Sentenza 6 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/2003, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 06/10/2003
Dott. CICCHETTI Nunzio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - N. 1086
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo ON - Consigliere - N. 47056/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv Franz Pesare, difensore di AL ON, nato a [...] il [...], e di AL NI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 3 ottobre 2002 della Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto;
Letto il ricorso e la sentenza impugnata.
Sentita la relazione del Consigliere Dr. BRUNO Paolo ON. Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dr. HINNA DANESI Fabrizio che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 26 gennaio 2001, in esito a giudizio abbreviato, il Tribunale di Taranto assolveva AV ON e AV NI dal reato di illegale detenzione e porto abusivo di pistola (capo A);
mentre li dichiarava colpevoli degli altri reati loro ascritti e, precisamente, dei reati di cui agli artt. 110 e 582 c.p. per avere, in concorso tra loro, cagionato a AV ON lesioni personali giudicate guaribili in giorni dieci, colpendolo alla nuca ed al viso e percuotendolo con una sedia (capo B); del reato di tentata violenza privata, di cui agli artt. 110 e 610 c.p., così derubricata l'originaria imputazione ai sensi degli artt. 110 e 612 c.p., per avere in concorso tra loro, minacciato AV ON di gravi danni fisici qualora avesse continuato a svolgere la sua attività di venditore ambulante di meloni nei pressi della scuola Papa NI XIII di Sava (capo C).
Unificati i reati con il vincolo della continuazione ed applicata la diminuente di rito, condannava gli imputati alla pena ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, oltre consequenziali statuizioni di legge. Pronunciando sul gravame proposto dal difensore degli imputati, la Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con la pronuncia indicata in epigrafe, confermava la sentenza impugnata, con ulteriori consequenziali disposizioni.
Avverso la decisione anzidetta, il difensore degli stessi imputati propone ora, per ciascuno di essi, autonomo ricorso per Cassazione, che affida alle censure indicate in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con unico motivo d'impugnazione, identico per entrambi i ricorsi, parte ricorrente denuncia la violazione dell'art. 606 lett. c) in relazione all'art. 522 c.p.p.. Lamenta, in particolare, che ingiustificatamente il giudice di primo grado aveva condannato gli imputati per il reato di tentata violenza privata, così derubricata l'originaria imputazione di minaccia di cui all'art. 612 c.p., senza che si fosse provveduto alla contestazione ai sensi dell'art. 516 c.p.p. ovvero alla trasmissione degli atti al P.M. ai sensi dell'art. 521 c.p.p.; e che, sebbene la violazione della norma relativa alla necessaria correlazione tra accusa e decisione integrasse un'ipotesi di nullità assoluta ed insanabile, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, la Corte di Appello aveva omesso la relativa declaratoria. Chiede, pertanto, che al relativo rilievo provveda ora questo Giudice di legittimità, con le conseguenti determinazioni relative alla trasmissione degli atti al pubblico ministero procedente.
La doglianza è manifestamente infondata.
Ed invero, prima ancora di qualsivoglia apprezzamento sulla correttezza dell'assunto di parte in ordine all'eccepito difetto di correlazione tra capo d'imputazione e decisione, e cioè tra reato contestato (minaccia) e reato ritenuto in sentenza (tentata violenza privata), occorre accertare se tale discrasia sia stata o meno ritualmente dedotta in sede di gravame, e cioè nel giudizio ulteriore rispetto a quello in cui la pretesa divergenza si sarebbe verificata.
Ed invero, è pacifica affermazione giurisprudenziale che la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza integra una nullità rientrante tra quelle non già a carattere assoluto ed insanabile, bensì a regime intermedio che non può essere eccepita per la prima volta in sede di legittimità, ove non denunciata nei motivi di appello (cfr., da ultimo, Cass. sez. 5^, 10.12.1999, n. 1401, rv. 215797; e, nello stesso senso, id. sez. 6^, 7.7.1999, n. 8639, rv. 214316). Ebbene, l'esame degli atti processuali, consentito dal tipo di censura dedotta, evidenzia che negli atti di gravame gli odierni ricorrenti non avevano affatto eccepito una siffatta violazione e la mancata eccezione preclude, dunque, ogni possibilità di farla valere in questa sede di legittimità.
3. - Per tutto quanto precede, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di euro cinquecento ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2004