integrato dalla necessaria reiterazione dei comportamenti descritti dalla norma incriminatrice e dal loro effettivo inserimento nella sequenza causale che porta alla determinazione dell'evento, che deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso, anche se può manifestarsi solo a seguito della consumazione dell'ennesimo atto persecutorio, sicché ciò che rileva non sono i singoli atti, quanto la loro identificabilità quali segmenti di una condotta unitaria, causalmente orientata alla produzione dell'evento. In tal senso l'essenza dell'incriminazione di cui si tratta si coglie non già nello spettro degli atti considerati tipici (di per sè già rilevanti penalmente), bensì nella loro reiterazione, elemento che li cementa identificando un comportamento criminale affatto diverso da quelli che concorrono a definirlo sul piano oggettivo, giacché alla reiterazione degli atti corrisponde nella vittima un progressivo accumulo del disagio che questi provocano, fino a che tale disagio
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Firmato Da: GR SA NN CC Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 22cd0533c5d5c63-Firmato Da: AR SA LM Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 4cb6e728d1dd93b3 Firmato Da: SABRINA LM Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 24cb4a81d812880d
degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi nelle forme descritte nell'art. 612-bis (Sez.
5. n. 7899 del 14/01/2019 Rv. 275381; conf. a Sez. 5, n. 54920 del 08/06/2016, Rv. 269081; Sez. 5, n. 51718 del 05/11/2014, Rv. 262636). Il reato di stalking rientra, quindi, nella categoria dei reati abituali, per la cui configurabilità sono sufficienti anche "due sole condotte di minaccia o molestia" come tali idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice (Sez. 3, n. 45648 del 23/05/2013 Rv. 257287 -Sez. 5, n. 6417 del 21/01/2010 Rv. 245881), non essendo, invece, necessario che gli atti persecutori si manifestino in una prolungata sequenza temporale (sez. 5, n. 47038 del 20/11/2019, n.m.); purchè si tratti di atti autonomi, il cui insieme sia stato causa effettiva di uno degli eventi considerati dalla norma incriminatrice, mentre, un solo episodio, per quanto grave, non assumerebbe rilievo.
3.1.3. Quanto al contenuto delle condotte, di certo, può considerarsi comportamento idoneo a configurare un'ipotesi di stalking il fare ripetute telefonate alla vittima, da questa ritenute non gradite (sez. 5 n. 42146 del 04/07/2011), condotta molesta alla quale, nel caso di specie, si sono accompagnate, come detto, le minacce gravi ripetutamente rivolte alla p.o. Non merita, dunque, censure di sorta il contesto giustificativo in forza del quale il giudice a quo ha ravvisato nei confronti dell'imputato il reato a lui ascritto, che è coerente con l'insegnamento di questa Corte, secondo cui, ai fini della configurabilità del reato, si richiede la reiterazione di condotte di minaccia e di molestia, che, in quanto oppressive, petulanti, insistenti e ripetitive, risultino particolarmente afflittive per la vittima, tali, cioè, da potere essere considerate persecutorie. Non è, invece, necessario che la reiterazione delle condotte, per risultare persecutorie, si dipani in un arco temporale apprezzabilmente lungo, poiché ciò che rileva è che esse, considerate unitariamente, risultino idonee a ingenerare nella vittima un progressivo stato di disagio e di prostrazione psicologica, tale da dare luogo a uno degli eventi delineati dalla norma incriminatrice (Sez. 5 n.33842 del 03/04/2018, rv. 273622; Sez. 5 n. 41040 del 17/06/2014, rv. 260395; Sez. 5 n. 5313 del 16/09/2014, rv. 262665; Sez. 5 n. 6417 del 21/01/2010, rv. 245881).
3.1.4. D'altronde, nella elaborazione ermeneutica operata, negli anni, da questa Corte di legittimità, ai fini della configurabilità del reato di atti persecutori, si è detto della sufficienza anche di uno solo degli eventi alternativamente indicati nell'art. 612 bis cod.pen. (Sez. 5, n. 43085 del 24/09/2015, Rv. 265231), affermandosi, sul piano probatorio, che lo stato d'ansia o il fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto, possono essere desunti, in generale, da elementi sintomatici di tale turbamento psicologico, come evincibili dalle dichiarazioni della vittima o dai comportamenti da questa tenuti successivamente alla condotta denunciata (ex plurimis, Sez. 5, n. 17795 del 02/03/2017, rv. 269621).
3.1.5. Con riguardo alle dichiarazioni della p.o., la Corte di appello nel condividere le valutazioni del primo giudice, a proposito del contegno 'recuperatorio' assunto dalla vittima nel dibattimento, dove, nel tentativo di salvaguardare la posizione dell'imputato, ha cercato di sminuire la portata offensiva dei suoi comportamenti, tanto da avere poi rimesso la querela -
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ha, sul punto, osservato, con argomentazione incensurabile in questa sede, in quanto priva di irrazionalità manifesta, che il contegno della donna "lungi di costituire elemento per escludere il reato rimanda al legame affettivo che fa da sfondo a contesti come quello in esame".
