Sentenza 31 gennaio 2005
Massime • 1
Il provvedimento di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare disposta dal G.u.p. nel corso del giudizio abbreviato, motivato sulla complessità del processo in relazione alla gravità dei reati, al numero degli imputati, alla mole della documentazione da esaminare ed ai tempi per l'espletamento di perizie richieste dai difensori, si estende anche agli imputati che non abbiano condizionato la scelta del rito, e ciò anche se i loro difensori, al momento in cui è stato adottato il provvedimento di sospensione, abbiano già presentato le conclusioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 31/01/2005, n. 10976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10976 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 31/01/2005
Dott. DE CHIARA FR - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Consigliere - N. 225
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - N. 44053/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 44053 del Ruolo Generale dell'anno 2004, posto in decisione all'udienza del 31 Gennaio 2005, proposto da:
ME SC, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa il 22-26 Luglio 2004 dal Tribunale di Napoli, sezione del riesame;
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Renato Bernabai;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Mario Iannelli che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza emessa il 23 aprile 2004 il Giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale di Napoli disponeva la sospensione dal 23 aprile 2004 al 25 maggio 2004 dei termini di durata della custodia cautelare nei confronti, tra gli altri, di EL FR, per la complessità del giudizio abbreviato, ai sensi dell'articolo 304, comma 2, cod. proc. pen..
Il successivo appello veniva rigettato dal Tribunale di Napoli, con ordinanza 22-26 luglio 2004. L'organo del riesame motivava:
- che la sospensione poteva essere applicata in qualsiasi momento del dibattimento ed era quindi tempestiva anche se disposta, come nella specie, il giorno prima dalla scadenza del termine;
- che essa era giustificata, nel merito, perché il processo era notevolmente complesso per la gravita e dei reati - tra cui l'associazione per delinquere di stampo mafioso - il numero degli imputati (36), i tempi occorsi per le perizie sulle intercettazioni telefoniche, espletate su istanza dei difensori, e la mole della documentazione acquisita.
Avverso l'ordinanza proponeva ricorso per cassazione EL FR deducendo che il tribunale, nell'accogliere l'istanza del Pubblico Ministero, specificamente motivata con l'esigenza di procedere alla trascrizione delle intercettazioni, aveva omesso di considerare la propria scelta del rito abbreviato "secco" - a differenza dei coimputati che avevano condizionato la medesima richiesta alla perizia suddetta - e che il suo procedimento si era concluso già in data 26 marzo 2004, allorché il difensore aveva presentato le conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
È contrario ad ogni orientamento giurisprudenziale la tesi che il provvedimento di sospensione debba riguardate le singole posizioni processuali e non la completa del processo oggettivamente intesa (Cass., sezione 6, 28 gennaio 2000, n. 512, RV. 215428). Pertanto non sussiste l'allegata violazione di legge nel trattare congiuntamente le posizioni degli imputati, con il rito abbreviato, previo espletamento della perizia sulle intercettazioni telefoniche richiesto da alcuni di essi.
Ne consegue la legittimità della richiesta di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, in considerazione della particolare complessità del processo, compiutamente motivata nell'ordinanza impugnata con riferimento anche, ma non solo, ai tempi tecnici per l'esaurimento per mezzo istruttorio cui era condizionato, per taluni imputati, il rito abbreviato.
Alla dichiarazione d'inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 600 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 600 alla Cassa delle Ammende;
- si provveda ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2005