Sentenza 6 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/08/2003, n. 11879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11879 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2003 |
Testo completo
| Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sige ri M gist- 1 1879/03 Lavoro Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 26733/01 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Cron. 25761 Dott. CH DE LUCA Consigliere Rep. - __ Dott. Attilio CELENTANO Rel. Consigliere Ud.12/03/03 Dott. Pasquale PICONE Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: OC NA, OC CH, OC NN, OC TO AN NZ, in qualità di eredi della Sig.ra BA PP, elettivamente domiciliati in rappresentati e difesi dall'avvocato AN LOPEZ, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
MINISTERO DELL'INTERNO; - intimato avverso la sentenza n. 71/01 della Corte d'Appello di CATANZARO, depositata il 21/03/01 R.G. N. 1347/2000; [2003 I udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1508 -1- udienza del 12/03/03 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza del 10 maggio 2000 il Tribunale di Crotone, accogliendo la domanda proposta con ricorso del 1° dicembre 1997 dagli eredi di IU TT CI (SE ST, NA CI, CH CI, NO CI e SC CI), dichiarava che il dante causa dei ricorrenti si trovava nella impossibilità di deambulare autonomamente, senza l'aiuto di un accompagnatore, dall'8 marzo 1993 (data della domanda amministrativa) alla data del decesso;
condannava il Ministero dell'Interno al pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento dal 1° aprile 1993 al 29 marzo 1995 (data del decesso), oltre ad interessi e rivalutazione come per legge. La decisione, appellata dal Ministero soccombente, veniva riformata dalla Corte di Appello di Catanzaro;
l'indennità di accompagnamento veniva riconosciuta con decorrenza dal 1° aprile 1994 e veniva precisato che, in forza dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991, sui ratei arretrati competevano i soli interessi legali. I giudici di secondo grado individuavano la diversa decorrenza motivatamente dissentendo dalle conclusioni del CTU nominato dal giudice unico del Tribunale. Per la cassazione di tale decisione (sentenza del 21 marzo/4 giugno 2001) ricorrono, formulando un unico motivo di censura, NA CI, CH CI, NO CI e SC CI;
gli stessi dichiarano la morte, avvenuta il 15 marzo 1998, della madre SE ST. Il Ministero dell'Interno non si è costituito. Motivi della decisione Con l'unico motivo la difesa dei ricorrenti denuncia violazione e falsa 3 applicazione dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, dell'art. 6 del d. leg.vo 23 novembre 1988, n. 509 e dell'art. 2 del d.m. del Ministro del Tesoro 9 novembre 1990; nonché vizio di motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.). Assume che il dissenso dei giudici di secondo grado nei confronti delle conclusioni del CTU si fonda su una motivazione illogica: a) perché ha valorizzato un dato non significativo, vale a dire il fatto che tra il ricovero del 26 settembre 1990 e la data di presentazione della domanda amministrativa (8.3.1993) non vi fossero stati ulteriori ricoveri ospedalieri, per ricavarne la deduzione che le condizioni del signor CI fossero rimaste sostanzialmente stazionarie dopo il settembre 1990 e non fossero tali, comunque, da destare particolari preoccupazioni;
b) perché ha dato rilievo alla mancanza, nel certificato medico allegato alla domanda, della diagnosi di "grave deterioramento cerebrale”, così confondendo la diagnosi delle patologie ("marcata atrofia cerebrale e corticale diffusa") con le sue manifestazioni cliniche, atteso che il grave deterioramento cerebrale altro non è che la conseguenza della atrofia cerebrale e corticale diffusa. Deduce che non si è tenuto conto del fatto che il certificato medico rispondeva alle previsioni del decreto ministeriale, che impongono, oltre alla diagnosi della malattia invalidante, la dicitura < persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore >> oppure persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita >>. Aggiunge che risultano sconosciute le ragioni per le quali si è affermato che i requisiti per il riconoscimento dell'indennità comparvero non di colpo 4 alla data della visita da parte della Commissione medica, ma in una data intermedia tra la presentazione della domanda amministrativa e la visita, individuata nel 1° aprile 1994. Il ricorso è, nei limiti di seguito precisati, fondato. Dalla sentenza qui impugnata si evince che la Commissione di prima istanza aveva riconosciuto il diritto di IU TT CI alla indennità di accompagnamento, ma solo dalla data della visita, sulla base della diagnosi di "grave deterioramento cerebrale". Il CTU nominato in primo grado, esaminata la documentazione sanitaria prodotta dalle parti, aveva ritenuto che già all'epoca della domanda il defunto CI fosse totalmente inabile e necessitasse di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. E ciò perché, ad avviso dell'ausiliare, il gravissimo deficit intellettivo-relazionale era ricollegabile al quadro di marcata atrofia cerebrale e corticale diffusa, già evidenziato strumentalmente sin dall'agosto 1986 ed aggravato dai successivi reiterati episodi di ischemia cerebrale;