3.1.6. Allo stesso modo, risulta scrutinato anche il tema afferente all'evento del reato, calato nello specifico contesto in cui la condotta persecutoria si è manifestata, individuata con corretto ragionamento inferenziale quale "causa di destabilizzazione della sfera privata e fonte sicura di preoccupazione e di paura per sé e per i propri familiari, del pari presi di mira dal AE", in ragione della apprezzabile compressione della vita della p.o.
3.1.7. Con tali argomenti, il ricorrente omette di confrontarsi, mentre la verifica ab extrinseco della logicità e coerenza dello sviluppo argomentativo del provvedimento impugnato esaurisce il compito di questo Giudice di legittimità, al quale è inibito l'esame funditus della reale valenza dimostrativa degli elementi di prova.
4. Alla luce di quanto emerso dall'istruttoria dibattimentale, non ha fondamento l'eccezione di improcedibilità, venendo in rilievo una condotta persecutoria caratterizzata da minacce gravi e reiterate.
4.1. Occorre, prima, dare atto dell'errore in cui sono incorsi entrambi i giudici di merito. Infatti, il Tribunale ha escluso rilevanza, ai fini della procedibilità, alla remissione di querela, per ancorando la procedibilità ufficiosa alla presenza di minacce gravi ai sensi dell'art. 612 cod. pen.; la Corte di appello ha confermato tale valutazione, sul rilievo che il comma 2 dell'art. 612- bis fonda la procedibilità ufficiosa.
4.2. Ma le cose non stanno così.
Ai sensi del quarto comma dell'art. 612-bis cod. pen., " Il delitto è punibile a querela della persona offesa" (...) "La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'art. 612 co. 2 cod. pen." L'art. 612 co. 2 cod. pen. prevede che "Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'art. 339, la pena è della reclusione...".
4.3. La gravità delle minacce - che costituisce una modalità di realizzazione della condotta, demandata alla valutazione del giudice, e che deve essere comunque ricavabile dalla compiuta descrizione della condotta nell'imputazione (Sez. 5, n. 34412 del 11/05/2023, Rv. 284992) - incide sulla revocabilità della querela (Sez. 5 n. 9403 del 24/01/2022, Rv. 282983).
4.4. Nel caso di specie, per come emerge già dall'imputazione, e poi è stato compiutamente ricostruito dai giudici di merito, la persona offesa, oltre a essere stata fatta oggetto di condotte petulanti e ossessive, aveva subito, a opera dell'imputato, ripetute minacce gravi.
4.5. Il tema non è, cioè, come erroneamente ritenuto dalla Corte di appello, quello della procedibilità officiosa, ma della irrevocabilità della querela, che scatta in presenza di reiterate minacce gravi, ai sensi dell'u.c. dell'art. 612-bis cod. pen.. La condotta strutturata sulla reiterazione di minacce gravi configura, cioè, una limitazione alla revocabilità della querela,
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coerentemente con la ratio sottesa a tale previsione, dettata dall'esigenza di prevenire le situazioni - frequenti nella pratica, per la prostrazione e l'assoggettamento che caratterizza le vittime di stalking in cui la remissione non sia volontaria e libera proprio in rapporto alla coartazione determinata dall'invasività delle condotte, il che rende inopportuno affidare interamente alle determinazioni della persona offesa la perseguibilità del reato (Sez. 5 n. 12801 del 21/02/2019, Rv. 275306). Come sottolineato da Sez. 5, n. 2299 17/09/2015, dep. 2016, P F, Rv. 266043 01, in motivazione, si tratta di una scelta in linea con quanto stabilito dall'art. 55 della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne (in esecuzione della quale l'art. 1 del dl. 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119 ha introdotto la disposizione in parola), che recita *Le Parti si accertano che le indagini e i procedimenti penali per i reati stabiliti ai sensi degli articoli 35, 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione non dipendano interamente da una segnalazione o da una denuncia da parte della vittima quando il reato è stato commesso in parte o in totalità sul loro territorio, e che il procedimento possa continuare anche se la vittima dovesse ritrattare l'accusa o ritirare la denuncia».
4.6. Dunque, in sintesi, il principio di diritto che governa la situazione processuale in scrutinio è quello per cui, laddove le minacce integranti condotte di stalking siano gravi e reiterate, la querela- che fonda la procedibilità per il delitto di atti persecutori non è più revocabile, e ove la persona offesa, come nel caso di specie, rimetta quella già presentata, detta remissione non spiega alcuna efficacia sulla procedibilità.
5. Non ha pregio il terzo motivo, dal momento che, per consolidato orientamento, in tema di concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti, anche se incentrati su un giudizio di disvalore sulla sua personalità( Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826).
5.1. La Corte di appello ha escluso, nel caso di specie, la possibilità di riconoscere in favore dell'imputato le circostanze attenuanti generiche valorizzandone la negativa personalità, per avere posto in essere condotte persecutorie nei confronti della sua compagna, già destinataria di condotte violente in altro procedimento.
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6.Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita' e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge
Così deciso in Roma, 03 dicembre 2025
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Maria Teresa Belmonte Consigliere estensore
Il Presidente
GR RO NN IC
Firmato Da: GR SA NN CC Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 22cd0533c5d5fc63 - Firmato Da: AR SA LM Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 4cb6e728d1dd9363 Firmato Da: SABRINA LM Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d