Sentenza 15 febbraio 2001
Massime • 1
Ai fini dell'osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dagli artt. 873 e seguenti cod. civ. e delle norme dei regolamenti locali integrativi della disciplina codicistica, deve ritenersi "costruzione" qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa, dai caratteri del suo sviluppo aereo dall'uniformità e continuità della massa, dal materiale impiegato per la sua realizzazione, dalla sua destinazione. In particolare, quando si realizzi un edificio dotato di sporti od aggetti, ovvero un'opera ad esso accessiva consistente in sporti od aggetti, questi, ove non presentino funzione complementare meramente decorativa ma dimensioni consistenti e siano stabilmente incorporati nell'immobile, del quale vengono a costituire un accessorio o una pertinenza di guisa da ampliarne la superficie o la funzionalità, assumono il carattere di costruzione e se ne deve tener conto ai fini dell'accertamento del rispetto della normativa sulle distanze; a maggior ragione qualora le distanze tra costruzioni siano stabilite in un regolamento edilizio comunale che non preveda espressamente un diverso regime giuridico per le costruzioni accessorie.
Commentario • 1
- 1. Distanze minime recinzioni metalliche e riconfinamento fondi contiguiStudio Legale Notari · https://www.studiolegalenotari.it/lusucapione-di-beni-immobili-il-requisito-del-possesso/ · 29 giugno 2017
Si ponga il caso di due proprietari confinanti che decidano di rinnovare la rete di confine ma, anzichè installarne una sola, decidano di mettere ciascuno la propria. Le due reti si troveranno a distanza di pochi centimetri l'una dall'altra, creando un'intercapedine impossibile da ripulire da tutto ciò che vi crescerà all'interno. Il questito cui si tenterà di dare risposta è il seguente: il vicino che ha innalzato in un secondo tempo la nuova rete avrebbe dovuto mantenersi ad una distanza minima da quella già esistente? * * * * * La norma di riferimento, per quanto riguarda le distanze minime tra le costruzioni, è l'art. 873 C.C., il quale recita: “Le costruzioni su fondi finitimi, se …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/02/2001, n. 2228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2228 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. VINCENZO CALFAPIETRA - Consigliere -
Dott. OLINDO SCHETTINO - Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RI IC e OC IA, elettivamente domiciliati in ROMA LARGO TORRE ARGENTINA 11, presso lo studio dell'avvocato DI MATTIA GIANCARLO, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
LI MA RE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA NICOLÒ PORPORA 12, presso lo studio dell'avvocato CAVALIERE ALBERTO, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 410/98 del Tribunale di AVEZZANO, depositata il 24/06/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/00 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito l'Avvocato Giancarlo DI MATTIA, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso e l'inammissibilità del secondo e del terzo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 4.1.88 RI TE LI - premesso che era proprietaria d'un lotto di terreno in Poggio Cinolfi di Carsoli, confinante, da un lato, con terreno di proprietà dei coniugi OM LD ed AN CI;
che negli anni 1983/1984, costoro avevano iniziato a costruire, sul loro terreno, un fabbricato di civile abitazione realizzando, sulla linea di confine, una scala ed un muro ad altezza di ml.
3.20 avente funzione di parapetto della scala e del balcone posto alla sommità della stessa;
che, essendo tali le caratteristiche e la posizione del manufatto, questo consentiva di esercitare comodamente la veduta sul proprio fondo ed, inoltre, era posto a distanza inferiore a quella prevista dal P.R.G. di Carsoli tra le costruzioni - conveniva in giudizio innanzi al pretore di LI OM LD ed AN CI chiedendone la condanna alla eliminazione delle vedute ed all'arretramento del muro e della scala sino a ristabilire la distanza stabilita dal P.R.G.
Costituendosi, i LD-CI contestavano l'avversa domanda e precisavano che i lavori non erano ancora stati ultimati e comprendevano anche l'installazione di un'intelaiatura in vetro retinato, lungo tutta la gradinata, in modo da impedire la veduta sul fondo della controparte.
Fatta eseguire una c.t.u., con sentenza 20.11.92 il pretore accoglieva parzialmente la domanda della LI e, per l'effetto, ordinava ai convenuti di non costituire servitù di veduta illecite verso fondo dell'attrice e di rimuovere le opere che le consentissero e li condannava in solido al pagamento del 70% delle spese del giudizio.
Avverso tale decisione la LI proponeva gravame chiedendo che, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la controparte fosse condannata anche ad arretrare il manufatto fino ad una distanza di metri sei dal confine ed al pagamento integrale delle spese d'entrambi i gradi del giudizio.
I LD-CI non si costituivano e venivano dichiarati contumaci.
Con sentenza 24.1.98 il tribunale di Avezzano - ritenuto che non potesse condividersi il ragionamento seguito dal pretore per escludere la natura di costruzione e, quindi, l'assoggettabilità alla distanza di metri sei dal confine della scala e del parapetto realizzati dagli appellati;
che, al contrario, la c.t.u. ed ancor più chiaramente le foto ad essa allegate medesima mostrassero un'opera dotata di notevole consistenza e stabilità, saldamente infissa al suolo ed accessoria al fabbricato;
che, essendo tali le caratteristiche dell'opera in contestazione, questa dovesse senz'altro qualificarsi come costruzione;
che una specifica norma del P.R.G. di Carsoli prescriveva la distanza di metri sei tra le costruzioni e ciò escludeva a priori la necessità d'accertare se in effetti nella specie si fosse o meno creata un'intercapedine dannosa - accoglieva l'appello proposto dalla LI e, per l'effetto, condannava gli appellati all'arretramento della scala e del muro, fino a rispettare la distanza di metri sei dal confine, ed al pagamento integrale delle spese dei giudizi di primo e secondo grado. Avverso tale sentenza OM LD ed AN CI proponevano ricorso per cassazione con tre motivi
Resisteva la LI con controricorso illustrato anche da successiva memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti - denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 873 CC - si dolgono che il tribunale abbia erroneamente applicato ed interpretato la disposizione di cui all'art. 873 CC non tenendo conto dello scopo principale perseguito, tra le altre in materia anche dall'invocata norma, d'evitare la formazione d'intercapedini dannose;
non abbia correttamente valutato le caratteristiche dell'opera, di modestissime dimensioni e priva di consistenza e rilevanza volumetrica, mero corpo accessorio dell'edificio non configurabile come costruzione;
non abbia tenuto conto ne' dell'inesistenza nell'attuale P.R.G. del Comune di Carsoli d'una norma in materia di distanze per le scale, ne' dell'ubicazione della scala in contestazione in zona B2 di completamento non caratterizzato.
