Sentenza 16 maggio 2007
Massime • 1
A seguito del provvedimento che accoglie l'astensione di un Collegio giudicante di primo grado, non sono utilizzabili ai fini della decisione soltanto gli atti istruttori compiuti direttamente dal giudice astenuto, ai quali fa riferimento l'art. 42 cod. proc. pen., mentre i documenti entrati a far parte del fascicolo del dibattimento integrano prove precostituite e ben possono essere utilizzati indipendentemente dalla mancata adozione di un formale provvedimento di rinnovazione del dibattimento da parte del giudice che ha sostituito quello astenuto.
Commentario • 1
- 1. Art. 42 c.p.p. Provvedimenti in caso di accoglimento della dichiarazione di astensione o ricusazionehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/05/2007, n. 35534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35534 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 16/05/2007
Dott. MILO Nicola - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 788
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 22638/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NE GI e IO EN ONLUS, parti civili nel procedimento a carico di:
CE GI, nato il [...];
avverso la sentenza 20/6/2005 della Corte d'Appello di Caltanissetta;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Nicola Milo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori: avv. FARO A. (per NE) e avv. D. Galluzzo (per EN), che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
avv. COPPI F. (per l'imputato), che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
FATTO E DIRITTO
1 - La Corte d'Appello di Caltanissetta, con sentenza 20/6/2005, riformando quella in data 20/10/2004 del Tribunale della stessa città, assolveva GI CE dal delitto di abuso d'ufficio continuato in danno di AZ IO e di NE GI (capi A e B), perché il fatto non sussiste.
Al CE, nella qualità di sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, si era addebitato di avere gestito, fino all'8/6/1996, alcuni procedimenti penali a carico della IO, sovrintendente ai Beni Culturali e Ambientali di Agrigento, e dell'NE, consigliere comunale di Agrigento ed esponente regionale di "Lega Ambiente", con finalità meramente persecutorie e al solo scopo di arrecare a costoro un danno ingiusto.
2 - La Corte territoriale riteneva, sulla base di una approfondita analisi della vicenda, che alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, pronunciata in primo grado, doveva sostituirsi la formula assolutoria di merito, considerato che nessuna specifica violazione di legge era addebitarle all'imputato, neppure sotto il profilo del dovere di astensione, nessun danno era derivato alle presunte persone offese, l'attività posta in essere dal magistrato era stata condivisa da altri colleghi che pure si erano occupati dello stesso caso e nei confronti dei quali nessun sospetto di intenti persecutori era ipotizzabile, circostanze queste - tutte - che conducevano alla esclusione della stessa materialità dell'illecito oggetto di contestazione.
3 - Hanno proposto ricorso per cassazione le parti civili NE GI e IO EN e hanno lamentato la violazione della legge processuale e di quella sostanziale sotto i seguenti profili: a) erroneamente erano stati utilizzati, ai fini della decisione, atti (documentazione prodotta dalla difesa dell'imputato) per i quali era intervenuta declaratoria d'inutilizzabilità da parte del Giudice che aveva accolto la domanda di astensione di altro Collegio giudicante di primo grado che quegli atti aveva acquisito;
b) numerose erano state le violazioni di legge poste in essere dall'imputato (tardiva iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p., indagini sul reato di cui agli artt. 56, 611 c.p., senza averne titolo) e non adeguatamente valorizzate dal giudice a quo, che aveva fatto leva, per confortare la conclusione assolutoria alla quale era pervenuto, su atti non utilizzabili e non aveva preso in considerazione altri atti di segno contrario, privilegiando, per altro, un'interpretazione dell'art. 323 c.p., non in linea con l'orientamento giurisprudenziale di legittimità.
4 - La difesa dell'imputato ha depositato, in data 4/5/2007, memoria con la quale, confutando i vari motivi di ricorso, ne ha evidenziato la manifesta infondatezza o la genericità.
5 - I ricorsi non sono fondati.
5a - Correttamente il Giudice distrettuale ha utilizzato, ai fini della decisione, tutta la documentazione relativa ai fascicoli processuali trattati dall'imputato e richiamati nel capo d'imputazione, ritenendo che detta documentazione non potesse essere ricompresa tra gli atti istruttori compiuti dal collegio di primo grado astenutosi e dichiarati, con il provvedimento che aveva accolto l'astensione, non efficaci, ex art. 42 c.p.p., per il prosieguo del giudizio dinanzi al nuovo collegio giudicante.