in forza delle caratteristiche di cronicità di tale tipo di patologia, il CTU riteneva che il quadro clinico accertato dalla Commissione nella seduta del 24 novembre 1994 non si potesse discostare in maniera significativa dal quadro esistente all'epoca di presentazione della domanda (marzo 1993). La Corte di Appello ha ritenuto non convincenti tali conclusioni sulla scorta di tre considerazioni: a) l'anamnesi riportata nella cartella clinica relativa al ricovero (per “febbre verosimilmente influenzale in broncopatico cronico”) del 26 settembre 1990 riferisce che dopo l'ischemia cerebrale transitoria di circa cinque anni prima, il paziente era stato sempre bene, “se si 5 escludono piccoli disturbi della memoria che peraltro non hanno compromesso la vita relazionale del paziente”; b) tra il ricovero del 1990 e la data di presentazione della domanda amministrativa non vi erano stati altri ricoveri, dal che era dato desumere che le condizioni psico-fisiche del signor CI erano rimaste sostanzialmente stazionarie e, in ogni caso, non avevano destato particolari preoccupazioni;
c) nel certificato medico del dr. Tassone allegato alla domanda (certificato non equiparabile alla documentazione proveniente da struttura sanitaria pubblica), non risultava indicata la diagnosi di "grave deterioramento cerebrale" formulata dalla Commissione di prima istanza, facendosi solo riferimento alla nota "atrofia cerebrale e corticale diffusa” e ad una sindrome vertiginosa non meglio definita. Sulla scorta di tali elementi la Corte del merito ha ritenuto che il grave deterioramento mentale, pur non potendosi ritenere comparso di colpo alla data della visita, potesse collocarsi in una data intermedia fra la presentazione della domanda e la suddetta visita: il 1° aprile 1994. Le censure di illogicità mosse dalla difesa dei ricorrenti avverso le considerazioni di cui alle lettere b) e c) - atteso che quella sub a) si riferisce al periodo precedente il ricovero del 1990 ed è stata evidentemente ritenuta irrilevante sono fondate. Sotto il profilo logico, infatti, l'assenza di ricoveri tra il novembre 1990 e la data della domanda amministrativa non costituisce elemento idoneo a dimostrare l'assenza di un progressivo aggravamento delle manifestazioni cliniche della non contestata "marcata atrofia cerebrale e corticale diffusa", tanto da rendere il soggetto, ad una certa data, incapace di provvedere autonomamente agli atti quotidiani della vita e da spingerlo a richiedere 6 l'indennità di accompagnamento (anche se non abbisognevole di un ricovero ospedaliero). La mancata indicazione, nel certificato medico che accompagnava la domanda amministrativa, di un "grave deterioramento mentale” non costituisce poi elemento significativo, atteso che veniva denunciata la malattia che quel deterioramento aveva nel tempo procurato, e veniva altresì precisato che il soggetto aveva "bisogno di continua assistenza e di accompagnamento", in quanto non poteva "svolgere gli atti quotidiani della vita". La Corte del merito ammette poi la cronicità della patologia riscontrata dalla Commissione medica, ma non spiega perché, tra il novembre 1990 (data del ricovero e della cartella clinica attestante le relative buone condizioni del CI) e il 24 novembre 1994 (data di constatazione di un grave deterioramento mentale), sia stata individuata una data intermedia di insorgenza delle condizioni richiedenti la continua assistenza molto più vicina alla data della visita (otto mesi prima), negando ogni valore alla certificazione allegata alla domanda, sol perché non proveniente da una struttura sanitaria pubblica;
non considerando se, atteso che la domanda amministrativa del marzo 1993 era più prossima alla data della visita da parte della Commissione che al ricovero del novembre 1990, tale elemento non poteva deporre a favore della fondatezza della certificazione privata circa la necessità di assistenza. Per tutto quanto esposto il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata, per nuovo esame, ad altro giudice di pari grado, che si indica nella Corte di Appello di Reggio Calabria. 7 Il giudice di rinvio, al quale si rimette anche la regolazione delle spese di questo giudizio di legittimità, accerterà la decorrenza dei requisiti per la indennità di accompagnamento evitando i vizi logici riscontrati nella sentenza cassata.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Reggio Calabria. Così deciso in Roma il 12 marzo 2003. Il Presidente Il cons. estensore inclure Meileo fileleluiary IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria - 6 AGO. 2003 yoggi, IL CANCELLIERE можеpaixelly 0 1 A I S D . S , T A R O T L A , L ' L A O L B E D S I I S A T N G S E O S O A I P A D M I E O , A T O D T R I L T E R I S L T I E D N G D E E O S R E 8