Il motivo non merita accoglimento.
Ai fini dell'osservanza delle norme in tema di distanze legali stabilite dagli articoli 873 e seguenti del codice civile e delle norme dei regolamenti locali integrative della disciplina codicistica, deve ritenersi costruzione qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità, della stabilità e dell'immobilizzazione rispetto al suolo, anche mediante appoggio od incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa e di elevazione dell'opera stessa, dai caratteri del suo sviluppo aereo, dall'uniformità e continuità della massa, dal materiale impiegato per la sua realizzazione, e dalla sua destinazione (Cass. 12.2.98 n. 1509, 20.5.91 n. 5670, 5.11.90 n. 10608, 9.4.87 n. 3497, 21.6.85 n. 3727). In particolare, quando si realizzi un edificio dotato di sporti od aggetti, ovvero un'opera ad esso accessiva consistente in sporti od aggetti, questi, ove non presentino funzione complementare meramente decorativa ma dimensioni consistenti e siano stabilmente incorporati nell'immobile, del quale vengono a costituire un accessorio od una pertinenza in guisa da ampliarne la superficie o la funzionalità, assumono carattere di costruzione e se ne deve tener conto ai fini dell'accertamento del rispetto della normativa sulle distanze;
a maggior ragione qualora le distanze tra costruzioni siano stabilite in un regolamento edilizio comunale che non preveda espressamente un diverso regime giuridico per le costruzioni accessorie (Cass. 26.5.98 n. 5222, 26.11.96 n. 10497, 12.4.95 n. 4195, 6.5.93 n. 5226, 4.8.72 n. 2624). Nell'indicato caso in cui l'opera da valutare sia costituita da più parti tra loro strutturalmente collegate in maniera stabile ed in misura tale da costituire un'entità unica ed inscindibile sul piano economico-funzionale, devono, dunque dette caratteristiche essere verificate dal giudice del merito riguardando l'opera nel suo insieme, non nelle singole sue parti, e rapportando quindi alla stessa, unitariamente considerata, il giudizio sull'idoneità della struttura alla creazione d'intercapedini pregiudizievoli alla sicurezza ed alla salubrità del godimento della proprietà immobiliare.
Siffatta idoneità è, peraltro, rilevante al solo fine di stabilire se l'opera valutata presenti le caratteristiche e la natura di costruzione, non anche per decidere, in caso di riscontro positivo, se essa debba essere considerata o meno soggetta all'osservanza delle norme sulle distanze prescritte, giacché la normativa in materia, stabilendo la distanza minima tra le costruzioni, determina anche a priori le condizioni minime ritenute essenziali acciocché le intercapedini abbiano dimensioni tali da non rendersi pericolose o dannose, onde al giudice non è consentito, una volta accertate la natura di costruzione delle opere esaminate e la violazione della normativa in materia di distanze, accertare anche se, in concreto, siasi determinata o meno una situazione effettivamente pericolosa o dannosa (Cass. 26.5.98 n.
2.12.95 n. 12459, 27.2.95 n. 2294, 2.12.94 n. 10351). Nel caso di specie, la scala esterna in muratura sviluppantesi in due rampe e pianerottoli il tutto dotato di parapetto, per i su esposti principi, non può che essere considerata parte integrante dell'edificio e costruzione essa stessa di rilevante consistenza a partire dalla quale, pertanto, vanno prese le misure delle distanze rispetto alle proprietà finitime secondo la normativa regolamentare vigente, come correttamente ritenuto dal tribunale in aderenza a plurimi precedenti di questa Corte in materia (Cass. 26.5.98 n. 5222, 6.5.93 n. 5226, 8.9.86 n. 5467). Con il secondo ed il terzo motivo, i ricorrenti - denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 1027 e ss. e 900 e ss. CC nonché contraddittorietà della motivazione e travisamento del fatto - si dolgono che il tribunale abbia, da un lato, riconosciuto come la realizzata pannellatura in vetro retinato eretta sul parapetto consenta il solo passaggio della luce con esclusione, quindi, in caso di normale utilizzo della scala, della veduta sul fondo di controparte, dall'altro li abbia condannati all'arretramento del manufatto in ragione dell'esercitata servitù d'affaccio. Il motivo non merita accoglimento.
La condanna all'arretramento disposta con l'impugnata sentenza non si basa affatto sull'affaccio o su qualsiasi considerazione in materia di servitù di veduta, già oggetto della sentenza inibitoria di primo grado non impugnata sul punto, ma unicamente sull'esaminata violazione delle distanze.
Nessuno degli esaminati motivi meritando accoglimento, il ricorso va, dunque, respinto.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
LA CORTE Respinge il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese che liquida in complessive L.
4.246.400 delle quali L.
4.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 25 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2001