Ed invero, tali documenti, entrati comunque a fare parte del fascicolo del dibattimento, non sono atti compiuti dal Giudice astenutosi, ai quali soltanto fa riferimento il richiamato art. 42, ma integrano prove precostituite, formate cioè al di fuori del dibattimento, e ben possono essere utilizzati indipendentemente dalla mancata adozione di un formale provvedimento di rinnovazione del dibattimento da parte del giudice che sostituì quello astenuto. Non utilizzabili, quindi, rimangono soltanto gli atti compiuti direttamente dal Giudice astenuto.
5b - Quanto al merito della vicenda, osserva la Corte che la sentenza impugnata, facendo buon governo della legge penale e, più specificamente, dell'art. 323 c.p., analizza in maniera approfondita i vari addebiti mossi all'imputato e, con valutazione in fatto esaustiva ed immune da vizi logici, esclude che costui, nell'esercizio delle proprie funzioni di sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, sia stato guidato da intenti persecutori nei confronti dell'NE, sottolineando - tra l'altro - che le iniziative procedimentali del Dott. CE erano state condivise anche dal Procuratore capo, coassegnatario del procedimento, e dal magistrato che subentrò dopo l'astensione del medesimo CE.
5c - Quanto alla specifica doglianza sulla tardiva iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., dell'NE, la gravata sentenza evidenzia che tale iscrizione, affidata alla discrezionalità del P.M., era avvenuta nel momento in cui a carico dell'NE e di altre persone erano emersi specifici indizi di reato e non aveva determinato alcun danno all'indagato. L'affermazione secondo cui (cfr. ricorso) la ritardata iscrizione avrebbe consentito all'imputato di sottrarsi "al controllo del Procuratore che aveva il dovere di sostituirlo sin dal primo momento" è una mera congettura ed è anzi smentita dalla circostanza, pure evidenziata nella impugnata sentenza, che il Procuratore capo era al corrente dell'indagine condotta dal suo sostituto ed aveva disatteso una prima dichiarazione di astensione del medesimo, dando atto della "attenzione", "diligenza" e "assoluta imparzialità" con cui fino a quel momento l'indagine era stata condotta (cfr. nota del 7/2/1996). 5d - Anche la doglianza sull'intervento del CE nel procedimento n. 1717/95 a carico dell'NE sviluppa argomentazioni meramente congetturali, non supportate da elementi di fatto concreti emergenti dagli atti utilizzabili.
In sostanza, i motivi di ricorso che censurano la valutazione di merito della vicenda, così come ricostruita dal Giudice distrettuale, si muovono nella prospettiva di accreditare una diversa interpretazione dei fatti, in ciò subendo il condizionamento del pacifico contrasto sorto negli anni precedenti tra l'avv. NE e il dr. CE, a causa delle forti critiche mosse dal primo alla gestione dei processi per abusivismo edilizio trattati dal secondo. È in tale contrasto che i ricorrenti ravvisano la grave inimicizia tra l'NE e il CE e ad esso ricollegano l'asserita reazione persecutoria del secondo nei confronti del primo. Questa conclusione - per quello che emerge dall'impugnata sentenza - assolutamente arbitraria non può essere avallata da questa Suprema Corte, non essendo consentita in questa sede la rivalutazione del fatto. Certo, nella citata situazione ambientale, il dr. CE avrebbe dovuto forse valutare con maggiore scrupolo e tempestività l'opportunità di astenersi dal trattare il procedimento a carico dell'NE, ma da ciò non può automaticamente inferirsi l'abuso d'ufficio del magistrato in danno della persona da lui indagata.
5e - Generica, infine, è la doglianza circa l'interpretazione che la sentenza di merito da dell'art. 323 c.p.. Al di là del richiamo di alcuni precedenti giurisprudenziali, non viene sviluppato, infatti, alcun argomento critico a confutazione dell'articolato e corretto percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale. 5f - Al rigetto dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2007